CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 26694/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1967 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l ’ annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione dell’art.131-bis cod.pen., dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 ottobre 2024, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina in data 21 febbraio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di 10 mesi di reclusione e di 200,00 euro di multa e di 1 anno di reclusione e di 300,00 euro di multa, in quanto riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si introducevano in un complesso sportivo, tentando di impossessarsi, senza riuscirvi, di 31 radiatori dopo averli rimossi dall’impianto di riscaldamento mediante il taglio dei collettori e il distacco dalla tubazione in rame; con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, in [OSCURATO:PERSONA] di Taormina il 31 gennaio 2024. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel processo e l’omessa motivazione in ordine ai motivi 1 e 2 dell’atto d’appello. Benché l’atto di appello contestasse la sussistenza della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod.pen., rilevando l’indisponibilità in capo agli imputati di mezzi e strumenti per danneggiare, tagliare il metallo, secondo la Corte scrive sarebbe ovvio che siano stati i ladri a tagliare i collettori al fine di impossessarsi dei radiatori, nulla valendo che sia stato repertato solo un giravite. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. p en . e delle attenuanti generiche. Sul primo profilo, la Corte peloritana non dedicherebbe alcuna parola alla richiesta difensiva, benché il reato contestato rientri nella categoria di reati per i quali le modalità della condotta, l’esiguità del danno e del pericolo, fanno sì che l’offesa possa essere considerata di particolare tenuità. Analoga omissione vi sarebbe in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo specifico motivo di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza di appello per il tramite del suo Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 53 e 58, legge n. 689 del 1981, ovvero il difetto e la mancanza di motivazione quanto all’istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il comune di Graniti. La Corte escluderebbe la sostituzione della pena detentiva con motivazione apparente, definendo le condotte di reato come «attività che appaiono avere carattere quasi professionale», senza spiegare perché questo tipo di attività escluda il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, la sentenza sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 58, legge n. 689 del 1981, relativo al «potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive» e dell’art. 59, secondo cui l’esistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non potrebbe essere ex seritenuta elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive. Ciò perché, il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58,legge n. 689 del 1981 andrebbe letto in stretta connessione con il successivo art. 59, che ha previsto, quali condizioni ostative,talune circostanze non riferibili ai precedenti penali dell’agente. Per tale ragione il ricorso deduce anche il vizio di difetto e mancanza di motivazione, non avendo la Corte di appello preso in esame i molteplici parametri per la concessione della pena sostitutiva richiesta, posto che anche il richiamo alle modalità «che appaiono avere carattere quasi professionale»sarebbe del tutto generico e non soddisferebbe i requisiti minimi della motivazione. 4. In data 27 maggio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen ., dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la decisione del giudice della cognizione in ordine all’applicazione di una pena sostitutiva deve essere compiuta sulla base dei parametri indicati dagli artt. 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, a mente dei quali egli deve verificare, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod.pen., se la pena sostitutiva risulti più idoneadella pena detentiva alla rieducazione del condannato e se, anche attraverso opportune prescrizioni, essa assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. In ogni caso, la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato nonché quando ricorrano una serie di condizioni ostative legate alla commissione del reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca di altra pena sostitutiva ovvero durante l’esecuzione di essao, ancora, quando nei confronti dell’imputato debba essere applicata una misura di sicurezza personale o si proceda per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. Dunque, al di là delle preclusioni oggettive e soggettive stabilite dall’art. 59, la doppia prognosinecessaria ai fini del giudizio di applicabilità della pena sostitutiva , avendo come parametri di riferimento i criteri dell’art. 133 cod. pen., consente di valorizzare profili che attengono sia alla dimensione oggettiva del reato, sia alla personalità dell’imputato e, tra questi ultimi, anche alla sua “biografia giudiziaria” e, quindi, alle precedenti condanne. Un dato, questo, che si pone in termini diversi dalle preclusioni soggettive previste dall’art. 59, le quali, per definizione, ostano alla applicazione della pena sostitutiva, laddove le precedenti condanne sono soltanto uno dei vari elementi di fatto che il giudice, nel suo apprezzamento discrezionale, può eventualmente valorizzare. In tale prospettiva anche il dato relativo alla occasionalità o meno della violazione può ricevere adeguata considerazione, sicché il riferimento, contenutonella sentenza impugnata, al «carattere quasi professionale» dell’attività delittuosa non appare, in sé, censurabile e può ritenersi adeguatamente esplicativo del discrezionale apprezzamento valutativo compiuto dalla Corte territoriale alla luce dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, che hanno condotto i Giudici di merito a ritenere finanche sussistente la recidiva contestata, pur senza comportare il relativo aumento sanzionatorio. Donde, conclusivamente, l’infondatezza delle censure formulate con l’unico motivo di doglianza. 3. Venendo, quindi, al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, con il quale viene dedottal’insussistenza della aggravante prevista dall ’ art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., è inammissibile. Le argomentazioni difensive, infatti, non si confrontano con il complessivo ragionamento probatorio svolto dalle due sentenze di merito, destinate a integrarsi reciprocamente. Esse, infatti, hanno valorizzato, da un lato, la circostanza che, al momento dell’arrivo degli operanti, risultassero tagliati i collettoridi rame de i radiatori , pronti per essere asportati ; e, dall’altro lato,che il coimputato, come del resto ricordato dalla sentenza di primo grado (v. pag. 2), avesse reso dichiarazioni ampiamente ammissive circa il fatto di avere smontato alcuni radiatori insieme a [OSCURATO:PERSONA], il che presupponeva ovviamente il taglio dei collettori. Profili, questi, chenon sono stati oggetto di specifiche censure da parte dell’odierno ricorso. 3.2. Venendo, invece, al secondo motivo, con cui la Difesa lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen . e delle attenuanti generiche, fondata è la censura relativa all ’ omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Invero, la relativa questione era stata puntualmente dedotta con l’atto di appello e non risultando, nemmeno implicitamente, ragioni formalmente ostative all’accoglimento, la Corte territoriale avrebbe dovuto quantomeno giustificare la propria contraria decisione. L’assenza grafica di qualunque determinazione in argomento non può che condurre all’annullamento della sentenza di appello, con rinvio per nuovo esame sul punto. 3.3. Infondata è, invece, la questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della più che congrua motivazione della relativa decisione offerta attraverso la valorizzazione, da un lato, dei precedenti penali,già operata dalla sentenza di primo grado e, dall’altro, della mancata acquisizione di concreti elementi in grado di suggerire un ulteriore alleggerimento del già mite trattamento sanzionatorio, determinato, sin dal primo grado, in misura prossima al minimo edittale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] essere accolto limitatamente al mancato riconoscimento del la condizione di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte diappello di Messina. Nel resto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, rigettato . Il ricorso proposto nell’interesse di GiuseppeNassi deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrenteDi [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condizione di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuov