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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19260/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato dui all'art. 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell'imputato detenuto nel violare le regole dell'istituto di restrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten •re Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato dui all'art. 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell'imputato detenuto nel violare le regole dell'istituto di restrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten •re Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19260/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris