CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego di rinnovazione istruttoria (primo motivo) e del diniego di acquisizione di atti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. (secondo motivo), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 s. della sentenza impugnata, valorizzando anche il fatto che la richiesta di acquisizione di verbali ex art. 238 cod. proc. pen. era stata formulata soltanto all'atto della formulazione delle conclusioni, in udienza, costituendo, pertanto, motivo nuovo tardivo, ed era, peraltro, generica, non avendo l'appellante spiegato "se e quali testimonianze potrebbero incidere sulla posizione della Ciobanu e sotto quale profilo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i