CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44155/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2020 dalla Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna del Quaranta in ordine al reato di induzione indebita (a seguito di riqualificazione dell'originaria imputazione per concussione), dichiarando l'intervenuta prescrizione per il reato di calunnia. All'imputato si contestava di aver abusato dalla propria funzione di Maresciallo dei Carabinieri, inducendo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a consegnarli un personal computer, a fronte dell'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento temporaneo presso un'abitazione diversa dal domicilio abituale. Tali condotte emergevano nell'ambito di un'indagine avviata nei confronti dello Scialpi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel corso della quale venivano svolte intercettazioni ambientali nelle quali lo Scialpi, colloquiando persone a lui vicine, riferiva del rapporto personale instaurato con il Quaranta. In particolare, risultava che il Quaranta, dovendo procedere alla notifica del verbale di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, consentiva a ritardare il compimento dell'atto, al fine di permettere allo Scialpi di recarsi a Bologna per esigenze di salute della figlia. Dopo quest'episodio, rispetto al quale non emergevano elementi corruttivi o induttivi, venivano captate ulteriori conversazioni, dalle quali risultava che lo Scialpi aveva parlato con il Quaranta e quest'ultimo gli avrebbe palesato la vantaggiosità di intrattenere un rapporto di favore, nell'implicita prospettazione di una gestione favorevole delle incombenze legate alla sorveglianza speciale e, contestualmente, il Quaranta avrebbe richiesto la dazione di un personal computer. 2. Avverso la suddetta pronuncia, l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge, evidenziando come le intercettazioni non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti, essendo state disposte in un diverso procedimento instaurato a carico dello Scialpi, per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in diverso procedimento. 2. Occorre premettere che, per quanto indicato in entrambe le sentenze di merito, è incontestato che le intercettazioni utilizzate nei confronti del Quaranta sono emerse casualmente, nell'ambito di una diversa indagine avviata a carico dello Scialpi. La fattispecie in esame, quindi, rientra appieno nella disciplina dettata dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. (secondo la previsione applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70), in base al quale le intercettazioni non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che siano indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 2.1. Partendo da tale premessa, si rileva l'erroneità dell'argomentazione recepita dalla Corte di appello, secondo cui le intercettazioni dovevano ritenersi utilizzabili, in quanto il reato originariamente ipotizzato a carico del Quaranta era quello di concussione, ritenuto compreso tra quelli per i quali l'art. 380 cod. proc. pen. impone l'arresto obbligatorio. La Corte di appello ha proseguito nel ragionamento ritenendo che la sopravvenuta novella, che ha introdotto il reato di induzione indebita mitigando il trattamento sanzionatorio, non rileverebbe ai fini della valutazione circa l'utilizzabilità delle intercettazioni, dovendosi far riferimento alla legittimità delle stesse nel momento in cui sono state acquisite. 2.2. L'assunto di partenza è errato, infatti, sia il reato di concussione che quello di induzione indebita non consentono affatto l'arresto obbligatorio in flagranza, posto che non sono ricompresi tra le fattispecie nominativamente indicate dall'art. 380, comma 2, cod. proc. pen., né i limiti edittali di pena rientrano nella previsione generale di cui all'art. 380, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza per tutti i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Anche il più grave reato di concussione, infatti, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e, quindi, il massimo edittale è inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 380, comma 1, cod. proc. pen. 2.3. Una volta chiarito che per il delitto di concussione e di induzione indebita non è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza, non residuano dubbi in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, essendo altrettanto certo che le captazioni erano state disposte in diverso procedimento. Sul punto, va richiamato il principio di diritto affermato recentemente da Sez.U, n.51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo, Rv.277395, secondo cui il divieto di utilizzazione in procedimenti diversi non opera esclusivamente con riguardo ai procedimenti che, pur formalmente distinti, sono comunque relativi a reati per i quali sussiste la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. Tale principio è stato ulteriormente delineato, essendosi affermato che la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/1/2021, Rega, Rv. 281824). Applicando tali principi al caso di specie, emerge chiaramente l'insussistenza di qualsivoglia elemento di connessione tra il reato per il quale le intercettazioni erano state disposte (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e le condotte contestate al Quaranta che, evidentemente, concernono tutt'altro ambito e non sono collegate, neppure probatoriamente, con le indagini svolte a carico dello Scialpi. 3. Una volta esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, non vi sono ulteriori elementi a carico dell'imputato. La sentenza di appello ed ancor più quella di primo grado hanno dato atto di tutte le emergenze probatorie, dalle quali risulta che l'induzione indebita e la richiesta del computer emergevano esclusivamente da quanto riferito dallo Scialpi nelle intercettazioni. Quest'ultimo, dopo essersi recato presso la Stazione dei Carabinieri di Taranto, rientrava nella propria autovettura e, colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], riferiva dell'incontro appena avuto con il Quaranta e della richiesta di dazione del computer. All'infuori di tale intercettazione, da ritenersi inutilizzabile per le ragioni anzidette, non vi è alcun elemento ulteriore idoneo a sostenere la condanna del Quaranta, dal che consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estenso