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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20178/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/12/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento veniva depositato il 22 dicembre del 2023 all'esito di udienza tenutasi il 18 dicembre 2023.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 525 cod. proc. pen.) il provvedimento della Corte di appello sarebbe illegittimo in quanto depositato tre giorni dopo la celebrazione dell'udienza;

2.2. violazione di legge (art. 28 d.lgs n. 159 del 2011): sarebbe illegittima la valutazione circa la valutazione della inidoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a consentire la revocazione della confisca, dato che il fatto che il ricorrente fosse presente alla stipula del contratto non escluderebbe che lo stesso fosse stato assente, o distratto, nello specifico momento in cui era stato effettuato il pagamento "in contanti", decisivo per la valutazione della proporzione tra risorse lecite disponibili e bene acquistato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, che contesta la legittimità del deposito differito del provvedimento rispetto alla celebrazione dell'udienza, è manifestamente infondato.

E' ius receptum che non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 5, Sentenza n. 14049 del 04/02/2016, Surgo, Rv. 266674 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 18176 del 25/01/2008, Matrone, Rv. 239817).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità.

Si riafferma che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01).

Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte di appello di Brescia rilevava che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potevano considerarsi "prova nuova", idonea a legittimare l'invocato giudizio di revocazione, in quanto il fatto che il dichiarante fosse presente al rogito notarile ed avesse assistito al suo svolgimento, era circostanza nota al ricorrente fin dalla stipula dell'atto, alla quale era presente, sicché l'approfondimento istruttorio avrebbe dovuto essere chiesto nel corso di giudizio di primo grado (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/12/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento veniva depositato il 22 dicembre del 2023 all'esito di udienza tenutasi il 18 dicembre 2023. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 525 cod. proc. pen.) il provvedimento della Corte di appello sarebbe illegittimo in quanto depositato tre giorni dopo la celebrazione dell'udienza; 2.2. violazione di legge (art. 28 d.lgs n. 159 del 2011): sarebbe illegittima la valutazione circa la valutazione della inidoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a consentire la revocazione della confisca, dato che il fatto che il ricorrente fosse presente alla stipula del contratto non escluderebbe che lo stesso fosse stato assente, o distratto, nello specifico momento in cui era stato effettuato il pagamento "in contanti", decisivo per la valutazione della proporzione tra risorse lecite disponibili e bene acquistato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, che contesta la legittimità del deposito differito del provvedimento rispetto alla celebrazione dell'udienza, è manifestamente infondato. E' ius receptum che non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione (Sez. 5, Sentenza n. 14049 del 04/02/2016, Surgo, Rv. 266674 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 18176 del 25/01/2008, Matrone, Rv. 239817). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Si riafferma che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01). Nel caso in esame, con motivazione che si sottrae ad ogni censura, la Corte di appello di Brescia rilevava che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potevano considerarsi "prova nuova", idonea a legittimare l'invocato giudizio di revocazione, in quanto il fatto che il dichiarante fosse presente al rogito notarile ed avesse assistito al suo svolgimento, era circostanza nota al ricorrente fin dalla stipula dell'atto, alla quale era presente, sicché l'approfondimento istruttorio avrebbe dovuto essere chiesto nel corso di giudizio di primo grado (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno
Decreto Cassazione n. 20178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris