CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in riforma di quella emessa in data 20/4/2018 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduce: - Vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità per assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in considerazione del ritrovamento di una comune bilancia da cucina non funzionante e di comune rotolo trasparente destinato alla conservazione di alimenti e non esendovi prova che il ricorrente abbia lanciato la sostanza dalla propria finestra. - Violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione di reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, trattandosi di mariuhana in modestissima quantità. - Violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche, mancando una specifica motivazione a riguardo delle pertinenti doglianze difensive in appello. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione posta a base della affermazione di responsabilità, sul rilievo che dall'appartamento abitato dal solo ricorrente - che si attardava ad aprire la porta ai militari intervenuti per perquisirla - veniva lanciato un involucro contenente sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendosi data incensurabile ragione della esclusione della ipotesi lieve sull'assorbente rilievo della ricavabilità di 570 dosi medie efficaci. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica motivazione che ha fatto leva sulle numerose condanne riportate, anche per reati speficici, dal ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere