Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36419/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2013 per indebito uso di carta di pagamento con contestazione di recidiva reiterata ed infra quinquennale.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARAGNO Francesco. 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa motivazione in punto applicazione della recidiva, risulta inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Le doglianze articolate in appello in punto assoluzione e pena non potevano infatti ritenersi riguardanti la recidiva (Sez. 2, Sentenza n. 28872 del 02/07/2020 Rv. 279673 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decisa in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente (Vince zo Tutinelli) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 luglio 2013 per indebito uso di carta di pagamento con contestazione di recidiva reiterata ed infra quinquennale. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MARAGNO Francesco. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, inerente all'omessa motivazione in punto applicazione della recidiva, risulta inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze articolate in appello in punto assoluzione e pena non potevano infatti ritenersi riguardanti la recidiva (Sez. 2, Sentenza n. 28872 del 02/07/2020 Rv. 279673 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisa in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente (Vince zo Tutinelli) [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris