CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 16800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4348-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NOTO, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' , elettivamente domiciliatain CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1355/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola, la propria zia [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare a rimuovere sia un tubo di scarico collocato nella parete perimetrale del cavedio, che l’istante assumeva essere di sua esclusiva proprietà, sia due stendibiancheria collocati al primo piano della palazzina. La convenuta eccepiva la destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. civ., dei due manufatti e del cavedio. Con atto introduttivo di diverso giudizio n. 231/2006 [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi comproprietaria del cavedio, conveniva a sua volta in giudizio davanti al medesimo [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare a rimuovere i due condizionatori d'aria dal muro perimetrale del cavedio comune (su rilievo che non rispettavano le distanze e provocavano disturbo a causa delle immissioni di rumori e di calore), nonché un box collocato a piano terra del muro perimetrale del medesimo cavedio, con condanna al ripristino dello Stato dei luoghi; in subordine, chiedeva dichiararsi il cavedio asservito a tutte le unità immobiliari del fabbricato per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. civ. 1.1. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola, con sentenza n. 350/2012 accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a rimuovere il tubo dal muro perimetrale del cavedio e gli stendini, dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alla rimozione dei condizionatori, in quanto risultavano effettivamente già rimossi. Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 3 - 1.2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che interponeva appello incidentale. 2. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1355/2017, dichiarata la contumacia della terza chiamata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di conduttrice dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello incidentale interposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il cavedio facente parte dello stabile quale porzione comune del fabbricato; dichiarava, altresì,che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto a mantenere nel suddetto cavedio il tubo e gli stendibiancheria; condannava [OSCURATO:PERSONA] a ricollocare a proprie spese i suddetti manufatti e a rimuovere il box dal suddetto cavedio comune; condannava quest'ultimo al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in favore della zia. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - [OSCURATO:PERSONA] di ha solo dedotto di essere proprietario esclusivo del cavedio, ma non ha dato prova di tale suo diritto: egli fa discendere l’asserito titolo di proprietà esclusiva del cavedio da atto pubblico di donazione del 04.03.1994 proveniente dalla nonna dell’appellante e madre dell’appellata, il quale titolo, tuttavia, non menziona affatto il cavedio. In difetto di un titolo idoneo a far conseguire la proprietà ai singoli compartecipanti il cavedio deve ritenersi, pertanto, di proprietà comune dei partecipanti e del complesso immobiliare; - qualificando diversamente la domanda dedotta in lite, i suddetti manufatti (tubatura di scarico di un servizio e stendibiancheria) posti all'interno del cavedio comune non integrano esercizio di servitù, quanto piuttosto manifestazioni di Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 4 - facoltà consentite al comunista ex art. 1102 cod. civ., nell'impiego d'uso del bene comune compatibile con l'altrui diritto, non comportando modifica alla sua natura e funzione. Pertanto, la posizione di detti manufatti va ritenuta facoltà lecita ed in parte necessaria per garantire l'abitabilità dell'appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che altrimenti resterebbe privo dei servizi igienici; - quanto al box installato all'interno del cavedio, l'opera rappresenta di per sé violazione del precetto sancito dall'art. 1102 cod. civ. che vieta al compartecipante di attrarre la cosa comune, o una parte di essa, nell'orbita della propria disponibilità esclusiva, e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri comunisti. Il box, infatti, modifica la destinazione funzionale della cosa comune di dare aria e luce, sottraendola definitivamente, sebbene in parte, all'utilizzo collettivo, riducendo l'espansione dell'altrui diritto; - sui motivi dell'appello principale, la Corte rigetta la domanda di condanna alla rimozione del box e dei condizionatori a carico della conduttrice, poiché mancava la prova che le suddette opere fossero imputabili alla responsabilità di quest’ultima: emerge, infatti, dagli atti in causa che al momento della decisione i detti condizionatori erano stati rimossi dal cavedio, sebbene dagli atti stessi non si evince ad opera di chi né quando. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, per lo meno con riferimento alla rimozione dei condizionatori. Del resto, il motivo d'appello principale è inammissibile, atteso che per impugnare validamente la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che il presupposto della pronuncia avvenuta rimozione dei condizionatori fosse inesistente; Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 5 - -per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda dell'appellante principale diretta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese di rimozione del box, per la quale [OSCURATO:PERSONA] ha esperito vittoriosamente l'appello incidentale, non emergendo dagli atti del giudizio elementi da cui si possa desumere la responsabilità della Carasi rimasta contumace. Né può condividersi le tesi dell'appellante principale che vuol far discendere la prova di detta responsabilità dal non reso interrogatorio formale, atteso che simile comportamento di per sé neutro non determina l'effetto automatico della fictio confessio . Al contrario, vi è una dichiarazione testimoniale resa dalla madre dell'appellante principale secondo la quale sarebbe stato proprio [OSCURATO:PERSONA] ad installare il box nel cavedio. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sette motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza il ricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.); art. 112 cod. proc. civ. - anche in relazione all'art. 274 cod. proc. civ. - consistente nell'avere la Corte esorbitato dai suoi poteri, sostituendo alle due eccezioni di servitù (entrambe disattese) proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel primo dei due giudizi riuniti (n. 160/04), altra eccezione non proponibile di ufficio, così accedendo ad illegittima sostituzione del petitum e della causa petendi, indicati con precisione dalla parte. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 6 - di secondo grado, astrattamente riqualificando un'azione, ha di fatto sostituito all'eccezione della convenuta (destinazione del padre di famiglia; in subordine, usucapione) un diverso petitum e una diversa causa petendi. Tale nuova prospettazione non rispetta l'effetto giuridico domandato da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio da lei autonomamente instaurato, e cioè il mantenimento di servitù chiesto nel primo dei due giudizi riuniti, ciascuno dei quali, peraltro, manteneva la propria autonomia, senza commistioni con difese e argomentazioni relative al secondo giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc et inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (Cass. Sez. 3, 29.04.2022, n. 13514; Cass. Sez. 2, 06.05.2022, n. 14403; Cass. n. 17897 del 03.07.2019). La violazione di ultrapetizione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione. D’altra parte, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che la motivazione con cui la Corte ha interpretato la domanda giudiziale sia erronea, fermo restando che l’erronea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 7 - esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ex plurimis: Cass. Sez. 6-1, n. 31546 del 03.12.2019). Nel caso di specie nessun vizio è imputabile alla motivazione: la Corte, sulla base delle risultanze di fatto, si è limitata a dare una corretta veste giuridica alle istanze promosse da [OSCURATO:PERSONA], attribuendole la disponibilità del bene richiesto (utilizzabilità del cavedio con il mantenimento dei manufatti) nell’alveo di una qualificazione giuridica corretta, comproprieta ria ex art. 1 117 cod. civ.; qualifica di comproprietaria peraltro comunque dedotta dalla stessa attrice nell’atto introduttivo del giudizio n. 231/2006 instaurato nei confronti del nipote , e poi reiterata anche in appello. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 1117, n. 1, 1102, 1139 e 1120 [testo del 2004] cod. civ.), consistente nell'avere la Corte ritenuto uso legittimo del cavedio dichiarato comune (a tre condomini: le due parti in causa e [OSCURATO:PERSONA], padre di Carmelo) l’installazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un tubo di fogna esterno, addossato a parete comune, in violazione della normale destinazione d'uso di esso cavedio (aria e luce), benché non rientrante fra le ipotesi derogatorie ammessa dalla giurisprudenza di legittimità e qualificabile anzi come innovazione. Si tratta, infatti, di un'innovazione non autorizzata da una maggioranza di condomini, non assimilabile ad opere dirette al miglioramento o all'uso più comodo della cosa comune e che, pertanto, non può rientrare nell'ipotesi derogatoria ammessa alla Suprema Corte per Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 8 - consentire l'abitabilità di un appartamento che ne era privo. Inoltre, la posizione di questo tubo non riguardava già l'originario edificio condominiale pervenuto alle parti per successione e donazione ma una sopraelevazione abusiva. 2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceità delle opere, realizzate da altro condòmino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e risulta compiuta dalla sentenza impugnata, con argomentazioni plausibili, rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo: Cass. Sez. 6 , n. 5809 del 22/02/2022 Rv. 664184 - 01) . Nel caso di specie, la Corte d’Appello – esaminate fattispecie analoghe richiamate da questa Corte – ha ritenuto lecite e necessarie a garantire l’abitabilità dell’appartamento le facoltà esercitate dalla Leonardi nell’utilizzo del cavedio comune (v. pp. 12 –13 della sentenza). Quanto all’asserita qualifica di innovazione delle installazioni della Leonardi:in disparte la novità della deduzione dinanzi a questa Corte, essa si traduce nel mutamento di destinazione, comportando immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/2003 - Rv. 572988 - 01): situazione Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 9 - non ravvisabile nel caso di specie, come risulta a contrariis dalle sopra riportateargomentazioni della Corte d’Appello. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt.2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 274 cod. proc. civ.), consistente nell'avere la Corte esorbitato dal potere di qualificare l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo giudizio rigettando il motivo d'appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato, riguardo ai condizionatori, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, malgrado la totale violazione dell'onere della prova sulla sussistenza delle cause petendi affermate dalla parte (distanze da vedute e immissioni). Nella prospettazione del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] non aveva lamentato l'installazione dei condizionatori in quanto tali ma perché sosteneva fossero stati apposti a distanza inferiore a quella legale dalle sue finestre di veduta, e perché fonte di immissioni di aria viziata e di rumore. Orbene: il ricorrente lamenta la dichiarata cessazione della materia del contendere nell'assoluta assenza di prova sulle doglianze lamentate dell'attrice con riferimento, appunto, all'accertata distanza legale e alle immissioni nocive. 3.1. Il motivo è infondato. Ove sia accertata la comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige il rispetto di un preciso limite, derivante dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari: di tale limite si è occupato ampiamente il giudice di merito il quale, negli ultimi due capoversi Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 10 - di p. 14 della sentenza, ha ritenuto di dover accogliere il motivo di appello articolato da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rimozione del box e dei condizionatori, in quanto modificano la destinazione funzionale della cosa comune, sottraendola, sebbene in parte, all’utilizzo collettivo riducendo l’altrui diritto. Tale è condizione sufficiente alla rimozione dei manufatti, anche a prescindere dalla questione delle distanze e delle immissioni, pure sollevate dall’appellante. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt.2729 cod. civ., 116, comma 2, e 232 cod. proc. civ.), consistente nell'erronea ed illogica valutazione riguardo a [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia nel secondo giudizio (n. 231/06), del contesto documentale prodotto (contratto di locazione e raccomandata di preavviso di rilascio), del contegno processuale (contumacia in entrambi i gradi di merito e mancata risposta all’I.F.), e di tutti gli altri indizi e prove, sia fattuali che temporali, gravi precisi e concordanti, emergenti dagli atti (idonei quindi a costituire presunzione), senza procedere alla necessaria valutazione di sintesi, con conseguente erronea ed illogica esclusione di prova sulla responsabilità di garanzia. 5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, già oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.; artt. 2729 cod. civ., 116, comma 2, e 232 cod. proc. civ.), consistente nell'avere la Corte riguardo alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia nel secondo giudizio (n. 231/06), violato i criteri giuridici sulla formazione della prova critica, limitandosi a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi, ed omettendo l'esame critico di fatto decisivo per la Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 11 - controversia, oggetto di discussione fra le parti, pervenendo ad una motivazione solo apparente ed illogica. 5.1. Il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla medesima questione dell’asserita responsabilità della conduttrice dell’immobile rimastacontumace. I motivi sono inammissibili, poiché convergono in una palese contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento in fatto del giudice di merito, indebitamente sollecitando una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019; Cass. Sez. 2, n. 482 del 10.01.2019). È noto come nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644), insindacabile in sede di legittimità, purchéadeguatamente e congruamente motivato. E ciò in riferimento tanto alla valutazione dal giudice di merito delle soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 c.c. ai fini raggiungimento della prova per presunzioni (Sez. L, Sentenza n. 10830 del 2017; Cass. 13 marzo 2009, n. 6181; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; Cass. 6 agosto 2003, n. 11906), tanto alla stima di sufficienza di una presunzione semplice ai fini della prova di esistenza di un fatto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 12 - Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782). Nel caso di specie, il giudice del merito non ha ritenuto di dover ricorrere al ragionamento presuntivo ai fini della fictio confessio, avendo ritenuto insussistenti l’insieme di altri elementi che avrebbero dovuto indurre nella direzione del riconoscimento della responsabilità della Carassi, e avendo piuttosto valorizzato le dichiarazioni rese dalla madre del Leonardi in merito all’installazione del box nel cavedio ad opera di quest’ultimo (da p. 15 ultimo cpv a p. 16, primi 6 righi della sentenza). 6. Con il sesto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 100 e 306 cod. proc. civ.), per avere la Corte ritenuto corretta, quanto ai condizionatori installati nel cavedio, la decisione del Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con motivazione apparente ed illogica, e in assenza dei presupposti richiesti, in fattispecie analoghe a quella de qua dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente contesta l'asserita assenza del suo interesse presupposta dalla Corte d'appello alla naturale conclusione del giudizio. Sussisteva, al contrario, intatto l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento delle doglianze della [OSCURATO:PERSONA] (motivate da distanza ed immissioni dei condizionatori) e al conseguente addebito di responsabilità alla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] che li aveva installati in violazione del contratto, e avrebbe dovuto risponderne. 6.1. Avendo la Corte ritenuto non fondate le due precedenti doglianze relative all’accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’installazione dei manufatti nel cavedio, il motivo resta assorbito. Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 13 - 7. Con il settimo motivo si deduce violazione di norma di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; art. 91 cod. proc. civ.), consistente nell'avere la Corte (in conseguenza delle violazioni/false applicazioni di legge relative ai motivi 1-4 e 6, e dell'omissione di cui al motivo 5) condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alle spese di entrambi i gradi dei giudizi riuniti. 7.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini del regolamento delle spese occorre tener presente l’esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali. Nel caso di specie, all’esito della complessiva vicenda trova applicazione il principio - ancora più generale rispetto a quello della soccombenza, che di esso costituisce applicazione o indice rivelatore –in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa (argomento da Cass. Sez. U., n. 32061 del 31.10.2022), soprattutto nelle ipotesi in cui sia mancata una pronuncia sul merito della controversia, come accaduto nel caso di specie con riferimento alla cessazione della materia del contendere. In quest’ottica deve giustificarsi l’addebito delle spese, tenuto anche conto che il giudice di prime cure aveva comunque compensato le spese del giudizio. 8. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquidandole spese del presente giudizio come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in Ric. 2018 n. 04348 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 14 - €1.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sens