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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18324/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77" [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata in data 13 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (fatto commesso in Piacenza il 20 dicembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 9 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto di falso in atto pubblico per induzione, è generico e manifestamente infondato, posto che i giudici di merito non hanno affatto disatteso la giurisprudenza di legittimità in materia (riportata in ricorso, ossia il principio di diritto secondo cui «Il falso ideologico per induzione presuppone che la "immutatio veri" realizzata dal "decipiens" riguardi un fatto del quale l'atto del "deceptus" è destinato a provare la verità, sicché, nel caso in cui sia stata indotta in errore l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, il delitto è configurabile solo ove siano stati recepiti nel provvedimento giurisdizionale elementi fattuali falsi, riguardanti uno dei presupposti necessari all'adozione dell'atto» Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, Rv. 283525), avendo escluso ogni margine di discrezionalità valutativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed avendo, invece, confermato il dolo dell'imputato osservando come (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), se l'imputato fosse stato davvero in buona fede, non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare la sola fattura riportante l'apparente rispetto delle prescrizioni normative, ma entrambe le fatture, così da elidere in radice ogni possibilità di fraintendimento da parte dell'amministrazione stessa, con la conseguenza che tutti i rilievi difensivi spiegati in ricorso fuoriescono dal perimetro dello scrutinio consentito in questa sede, essendo volti a coltivare una ricostruzione alternativa del fatto o a proporre una valutazione alternativa delle prove, pur a fronte di una motivazione non palesemente illogica; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consig re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 77" [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata in data 13 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (fatto commesso in Piacenza il 20 dicembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 9 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il fatto di falso in atto pubblico per induzione, è generico e manifestamente infondato, posto che i giudici di merito non hanno affatto disatteso la giurisprudenza di legittimità in materia (riportata in ricorso, ossia il principio di diritto secondo cui «Il falso ideologico per induzione presuppone che la "immutatio veri" realizzata dal "decipiens" riguardi un fatto del quale l'atto del "deceptus" è destinato a provare la verità, sicché, nel caso in cui sia stata indotta in errore l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, il delitto è configurabile solo ove siano stati recepiti nel provvedimento giurisdizionale elementi fattuali falsi, riguardanti uno dei presupposti necessari all'adozione dell'atto» Sez. 5, n. 24061 del 21/02/2022, Rv. 283525), avendo escluso ogni margine di discrezionalità valutativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed avendo, invece, confermato il dolo dell'imputato osservando come (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), se l'imputato fosse stato davvero in buona fede, non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare la sola fattura riportante l'apparente rispetto delle prescrizioni normative, ma entrambe le fatture, così da elidere in radice ogni possibilità di fraintendimento da parte dell'amministrazione stessa, con la conseguenza che tutti i rilievi difensivi spiegati in ricorso fuoriescono dal perimetro dello scrutinio consentito in questa sede, essendo volti a coltivare una ricostruzione alternativa del fatto o a proporre una valutazione alternativa delle prove, pur a fronte di una motivazione non palesemente illogica; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consig re estens
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