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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22889/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del 26/04/2017 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 61 n. 2) e 605 cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. (capo "b" dell'imputazione) e agli artt. 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. (capo "c" dell'imputazione) e rideterminava la pena irrogata all'imputato nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e la carenza motivazionale in merito alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non è scandito da una necessaria sufficiente analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nel corpo motivazionale, oltre che evidentemente tendente a ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una logica motivazione della Corte d'appello, con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, altresì, che tali doglianze risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, non ravvisandosi i profili di irragionevolezza né i vizi logici prospettati dal ricorrente (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

Sul punto, si vedano, in particolare: le pagg. 18 e seguenti della sentenza impugnata in merito al più che corposo compendio probatorio a carico del prevenuto e alle logiche argomentazioni della Corte territoriale con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie, a onta delle censure della difesa, la quale si è in effetti limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, la quale non è consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del 26/04/2017 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 61 n. 2) e 605 cod. pen. (capo "a" dell'imputazione), agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. (capo "b" dell'imputazione) e agli artt. 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen. (capo "c" dell'imputazione) e rideterminava la pena irrogata all'imputato nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e la carenza motivazionale in merito alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non è scandito da una necessaria sufficiente analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nel corpo motivazionale, oltre che evidentemente tendente a ottenere una rilettura nel merito non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una logica motivazione della Corte d'appello, con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, altresì, che tali doglianze risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, non ravvisandosi i profili di irragionevolezza né i vizi logici prospettati dal ricorrente (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Sul punto, si vedano, in particolare: le pagg. 18 e seguenti della sentenza impugnata in merito al più che corposo compendio probatorio a carico del prevenuto e alle logiche argomentazioni della Corte territoriale con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie, a onta delle censure della difesa, la quale si è in effetti limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, la quale non è consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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