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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19579/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto, accogliendo però la richiesta di riduzione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorsi:), che contesta l'entità della pena, è intrinsecamente generico atteso che, a fronte della riduzione di pena accordata dal giudice di appello, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad ridurre ulteriormente il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto, accogliendo però la richiesta di riduzione della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorsi:), che contesta l'entità della pena, è intrinsecamente generico atteso che, a fronte della riduzione di pena accordata dal giudice di appello, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad ridurre ulteriormente il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0
Sentenza Cassazione n. 19579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris