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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08431/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 agosto 2022, il Tribunale del riesame di Milano respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stata disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per estorsione consumata e tentata, aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed altro, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il Tribunale aveva affermato che il ricorrente non avesse interesse a confutare la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con un evidente errore di valutazione, visto che l'esclusione dell'aggravante non avrebbe consentito l'applicabilità del terzo comma dell'art.275 cod. proc. pen. e quindi le presunzioni di sussistenza ed attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e adeguatezza della misura detentiva; evidente era comunque l'omissione di valutazione di tutte le circostanze rappresentate con la memoria difensiva ex art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza del metodo mafioso. 1.2 Il difensore lamenta che il diniego della misura applicata oppure la sostituzione della stessa con una misura meno afflittiva poggiava su un chiaro pregiudizio dovuto alla presenza di soggetti ritenuti appartenenti ad ambienti vicini alla criminalità organizzata nella stessa ordinanza di custodia cautelare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citati nell'ordinanza, non erano coimputati di [OSCURATO:PERSONA], né del coindagato Cilona, sicchè non si comprendeva il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] doveva rimanere in carcere per essere conoscente dei Garzo, che erano liberi e rispondevano di reati diversi; peraltro, la motivazione non spiegava le ragioni per cui una misura di divieto di frequentazione dei luoghi o della provincia di Varese e della Lombardia non sarebbe stata sufficiente per escludere il pericolo di reiterazione del reato.

Il difensore rileva che con riferimento al tempo trascorso era evidente la confusione della mancata valutazione dei dati fattuali acquisiti, visto che i reati contestati di cui ai capi 3 e 4 erano stati consumati nel 2017, quello di cui al capo 2) nel 2019 e quello di cui al capo 1) nel 2020, e che era stata omessa ogni valutazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato da tutti dopo la commissione di tutti i reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1.

Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01).

Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato che "la natura particolarmente odiosa e allarmante dei reati contestati, la negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA] (che si è intrattenuto in conversazioni in cui manifesta appieno la propria pericolosità anche rispetto alle sue potenzialità espressive) suggeriscono che l'indagato abbia fatto proprie logiche criminali di rilevantissimo spessore, soppesando anche i costi e i benefici delle proprie scelte, atteggiamento che, a parere del Collegio, non gli impedirebbe di commettere reati analoghi a quelli in contestazione.

A tutto ciò si aggiunga, sul piano della concretezza ed attualità delle esigenze, che le condotte si collocano in tempi tutt'altro che remoti, tenuto conto che le stesse si sono protratte per un arco temporale considerevole e sino al settembre del 2020" (pag. 28 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche evidenziato i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con il coindagato Cilona (per i contatti con i Garzo, vedi pag. 119 e seguenti ordinanza GIP).

Pertanto, infondata è la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che non sussisteva un interesse ad impugnare in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata dapprima ha evidenziato che la suddetta aggravante non incideva sulla applicabilità della misura e sui termini di custodia cautelare, e poi ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari indipendentemente dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., con ciò confermando la mancanza di interesse ad impugnare in capo al ricorrente: sul punto, deve essere ribadito che "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura." (Sez. 6, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 1.2 Quanto alla scelta della misura cautelare ed alla impossibilità di applicare misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha fornito congrua motivazione a pag.29 dell'ordinanza impugnata, così come immune da censure appare la motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari contenuta a pag.28.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 agosto 2022, il Tribunale del riesame di Milano respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stata disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per estorsione consumata e tentata, aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed altro, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il Tribunale aveva affermato che il ricorrente non avesse interesse a confutare la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con un evidente errore di valutazione, visto che l'esclusione dell'aggravante non avrebbe consentito l'applicabilità del terzo comma dell'art.275 cod. proc. pen. e quindi le presunzioni di sussistenza ed attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e adeguatezza della misura detentiva; evidente era comunque l'omissione di valutazione di tutte le circostanze rappresentate con la memoria difensiva ex art. 309 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza del metodo mafioso. 1.2 Il difensore lamenta che il diniego della misura applicata oppure la sostituzione della stessa con una misura meno afflittiva poggiava su un chiaro pregiudizio dovuto alla presenza di soggetti ritenuti appartenenti ad ambienti vicini alla criminalità organizzata nella stessa ordinanza di custodia cautelare: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citati nell'ordinanza, non erano coimputati di [OSCURATO:PERSONA], né del coindagato Cilona, sicchè non si comprendeva il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] doveva rimanere in carcere per essere conoscente dei Garzo, che erano liberi e rispondevano di reati diversi; peraltro, la motivazione non spiegava le ragioni per cui una misura di divieto di frequentazione dei luoghi o della provincia di Varese e della Lombardia non sarebbe stata sufficiente per escludere il pericolo di reiterazione del reato. Il difensore rileva che con riferimento al tempo trascorso era evidente la confusione della mancata valutazione dei dati fattuali acquisiti, visto che i reati contestati di cui ai capi 3 e 4 erano stati consumati nel 2017, quello di cui al capo 2) nel 2019 e quello di cui al capo 1) nel 2020, e che era stata omessa ogni valutazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato da tutti dopo la commissione di tutti i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato che "la natura particolarmente odiosa e allarmante dei reati contestati, la negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA] (che si è intrattenuto in conversazioni in cui manifesta appieno la propria pericolosità anche rispetto alle sue potenzialità espressive) suggeriscono che l'indagato abbia fatto proprie logiche criminali di rilevantissimo spessore, soppesando anche i costi e i benefici delle proprie scelte, atteggiamento che, a parere del Collegio, non gli impedirebbe di commettere reati analoghi a quelli in contestazione. A tutto ciò si aggiunga, sul piano della concretezza ed attualità delle esigenze, che le condotte si collocano in tempi tutt'altro che remoti, tenuto conto che le stesse si sono protratte per un arco temporale considerevole e sino al settembre del 2020" (pag. 28 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche evidenziato i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con il coindagato Cilona (per i contatti con i Garzo, vedi pag. 119 e seguenti ordinanza GIP). Pertanto, infondata è la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che non sussisteva un interesse ad impugnare in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto l'ordinanza impugnata dapprima ha evidenziato che la suddetta aggravante non incideva sulla applicabilità della misura e sui termini di custodia cautelare, e poi ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari indipendentemente dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., con ciò confermando la mancanza di interesse ad impugnare in capo al ricorrente: sul punto, deve essere ribadito che "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sulran" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura." (Sez. 6, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 1.2 Quanto alla scelta della misura cautelare ed alla impossibilità di applicare misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha fornito congrua motivazione a pag.29 dell'ordinanza impugnata, così come immune da censure appare la motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari contenuta a pag.28. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempime
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