CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ELISABETTACENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio con l’accusa delreato di cui agli artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, cod. pen.; gli veniva contestatoche il 19/10/2022, dopo che la madre XXXXXXXXXXXXXXXXXX lo avevaaggredito in casa mentre dormiva disteso sul letto colpendolo alla testa con lapunta di uno schiaccianoci e alla mammella con un coltello avente lama di circa20 cm, si era alzato dal letto, aveva intrapreso una colluttazione con lei e poi,dopo averle sfilato il coltello, invece di allontanarsi dall’abitazione e di chiedereaiuto, l’aveva colpita con 34 fendenti che la raggiungevano in plurime parti delcolpo e ne provocavano la morte.La Corte di assise di Chieti, con sentenza in data 30/09/2024, lo avevadichiarato colpevole di tale reato e lo aveva condannato alla pena dell’ergastolocon le sanzioni accessorie di legge e la condanna al risarcimento dei dannicagionali alle parti civili costituite.La Corte di assise di appello di L’Aquila, con sentenza in data 19/06/2025,aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e aveva riconosciuto infavore dell’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. inregime di equivalenza sull’aggravante di cui all’art. 577, comma 1 n. 1, cod.pen., rideterminando la pena in anni ventiquattro di reclusione.I giudici di appello hanno, pertanto, accolto la censura relativa al mancatoriconoscimento da parte del giudice di primo grado dell’attenuante dellaprovocazione.Hanno tuttavia respinto le altre censure.Con riguardo alla causa di giustificazione della legittima difesa, la Corte diassise di appello di L’Aquila ha evidenziato che l’imputato, dopo essere statocolpito da una prima coltellata al torace, aveva prontamente reagito cercando disottrarre l’arma alla madre, era stato colpito durante la colluttazione su unacoscia e si era ferito alla mano con la lama. Poi però era riuscito ad afferrare ilcoltello per il manico e da quel momento era cessata l’attualità del pericolo;sicchè tutte le condotte offensive seguite a quel momento, quando la madre nonaveva più alcuna possibilità di portare avanti l’aggressione violenta, nonpotevano essere ricondotte ai presupposti di cui all’art. 52 cod. pen.Era stato, di conseguenza, pure escluso l’eccesso colposo di legittima difesa.Corretta era stata ritenuta anche la qualificazione dell’omicidio, respingendola richiesta di ravvisarvi l’elemento psicologico della preterintenzione, inconsiderazione delle modalità della condotta, caratterizzata dalla reiterazione diplurimi micidiali fendenti su diverse parti vitali del corpo della vittima.Ne era così conseguito anche il giudizio di infondatezza della richiesta diriduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., poiché il delitto diomicidio volontario aggravato è punito con la pena dell’ergastolo, sicché, anchein ragione della mancata riqualificazione del delitto contestato, ai sensi delcomma 6-ter del citato art. 442, restava preclusa l’ammissibilità del ritoalternativo e, conseguentemente, il beneficio della riduzione della pena.Quanto al vizio parziale di mente, veniva ribadito che le conclusioni delperito dott. [OSCURATO:PERSONA], anche se confrontate con quelle del consulente di parte,dott. [OSCURATO:PERSONA], risultavano ben più convincenti laddove concludevano che, pur inpresenza di un livello intellettivo border line, l’imputato non poteva dirsi almomento del fatto significativamente compromesso nella sua capacità diintendere e di volere.Veniva infine confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di L’Aquila, soprariportata, è stato proposto ricorso dal difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha articolato sei motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma3, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. emanifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen.La Corte territoriale aveva valorizzato il solo dato del passaggio dell’armanelle mani dell’imputato, così travisando la prova.Non aveva tenuto conto, in particolare, degli elementi acquisiti nella loroglobalità; era difatti emerso che XXXXXXXXXXXXXXXXXX era sotto l’effetto dicocaina, aveva chiuso a chiave la sorella disabile dell’imputato in un’altra stanzae poi aveva aggredito il figlioXXXXXXXXXXapprofittando del fatto che stavadormendo sotto l’effetto di tranquillanti che gli venivano prescritti regolarmente,piantandogli un coltello sul petto. Né aveva tenuto conto delle caratteristichefisiche e psichiche dell’imputato e del comportamento che poteva in lui derivaredal rendersi conto al risveglio della proditoria aggressione potenzialmente letaleche si stava consumando a suo carico.Non era stata valutata la sequenzialità e la rapidità dei colpi che avevanocaratterizzato la sua reazione, né si era tenuto conto della ricostruzione dei fatticome percepiti dall’imputato nel suo primo interrogatorio, dal quale emergevache il coltello sottratto alla madre egli pensava di portarlo con sé e di usarloperché temeva di essere aggredito ancora.Pertanto, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio circa la suasussistenza, la scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. doveva essere riconosciuta.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 55 cod. pen., aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Dalle considerazioni svolte con il primo motivo conseguiva l’insufficienzadella motivazione sulla sussistenza dell’eccesso colposo, escluso in ragionedell’asserita assenza dei presupposti per configurare anche solo in astratto lalegittima difesa.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 43 e 584 cod. pen.,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.La sentenza impugnata non aveva motivato adeguatamente sulla censura dimerito riguardo l’assenza di prove degli asseriti motivi di lucro che avrebberosorretto l’azione delittuosa connessa alle continue ed asfissianti richieste didenaro che [OSCURATO:PERSONA] indirizzava alla madre al fine disoddisfare le proprie esigenze di carattere essenzialmente ludico o voluttuario eriguardo l’assenza di una qualsivoglia volontà omicida dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto considerazioni del tutto generiche, correlandoleesclusivamente al numero dei colpi inferti alla madre.2.4. Con il quarto motivo si censura violazione dell’art. 89 cod. pen., ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.La Corte territoriale non aveva preso in adeguata considerazione gli esitidegli accertamenti medico-psichiatrici e le deduzioni contenute nell’atto diappello, che non miravano semplicemente a mettere in discussione la capacità diintendere e di volere dell’imputato, ma semmai a valutare nel loro complesso lecondizioni fisiche e psichiche che avevano accompagnato l’esecuzione dellacondotta dagli effetti omicidiari; andava valutato il ragionevole dubbio che unsoggetto, come [OSCURATO:PERSONA], le cui risorse intellettive sicollocano ai limiti inferiori della norma con funzionamento cognitivo gravementecompromesso e gravi difficoltà nel ragionamento e nelle abilità di "problemsolving", non potesse comprendere che la sua reazione era sproporzionata.2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen., aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Non erano stati valutati nel loro complesso gli elementi acquisiti anchefavorevoli all’imputato ed era stato erroneamente svalutato il suocomportamento successivo al delitto, quando egli aveva chiamato i soccorsi,preoccupato per le conseguenze dell’accaduto.2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione degli artt. 69 e 62 n. 2) cod.pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. e manifesta illogicitàdella motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.Il giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee era sintetico econtraddittorio, mentre la riconosciuta attenuante presenta profili indicativi dellasua prevalenza sull’aggravante.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendodichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha insistito neimotivi del proprio ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti appresso specificati.2. Con il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionemeritano congiunta trattazione, la difesa lamenta che i giudici di merito nonabbiano compiutamente valutato gli elementi che delineavano i presupposti dellacausa di giustificazione della legittima di difesa, ai sensi dell’art. 52 cod. pen., oin subordine dell’eccesso colposo, di cui all’art. 55 cod. pen., visto che l’azioneomicidiaria eseguita dall’imputato seguiva ad un aggressione della vittima cheaveva tentato a sua volta di colpirlo mortalmente mentre stava dormendo sottol’effetto di farmaci.Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «l'accertamento relativo allascriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deveessere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche epeculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare,secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessaal prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre chele modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattualiantecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenzadell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiustaaggressione» (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931 – 02; cosìgià Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401 - 01).E tuttavia, pur nell’ambito della valutazione del caso concreto, rimane fermoil principio secondo il quale è configurabile l'esimente della legittima difesa soloqualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propriaincolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la suareazione all'offesa mediante aggressione; e in base a questo principio la Corte haescluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta di un imputato cheaveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regionevitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto.(Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali', Rv. 272080 - 01)La valutazione svolta per il caso di specie nella motivazione della sentenzaimpugnata appare pienamente conforme a questi principi.E difatti, come evidenziato dai giudici di merito, per quanto si possa ritenereche l’azione dell’imputato sia stata posta in essere sotto l’effetto del timore diessere nuovamente aggredito, la reazione reieterata e prolungata, articolatasiinfliggendo ben 34 colpi sulla vittima, dopo che la stessa aveva perso il controllodegli strumenti di offesa con i quali aveva cercato di aggredirlo e quandoall'imputato sarebbe stato consentito agire diversamente medianteallontanamento dal luogo e dall'assalitrice, nonchè richiesta di aiuto e diintervento delle forze dell'ordine, si è proiettata ben oltre il momento in cui ilpericolo si era oggettivamente manifestato e aveva potuto esseresoggettivamente percepito come imminente o attuale.Un numero così elevato di gesti offensivi reiterati è stato congruamentevalutato come eccessivo perché si possa ragionevolmente affermare che ilpericolo sia rimasto attuale anche nella sola rappresentazione putativadell’imputato che non ha arrestato il suo comportamento insistentemente lesivo.E a ciò si aggiunga che il numero dei fendenti in sè travalica ogni plausibilemisura di proporzione rispetto all’azione subita dall’imputato.In casi non privi di analogie con quello in esame è stato escluso l’eccessocolposo, che già non sarebbe configurabile quando mancano i presupposti dellascriminante della legittima difesa, e in particolare quello della necessità dicontrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante unareazione proporzionata ed adeguata (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep.2020, Di, Rv. 279344 - 02).E così, ad esempio, in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamentecon colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli avevasferrato solo un pugno al volto facendolo cadere a terra, i giudici di legittimitàhanno ritenuto inconfigurabile l'eccesso colposo; una reazione differita, ripetuta epiù intensa nelle potenzialità offensiva ad una condotta illecita frattantoesauritasi non è stata ritenuta in alcun modo assimilabile alla fattispecie descrittadall’art. 55 cod. pen., per la quale si richiede che l'agente, minacciato da unpericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata,sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minacciadebordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessariaproporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552 del 13/06/2023, Bruno, Rv.285373 - 01).Pertanto, il primo e il secondo motivo non meritano accoglimento.3. Inammissibile è il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 43 e584 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen. emanifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen.La censura si articola in una mera enunciazione di un diverso esitodecisorio, ma non argomentata, secondo la quale – nell’ordine – non visarebbero elementi probatori dimostrativi della volontà dell’imputato di ucciderela madre, non sarebbe stata indicata la massima di esperienza utile a legare ladinamica della condotta a tale volontà e, infine, il movente economico valorizzatodalla Corte di assise sarebbe indimostrato; nella sua apoditticità essa si risolve inuna mera protesta su valutazioni di merito, svolte con percorso logico conformenei due precedenti gradi, e non segnala alcuna frattura nel tessutoargomentativo che le sorregge.4. Il quarto motivo, che denuncia erronea applicazione dell’art. 89 cod. pen.,lamenta che i giudici di merito si siano limitati ad argomentare sull’insussistenzadi una condizione di incapacità parziale di intendere e di volere e non abbianotenuto conto degli elementi dimostrativi dell’incapacità di comprendere contestoe situazione dell’occorso, con tutte le conseguenti refluenze sull’elementopsicologico.Anche tale censura è ampiamente rivalutativa. La sentenza impugnatacontiene uno scrutinio completo di tutti i profili patologici della personalitàdell’imputato alle pagine 28 e seguenti alle quali si rinvia; e attraverso precisiindicatori medico legali, offerti dalla prova scientifica acquisita, ha escluso che ildeficit cognitivo diagnosticato all’imputato potesse alterare il suo stato dicoscienza e che potesse provocare una anche solo parziale incapacità dicontrollare i propri agiti, visto che egli era immune da interpretazioni abnormidella realtà e da allucinazioni ed era stato in grado di ricordare la sequenza deglieventi interpretando e spiegando le sue reazioni, non come perdita di controllo,ma come azioni coscientemente decise per difendersi.5. Il quinto e il sesto motivo sono connessi, perché riguardano il trattamentosanzionatorio e involgono l’uno, il diniego delle circostanze attenuanti generiche,e l’altro, il bilanciamento della già concessa attenuante della provocazione con laritenuta aggravante.Va, anzitutto, rilevato che è fondata la doglianza relativa al diniego dellecircostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.La statuizione dei giudici di merito si basa soprattutto sui precedenti penaliper reati contro la persona, rilevabili dal certificato penale dell’imputato, in realtàassai risalenti, e sulla svalutazione della sua confessione, considerataconseguente ad una scelta obbligata e non sostenuta da effettivo atteggiamentoresipiscente. A ciò si aggiunge il riferimento all’assenza di altri elementi positividi valutazione.Tuttavia, tale percorso giustificativo della decisione confligge con lacomplessiva ricostruzione dei fatti, condivisa dai giudici di merito. In base adessa, l’imputato era stato a sua volta vittima – fino a che non aveva reagito –della predisposizione di un piano omicidiario da parte della madre, che avevaapprofittato della sua condizione di momentaneo assopimento, derivante anchedall’assunzione di farmaci, per colpirlo con un’arma da taglio in zona vitale.La sentenza di secondo grado ha poi escluso, sulla base di massime dicomune esperienza, che l’azione violenta dell’imputato derivasse dalla volontà diapprofittare della situazione per dare sfogo alle prepotenze e alla propriaaggressività verso la madre e per questo ha riconosciuto l’attenuante dellaprovocazione, sottolineando il nesso di causalità psicologica tra la condotta dellavittima e la reazione, pur feroce ed evidentemente sproporzionata dello stessoimputato.Pertanto, del tutto illogico appare il richiamo ai precedenti penali per lesionie minacce risalenti a non oltre il 2018 (quindi ben quattro anni prima del fatto)per sostenere un giudizio attuale di personalità incline alla violenza da legareall’efferatezza della condotta, senza nemmeno tener conto dello stato emotivoche il comportamento della vittima aveva determinato con la situazione dallaquale era scaturita l’azione letale.In questo contesto argomentativo, illogico appare anche il giudizio negativosulla condotta post delictum dell’imputato e su quella tenuta davanti all’autoritàgiudiziaria, basato esclusivamente sul fatto che egli aveva inteso ripetutamentesottolineare di essere stato aggredito, circostanza da ritenersi del tutto neutra,visto che tale insistenza derivava dalla volontà di rappresentare fatti veri e nondi coprire le proprie pur evidenti responsabilità con mistificazioni.La giurisprudenza ha ritenuto sempre necessario verificare le condizioniemotive in cui versa chi commette un reato, quando sono caratterizzate dapeculiarità specifiche, o addirittura da profili eccezionali, tali da determinare unostato di profonda angoscia e di agitazione, perché esse, «pur non escludendo nédiminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, ove se ne riconoscal'attitudine a fungere da fattore di attenuazione della misura della responsabilitàpenale» (Sez. 1, n. 27115 del 30/05/2024, D., Rv. 286606 - 01).Occorre, pertanto, sulla base di questi criteri direttivi, procedere ad unanuova valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. infavore dell’imputato, del tutto libera nell’esito.Ove gli elementi non compiutamente esaminati, inducano il giudice di meritoa riconoscere il beneficio, dovrà essere effettuato il conseguente nuovobilanciamento con le ritenute aggravanti, di cui si duole il ricorrente nel sestomotivo.Ove gli elementi non valutati, a seguito di nuovo giudizio, non venganoritenuti idonei ad integrare i presupposti di cui all’art. 62-bis cod. pen.,occorrerà, comunque, verificare se in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.essi possano incidere sull’esito del giudizio di bilanciamento, come formulatodalla Corte territoriale.6. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio limitatamente ai punti indicati nel superiore paragrafo 5, mentre nelresto il ricorso deve essere respinto.Per la materia trattata ricorrono i presupposti dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra lecircostanze ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio suipredetti punti alla Corte di assise di appello di Perugia.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.