CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12212-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 353/2018 PO.CE.CO . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9540/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano state respinte le ragioni della contribuente soc. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'atto impositivo di ripresa a tassazione del versamento corrisposto da ritenersi quale acconto (rilevante a fine IVA) e non a titolo di caparra confirmatoria (irrilevante a fini IVA); che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 2,6,21 e 23 del d.P.R. n. 633/1972, nonché artt. 1362, 1363 e 1385 c.c.; che l'anticipato versamento di una somma di danaro o di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 cod. civ., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come "caparra" da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso (Cass., 12423/2018; Cass., 3736/2019); Ric. 2020 n. 12212 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, avendo guardato non all'intenzione delle parti come emergente dal significato complessivo del contratto, bensì all'uso interpretativo del luogo, per concludere che l'Ufficio non aveva contestato essere l'usus /od nel senso della caparra piuttosto che dell'acconto sul prezzo; che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.