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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38389/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13 novembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di in ordine al reato di cui agli artt.. 110 624 bis commi 1 e 3 cod. pen. commesso in Longare il 26 luglio 2020.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è generico e meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti del giudice del merito con argomenti corretti, il ricorrente non ha opposto adeguata critica.

La Corte di Appello ha indicato gli elementi dai cui era stata tratta la prova del coinvolgimento del ricorrente nel furto in abitazione (riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria; abbigliamento indossato al momento del furto; rinvenimento della refurtiva) e rispetto a tali elementi il ricorso appare avversativo e non vale a incrinare la tenuta logica del ragionamento probatorio svolto dalla Corte.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . 4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13 novembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di in ordine al reato di cui agli artt.. 110 624 bis commi 1 e 3 cod. pen. commesso in Longare il 26 luglio 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è generico e meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti del giudice del merito con argomenti corretti, il ricorrente non ha opposto adeguata critica. La Corte di Appello ha indicato gli elementi dai cui era stata tratta la prova del coinvolgimento del ricorrente nel furto in abitazione (riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria; abbigliamento indossato al momento del furto; rinvenimento della refurtiva) e rispetto a tali elementi il ricorso appare avversativo e non vale a incrinare la tenuta logica del ragionamento probatorio svolto dalla Corte. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ste
Sentenza Cassazione n. 38389/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris