CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controrappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria n. 2651/2023, depositata il 18 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8193/2024Numero sezionale 4229/2026Numero di raccolta generale 21948/2026Data pubblicazione 26/06/20261. – La controversia trae origine dall’impugnazione dellacartella di pagamento n. 03420160011441419, emessa a seguitodella definitività della sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Cosenza n. 1901/02/2014, depositata il 20 marzo2014, che aveva confermato un atto di contestazione notificato il12 dicembre 2005 alla società contribuente, anteriormente alladichiarazione di fallimento intervenuta il 21 dicembre 2005.Avverso la cartella, il curatore fallimentare proponeva ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Cosenza, consentenza n. 4910/2/2021, accoglieva il ricorso e annullava lacartella di pagamento.2. – Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Nel giudizio di appello si costituiva la società contribuente,eccependo l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione aruolo.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,con la sentenza n. 2651/3/23, dichiarava tardivo l’appello,ritenendo che la mancata iscrizione a ruolo entro il termine fosseimputabile alla scadenza della firma digitale al momento deldeposito e che il successivo deposito fosse avvenuto oltre i terminidi legge.3. – Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato a quattro motivi.La parte intimata non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.Numero registro generale 8193/2024Numero sezionale 4229/2026Numero di raccolta generale 21948/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il pubblico ministero ha depositato una memoria illustrativachiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In applicazione del principio della ragione più liquida(Cass. n. 363/2019) va innanzitutto scrutinato il terzo motivo diricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per omessamotivazione, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,assumendosi che, ove la domanda di rimessione in termini dovesseritenersi implicitamente rigettata, la decisione sarebbe comunquepriva di motivazione sul punto, non essendo state esaminate lecircostanze dedotte dall’Ufficio in ordine all’assenza di colpa e alfunzionamento del sistema informatico.1.1. – Il motivo è fondato.La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando ladecisione sulla domanda assorbita diviene superflua, persopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con lapronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutelarichiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quandola decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicitorigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento noncomporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) inquanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare ladecisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sullequestioni assorbite, la cui motivazione è proprio quelladell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certaquestione proposta, la correttezza della valutazione diassorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione dellaNumero registro generale 8193/2024Numero sezionale 4229/2026Numero di raccolta generale 21948/2026Data pubblicazione 26/06/2026decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tuttoomessa (Cass. n. 33764/2019; Cass. n. 28995/2018).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria non ha esaminato gli elementi dedottidall’Ufficio in ordine all’assenza di colpa e al funzionamento delsistema informatico, omettendo, così, di motivare sul punto.2. – Restano assorbiti i restanti motivi (con il primo motivo diricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24,comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la sentenza impugnataavrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello senza considerareche la mancata iscrizione a ruolo era stata determinata dalfunzionamento del sistema informatico, il quale aveva rifiutato unsottoscrizione e della notificazione. Con il secondo motivo di ricorsosi deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda dirimessione in termini per errore scusabile, formulata dall’Agenziadelle entrate in via subordinata. Con il quarto motivo di ricorso sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo che laCorte territoriale avrebbe dovuto concedere la rimessione intermini, in considerazione della non imputabilità all’Agenzia delladecadenza dal termine, determinata da un fattore esterno costituitodal controllo automatizzato del sistema SIGIT, nonché delcomportamento diligente dell’Ufficio che, appresa la mancataiscrizione a ruolo, aveva provveduto tempestivamente al nuovodeposito).3. – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 8193/2024Numero sezionale 4229/2026Numero di raccolta generale 21948/2026Data pubblicazione 26/06/2026Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]