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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01876/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28568/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo è meramente riproduttivo delle doglianze svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, là dove il reato di lesioni è configurabile nella forma aggravata in ragione del nesso teleologico e quindi procedibile di ufficio; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena in ragione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza, è generico e non si confronta con la puntuale argomentazione fornita da entrambi i giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28568/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo è meramente riproduttivo delle doglianze svolte con l'atto di appello, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, là dove il reato di lesioni è configurabile nella forma aggravata in ragione del nesso teleologico e quindi procedibile di ufficio; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso, relativo alla eccessività della pena in ragione del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza anziché di prevalenza, è generico e non si confronta con la puntuale argomentazione fornita da entrambi i giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01876/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris