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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 31666/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.33349/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]edical s.r.l., difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2188 / 2018 de l 27/07/2018.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- siglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Fatti di causa Nel [OSCURATO:SOCIETA]. commissionava a [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura di un macchinario composto da: (a) uno stampo pilota per il tappo di vasetti da 100 ml, (b) uno stampo per vasetti da 100 ml, (c) uno stampo per il tappo di vasetti da 100 ml.

Nella narrazione della com- mittente attrice, appellante e ricorrente in cassazione, la fornitura 2di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costituiva una componente essenziale di un complesso impianto pro- duttivo, da realizzare con la cooperazione di altre due società fornitrici.

Il collaudo della fornitura aveva luogo nell’aprile 2008 presso la sede della committenteed aveva esito negativo.

Si svolgeva quindi un a.t.p., in seguito al quale il 15/4/2010 la committente intimava una diffida ad adempiere, senza esito.

Nel novembre 2010 la committente conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso l’appaltatrice per la risoluzione del con- tratto e il risarcimento dei danni.

La convenuta proponeva riconvenzio- nale di condanna al pagamento del prezzo residuo.

Nel 2014 il Tribu- nale di Treviso rigettava le domande dell’attrice, accoglieva la ricon- venzionale con condanna della committente al pagamento di €

153.600. In secondo grado la Corte di appello, in parziale riforma, di- minuiva la somma riconosciuta all’appaltatrice convenuta in circa € 121.635, detraendo circa € 31.965 per il danno da ritardo nella conse- gna e per un errore progettuale.

Ricorre in cassazione la committente con sei motivi, illustrati da me- moria.

Resiste l’appaltatrice con controricorso e ricorso incidentale con- dizionato con tre motivi, illustrati da memoria.

Ragioni della decisione

1. –Con il primo motivo la committente denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la sentenza della Corte di appello di Venezia per aver rile- vato, in maniera irriducibilmente contraddittoria e giuridicamente illo- gica, la scarsa importanza dell'inadempimento dell’appaltatrice e per aver quindi rigettato la domanda di risoluzione del contratto.

Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento alla valutazione della scarsa importanza dell'inadempimento dell’appaltatrice, l’omesso esame circa un fatto decisivo, ossia la mancata consegna della forni- tura contrattuale, e deduce la violazione degli artt. 1218, 1181, 1453, 1454, 1455 c.c. e 116 c.p.c. 3di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. che la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice per il saldo del corri- spettivo sia stata accolta omettendo l’esame delle eccezioni dedotte nel motivo di appello, secondo le quali il saldo del prezzo era previsto alla consegna, che non è avvenuta.

Il quarto motivo censura che la sentenza abbia accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo, nonostante la mancata consegna e il mancato collaudo positivo e quindi in assenza delle condizioni contrattuali di esigibilità del credito.

A tale proposito si deduce l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, l’errata valuta- zione ed interpretazione della volontà negoziale delle parti e l’omesso esame circa un fatto decisivo, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1181, 1460 c.c.

Il quinto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, censura che la sentenza abbia determinato il corrispettivo residuo do- vuto all’appaltatrice in maniera irriducibilmente contraddittoria rispetto alle premesse, travisando altresì il contenuto e/o il significato delle ri- sultanze della c.t.u., omettendo di decurtare dal saldo del corrispettivo la somma di € 16.000 indicata dal c.t.u. come costo necessario per eliminare i vizi funzionali rilevati nella fornitura.

Si deduce la violazione degliartt. 116 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Il sesto motivo, proposto sempre in via subordinata, denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa, cioè che nel quantificare il danno patito dalla committente per l’ina- dempimento, la Corte di appello non abbia tenuto conto dei vizi di fun- zionamento e del correlativo danno emergente.

Si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 1223 c.c. 2.- I primi due motivi del ricorso principale sono connessi e da esa- minare contestualmente. 4di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

La parte della sentenza censurata datali motivi è sintetizzata in que- stoe nel successivo capoverso .

Il giudice di primo grado ha circoscritto il contenuto del contratto alla lettera d’intenti inviata dall’appaltatrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non ha considerato che, secondo i canoni normativi di ermeneutica negoziale, costituiva parte del contratto pure il documento di «specifiche tecniche aggiuntive», che la committente aveva apposto in allegato alla lettera d’intenti, da lei sottoscritta e restituita all’appal- tatrice per accettazione.Così ridisegnato l'ambito dell'accordo contrat- tuale, si impone una nuova valutazione dei seguenti elementi dell’ina- dempimento dell’appaltatrice: «In proposito assume rilievo qualificante oltre alla riferita inosservanza del termine di consegna della fornitura e la sussistenza di difetti funzionali degli stampi oggetto di accordi, la loro omessa fornitura, avuto peraltro riferimento alla corresponsione del non modesto acconto di € 38.400, versato dalla committente.

Si ha pertanto fondato motivo per rilevare che l'adempimento della odierna parte appellata avrebbe dovuto coincidere con la fornitura degli stampi commissionati, conformi all'ordine ed idonei all'uso.

Ciò non si è tutta- via verificato, neanche a seguito della disposta consulenza tecnica d'uf- ficio in sede di accertamento tecnico preventivo, sostanzialmente in- contestata e comunque condivisibile poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con i documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e come tale del tutto persuasiva.

L'elaborato tecnico ha in effetti avuto modo di accertare evidenti difetti di funzionamento ai quali, indipendentemente dalle unilaterali prospettazioni [dell’appalta- trice] di volersi attivare per la loro risoluzione, non è stato posto so- stanziale rimedio.

Rilievo assume, altresì, la diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. che la committente ha di fatto formalizzato in data 15/4/2010 […], intimando il completamento 5di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. secondo le prescrizioni impartite dall'ausiliare del giudice e la consegna entro il termine di giorni trenta dalla avvenuta ricezione […].

Nondi- meno emerge dagli atti di causa come l’appaltatrice abbia omesso di consegnare la fornitura nel termine convincentemente indicato dal con- sulente tecnico d'ufficio -a seguito di una scrupolosa valutazione della fattispecie -nel 15/2/2008.

Non risult a dunque pienamente raggiunto il risultato che l'obbligazione assunta dalla appaltatrice si era prefissata non apparendo la prestazione […] idonea alla piena realizzazione dello scopo che la [committente] si era prefisso, rappresentato dalla dispo- nibilità nei tempi concordati degli stampi commissionati, conformi all’ordine e perfettamente funzionanti».

Tuttavia, «valutato il generale contesto» la domanda di risoluzione è da rigettare, stante «la non rilevante importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della stessa committente».

In particolare, dalla lettura della c.t.u. si rileva che, della intera fornitura oggetto di causa, «l'attività di prototipazione tappo per vasetto 100 ml non abbia dato seguito a rilievi, il tappo per vasetto 100 ml sia risultato comunque adatto alla produzione, mentre lo stampo del vasetto 100 ml abbia presentato sì un difetto, ma «agevolmente emendabile mediante l'ese- cuzione di ulteriori fori di passaggio aria che il consulente afferma com- provati dalla relazione tecnica e dal modello di matrice modificata pre- sentati [dall’appaltatrice] nel corso delle stesse operazioni peritali».

Tali vizi non alterano il sinallagma contrattuale.

Infatti,l'inosservanza delle menzionate specifiche tecniche aggiuntive non integra un grave inadempimento, considerata la fornitura così come accertata e l’accet- tazione (da parte della committente).

I vizi riscontrati giustificano solo la rideterminazione del quantum riconosciuto alla committente.

In pro- posito si condivide la quantificazione operata dal c.t.u.Fin qui la moti- vazione della sentenza. 6di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. -Le censure espresse dai primi due motivi di ricorso sono riportate nel loro punti fondamentali nel presente capoverso.

Da un lato, si ac- certa che l’appaltatrice non ha adempiuto alla propria obbligazione principale, cioè alla consegna nei tempi concordati degli stampi com- missionati, conformi all'ordine e perfettamente funzionanti, e che con- seguentemente la committente non ha raggiunto il risultato prefissato con il contratto.

Dall’altro lato si assume che tale inadempimento è stato di scarsa importanza.

Non è possibile affermare che la fornitura non è stata consegnata, se non con notevolissimo ritardo rispetto alla scadenza contrattuale e al tempo stesso valutare di scarsa importanza tale inadempimento, asserendo che esso non avrebbe alterato il sinal- lagma contrattuale.

Quanto alla censura di omesso esame circa fatti decisivi (di cui al secondo motivo), questi ultimi consistono nella man- cata consegna degli stampi dedotti in obbligazione fino al momento della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione e nel note- vole lasso di tempo maturato tra scadenza contrattuale prevista per la consegna prorogata al febbraio 2008 e la data di proposizione della domanda di risoluzione (novembre 2010).

4. -I primi due motivi sono fondati.

La valutazione della gravità dell'inadempimentoex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costitui- sce una questione di fattorimessa all’apprezzamento prudente del giu- dice del merito (giurisprudenza costante : cfr. tra le altre Cass.12182/2020).

In quanto ha da essere «prudente» (nel senso dellapru- dentiaciceroniana di cui reca traccia la stessa parola giurisprudenza) tale apprezzamento deve trovare la propria espressione in una moti- vazione effettiva, risoluta e non irriducibilmente contraddittoria (cfr. Cass.

SU 8053/2014).

Se la motivazione non corrisponde a questi ca- noni, la valutazione della scarsa importanza ex art. 1455 c.c. 7di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’inadempimento si espone al sindacato di legittimità, dischiuso da una censura ex art. 111 co. 6 cost. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Nel caso di specie, la motivazione è affetta da una perplessità tale da tradursi in un’insanabile contraddizione.

Vi è una prima parte (cfr. indietro n. 2, primo capoverso)che sembra dover sfociare nell’accogli- mento pienodella domanda di risoluzione, senonché poi si svolta sor- prendentemente nella direzione di unasola diminuzione del c orrispet- tivo contrattualerispetto a quello riconosciuto all’appaltatrice dalla pro- nuncia di primo grado.

Inoltre, nella seconda partedella motivazione (cfr. indietro n. 2, primo capoverso) chiamata a superare la prima parte, la Corte si richiama ad un non meglio specificato «generale» contesto, che logicamente non può risolversi nelle circostanze che ven- gono poi introdotte «in particolare».

Se è così, il richiamo al «contesto» rimane oscuro.

Inoltre, anche l’indicazione delle circostanze particolari che dovrebbero giustificare solo una rimodulazione quantitativa del compenso scandisce un’altalena tra elementi da ascrivere al versante dell’inadempimento dell’appaltatrice ed elementi che non compromet- tono la produzione o che presentano sì difetti, ma tali da poter essere agevolmente emendabili.In considerazione delle censure che la com- mittente ricorrente ha posto a fondamento dei due motivi di ricorso, la struttura logica di tale motivazione non è in grado di superare il vaglio di legittimità.

I primi due motivi di ricorso sono accolti.

Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso princi- pale.

5. - I l primo motivo del ricorso incidentale condizionato censura ex art. 1326 c.c. chela Corte abbia ritenuto che il contenuto del contratto di appaltosi estenda anche alle specifiche tecniche aggiuntive ( cfr. in- dietro n. 2, primo capoverso) e lo ricostruisce in termini diversi, 8di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affermano che il contrattosi sia concluso il 16/7/2007 (sulla sola base della lettera d'intenti) con l’invio all’appaltatrice della distinta di boni- fico da parte della committente, mentre le specifiche tecniche sono state trasmesse per la prima volta solo il giorno successivo.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè le valutazioni del c.t.u. secondo le quali le specifiche tecniche ag- giuntive sono «estreme».

Pertanto, la Corte di appello non avrebbe dovuto considerarle elementi del contratto.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè il contegno mantenuto dalla committente che è stato determinante nel causare la mancata consegna degli stampi, valutata dal giudice come inadempimento contrattuale.

Iprimi due motivi del ricorso incidentale condizionato sono da esa- minare congiuntamente e da rigettare poiché sono accomunati dalla stessa impostazione: la parte sovrappone indebitamenteil proprio ap- prezzamentodella situazione di fatto rilevante a quello che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che, per quanto attiene alla determinazione del contenuto del contratto di appalto (cfr. sentenza, p. 7 s.), non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Del terzo motivo del ricorso incidentale è da dichiarare l’assorbi- mento, poiché esso investe un profilo che (insieme a tutti gli altri con- cernenti l’importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice) dovrà es- sere assoggettato ad una complessiva rivalutazione in sede di rinvio, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorsoprin- cipale.

6. –In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso prin- cipale, assorbiti i restanti motivi; sono rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo ; è cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti; è rinviata la causa alla Corte di appello di 9di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta i primi due motivi del ricorso inci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.33349/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]edical s.r.l., difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2188 / 2018 de l 27/07/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- siglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti di causa Nel [OSCURATO:SOCIETA]. commissionava a [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura di un macchinario composto da: (a) uno stampo pilota per il tappo di vasetti da 100 ml, (b) uno stampo per vasetti da 100 ml, (c) uno stampo per il tappo di vasetti da 100 ml. Nella narrazione della com- mittente attrice, appellante e ricorrente in cassazione, la fornitura 2di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costituiva una componente essenziale di un complesso impianto pro- duttivo, da realizzare con la cooperazione di altre due società fornitrici. Il collaudo della fornitura aveva luogo nell’aprile 2008 presso la sede della committenteed aveva esito negativo. Si svolgeva quindi un a.t.p., in seguito al quale il 15/4/2010 la committente intimava una diffida ad adempiere, senza esito. Nel novembre 2010 la committente conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso l’appaltatrice per la risoluzione del con- tratto e il risarcimento dei danni. La convenuta proponeva riconvenzio- nale di condanna al pagamento del prezzo residuo. Nel 2014 il Tribu- nale di Treviso rigettava le domande dell’attrice, accoglieva la ricon- venzionale con condanna della committente al pagamento di € 153.600. In secondo grado la Corte di appello, in parziale riforma, di- minuiva la somma riconosciuta all’appaltatrice convenuta in circa € 121.635, detraendo circa € 31.965 per il danno da ritardo nella conse- gna e per un errore progettuale. Ricorre in cassazione la committente con sei motivi, illustrati da me- moria. Resiste l’appaltatrice con controricorso e ricorso incidentale con- dizionato con tre motivi, illustrati da memoria. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo la committente denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la sentenza della Corte di appello di Venezia per aver rile- vato, in maniera irriducibilmente contraddittoria e giuridicamente illo- gica, la scarsa importanza dell'inadempimento dell’appaltatrice e per aver quindi rigettato la domanda di risoluzione del contratto. Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento alla valutazione della scarsa importanza dell'inadempimento dell’appaltatrice, l’omesso esame circa un fatto decisivo, ossia la mancata consegna della forni- tura contrattuale, e deduce la violazione degli artt. 1218, 1181, 1453, 1454, 1455 c.c. e 116 c.p.c. 3di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. che la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice per il saldo del corri- spettivo sia stata accolta omettendo l’esame delle eccezioni dedotte nel motivo di appello, secondo le quali il saldo del prezzo era previsto alla consegna, che non è avvenuta. Il quarto motivo censura che la sentenza abbia accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo, nonostante la mancata consegna e il mancato collaudo positivo e quindi in assenza delle condizioni contrattuali di esigibilità del credito. A tale proposito si deduce l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, l’errata valuta- zione ed interpretazione della volontà negoziale delle parti e l’omesso esame circa un fatto decisivo, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1181, 1460 c.c. Il quinto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, censura che la sentenza abbia determinato il corrispettivo residuo do- vuto all’appaltatrice in maniera irriducibilmente contraddittoria rispetto alle premesse, travisando altresì il contenuto e/o il significato delle ri- sultanze della c.t.u., omettendo di decurtare dal saldo del corrispettivo la somma di € 16.000 indicata dal c.t.u. come costo necessario per eliminare i vizi funzionali rilevati nella fornitura. Si deduce la violazione degliartt. 116 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il sesto motivo, proposto sempre in via subordinata, denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa, cioè che nel quantificare il danno patito dalla committente per l’ina- dempimento, la Corte di appello non abbia tenuto conto dei vizi di fun- zionamento e del correlativo danno emergente. Si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 1223 c.c. 2.- I primi due motivi del ricorso principale sono connessi e da esa- minare contestualmente. 4di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. La parte della sentenza censurata datali motivi è sintetizzata in que- stoe nel successivo capoverso . Il giudice di primo grado ha circoscritto il contenuto del contratto alla lettera d’intenti inviata dall’appaltatrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non ha considerato che, secondo i canoni normativi di ermeneutica negoziale, costituiva parte del contratto pure il documento di «specifiche tecniche aggiuntive», che la committente aveva apposto in allegato alla lettera d’intenti, da lei sottoscritta e restituita all’appal- tatrice per accettazione.Così ridisegnato l'ambito dell'accordo contrat- tuale, si impone una nuova valutazione dei seguenti elementi dell’ina- dempimento dell’appaltatrice: «In proposito assume rilievo qualificante oltre alla riferita inosservanza del termine di consegna della fornitura e la sussistenza di difetti funzionali degli stampi oggetto di accordi, la loro omessa fornitura, avuto peraltro riferimento alla corresponsione del non modesto acconto di € 38.400, versato dalla committente. Si ha pertanto fondato motivo per rilevare che l'adempimento della odierna parte appellata avrebbe dovuto coincidere con la fornitura degli stampi commissionati, conformi all'ordine ed idonei all'uso. Ciò non si è tutta- via verificato, neanche a seguito della disposta consulenza tecnica d'uf- ficio in sede di accertamento tecnico preventivo, sostanzialmente in- contestata e comunque condivisibile poiché condotta in modo accurato ed in continua aderenza con i documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato e come tale del tutto persuasiva. L'elaborato tecnico ha in effetti avuto modo di accertare evidenti difetti di funzionamento ai quali, indipendentemente dalle unilaterali prospettazioni [dell’appalta- trice] di volersi attivare per la loro risoluzione, non è stato posto so- stanziale rimedio. Rilievo assume, altresì, la diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. che la committente ha di fatto formalizzato in data 15/4/2010 […], intimando il completamento 5di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. secondo le prescrizioni impartite dall'ausiliare del giudice e la consegna entro il termine di giorni trenta dalla avvenuta ricezione […]. Nondi- meno emerge dagli atti di causa come l’appaltatrice abbia omesso di consegnare la fornitura nel termine convincentemente indicato dal con- sulente tecnico d'ufficio -a seguito di una scrupolosa valutazione della fattispecie -nel 15/2/2008. Non risult a dunque pienamente raggiunto il risultato che l'obbligazione assunta dalla appaltatrice si era prefissata non apparendo la prestazione […] idonea alla piena realizzazione dello scopo che la [committente] si era prefisso, rappresentato dalla dispo- nibilità nei tempi concordati degli stampi commissionati, conformi all’ordine e perfettamente funzionanti». Tuttavia, «valutato il generale contesto» la domanda di risoluzione è da rigettare, stante «la non rilevante importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della stessa committente». In particolare, dalla lettura della c.t.u. si rileva che, della intera fornitura oggetto di causa, «l'attività di prototipazione tappo per vasetto 100 ml non abbia dato seguito a rilievi, il tappo per vasetto 100 ml sia risultato comunque adatto alla produzione, mentre lo stampo del vasetto 100 ml abbia presentato sì un difetto, ma «agevolmente emendabile mediante l'ese- cuzione di ulteriori fori di passaggio aria che il consulente afferma com- provati dalla relazione tecnica e dal modello di matrice modificata pre- sentati [dall’appaltatrice] nel corso delle stesse operazioni peritali». Tali vizi non alterano il sinallagma contrattuale. Infatti,l'inosservanza delle menzionate specifiche tecniche aggiuntive non integra un grave inadempimento, considerata la fornitura così come accertata e l’accet- tazione (da parte della committente). I vizi riscontrati giustificano solo la rideterminazione del quantum riconosciuto alla committente. In pro- posito si condivide la quantificazione operata dal c.t.u.Fin qui la moti- vazione della sentenza. 6di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. -Le censure espresse dai primi due motivi di ricorso sono riportate nel loro punti fondamentali nel presente capoverso. Da un lato, si ac- certa che l’appaltatrice non ha adempiuto alla propria obbligazione principale, cioè alla consegna nei tempi concordati degli stampi com- missionati, conformi all'ordine e perfettamente funzionanti, e che con- seguentemente la committente non ha raggiunto il risultato prefissato con il contratto. Dall’altro lato si assume che tale inadempimento è stato di scarsa importanza. Non è possibile affermare che la fornitura non è stata consegnata, se non con notevolissimo ritardo rispetto alla scadenza contrattuale e al tempo stesso valutare di scarsa importanza tale inadempimento, asserendo che esso non avrebbe alterato il sinal- lagma contrattuale. Quanto alla censura di omesso esame circa fatti decisivi (di cui al secondo motivo), questi ultimi consistono nella man- cata consegna degli stampi dedotti in obbligazione fino al momento della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione e nel note- vole lasso di tempo maturato tra scadenza contrattuale prevista per la consegna prorogata al febbraio 2008 e la data di proposizione della domanda di risoluzione (novembre 2010). 4. -I primi due motivi sono fondati. La valutazione della gravità dell'inadempimentoex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costitui- sce una questione di fattorimessa all’apprezzamento prudente del giu- dice del merito (giurisprudenza costante : cfr. tra le altre Cass.12182/2020). In quanto ha da essere «prudente» (nel senso dellapru- dentiaciceroniana di cui reca traccia la stessa parola giurisprudenza) tale apprezzamento deve trovare la propria espressione in una moti- vazione effettiva, risoluta e non irriducibilmente contraddittoria (cfr. Cass. SU 8053/2014). Se la motivazione non corrisponde a questi ca- noni, la valutazione della scarsa importanza ex art. 1455 c.c. 7di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’inadempimento si espone al sindacato di legittimità, dischiuso da una censura ex art. 111 co. 6 cost. e art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Nel caso di specie, la motivazione è affetta da una perplessità tale da tradursi in un’insanabile contraddizione. Vi è una prima parte (cfr. indietro n. 2, primo capoverso)che sembra dover sfociare nell’accogli- mento pienodella domanda di risoluzione, senonché poi si svolta sor- prendentemente nella direzione di unasola diminuzione del c orrispet- tivo contrattualerispetto a quello riconosciuto all’appaltatrice dalla pro- nuncia di primo grado. Inoltre, nella seconda partedella motivazione (cfr. indietro n. 2, primo capoverso) chiamata a superare la prima parte, la Corte si richiama ad un non meglio specificato «generale» contesto, che logicamente non può risolversi nelle circostanze che ven- gono poi introdotte «in particolare». Se è così, il richiamo al «contesto» rimane oscuro. Inoltre, anche l’indicazione delle circostanze particolari che dovrebbero giustificare solo una rimodulazione quantitativa del compenso scandisce un’altalena tra elementi da ascrivere al versante dell’inadempimento dell’appaltatrice ed elementi che non compromet- tono la produzione o che presentano sì difetti, ma tali da poter essere agevolmente emendabili.In considerazione delle censure che la com- mittente ricorrente ha posto a fondamento dei due motivi di ricorso, la struttura logica di tale motivazione non è in grado di superare il vaglio di legittimità. I primi due motivi di ricorso sono accolti. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso princi- pale. 5. - I l primo motivo del ricorso incidentale condizionato censura ex art. 1326 c.c. chela Corte abbia ritenuto che il contenuto del contratto di appaltosi estenda anche alle specifiche tecniche aggiuntive ( cfr. in- dietro n. 2, primo capoverso) e lo ricostruisce in termini diversi, 8di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affermano che il contrattosi sia concluso il 16/7/2007 (sulla sola base della lettera d'intenti) con l’invio all’appaltatrice della distinta di boni- fico da parte della committente, mentre le specifiche tecniche sono state trasmesse per la prima volta solo il giorno successivo. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè le valutazioni del c.t.u. secondo le quali le specifiche tecniche ag- giuntive sono «estreme». Pertanto, la Corte di appello non avrebbe dovuto considerarle elementi del contratto. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè il contegno mantenuto dalla committente che è stato determinante nel causare la mancata consegna degli stampi, valutata dal giudice come inadempimento contrattuale. Iprimi due motivi del ricorso incidentale condizionato sono da esa- minare congiuntamente e da rigettare poiché sono accomunati dalla stessa impostazione: la parte sovrappone indebitamenteil proprio ap- prezzamentodella situazione di fatto rilevante a quello che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che, per quanto attiene alla determinazione del contenuto del contratto di appalto (cfr. sentenza, p. 7 s.), non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Del terzo motivo del ricorso incidentale è da dichiarare l’assorbi- mento, poiché esso investe un profilo che (insieme a tutti gli altri con- cernenti l’importanza dell’inadempimento dell’appaltatrice) dovrà es- sere assoggettato ad una complessiva rivalutazione in sede di rinvio, in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorsoprin- cipale. 6. –In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso prin- cipale, assorbiti i restanti motivi; sono rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo ; è cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti; è rinviata la causa alla Corte di appello di 9di 9 – 33349 /20 18 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi; rigetta i primi due motivi del ricorso inci
Sentenza Cassazione n. 31666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris