CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 31434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA t / sul ricorso 24908-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1830/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24908 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- ;4908/2020 [OSCURATO:PERSONA] srl c/ Agenzia delle Entrate mito che: li ocietà [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la cassazione della sentenza (i i CTR della Toscana che, in controversia su impugnazione di avviso ::zertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di tzlone catastale DOCFA resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. '2015, relativamente ad un immobile censito in catasto C.C. Prato t :t: e G999) in via dei Fossi n. 12 p. T catastalmente identificato in ltlt; o 80, Particella27, subalterno 528, ha rigettato l'appello della ct Elà, confermando integralmente la sentenza di prime cure e escludendo la possibilità di rettificare la rendita per gli " °bile di cui la ricorrente è proprietaria. l. R ha statuito che "la sentenza dei primi giudici va confermata in Costante è stato l'orientamento dei primi giudici su una ; -2olicità di sentenze (nove) come riportato nelle controdeduzioni . !ifficio. Anche questa Regionale (sez.6) di recente si è pronunciata . i ;tesso argomento. Si conferma quindi la possibilità da parte del ( (i ibuente di presentare Docfa, come da art. 1, comma 22, legge n. .1 - '2015, soltanto in quelle situazioni in cui all'immobile che risulti .astato sia stata attribuita una rendita determinata sulla base dei r già previsti dalla circolare 6T del 2012 e riconfermati dalla nuova includendovi gli impianti produttivi che ora invece debbono re, scorporati". Ed ancora "non esiste la possibilità, come -cpriamente dedotto, che la legge di stabilità riportata consenta la fbilità di revisione della rendita in modo generalizzato e senza la ;trazione dell'esistenza di impianti produttivi da scorporare e o.; .•,s la prova che detti impianti fossero effettivamente stati ( (i .,derati nell'attribuzione della rendita in atti". l eizia delle Entrate si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle -.e si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita r- -toria, con la quale rileva la non applicabilità alla fattispecie la (t enza richiamata nella proposta - per quanto di attinenza- alla • 1:pecie; pur essendo l'unico motivo relativo agli art. 21 e 22 I. ;i 15 non riguarda i presupposti applicativi della legge, ma la i:cazione da attribuire alla torre, che avrebbero dovuto far -( ,endere per l'accoglimento. Si può correggere la rendita proposta • 3 U.cficio quando la situazione sia diversa rispetto a quella denunziata i' Iqine. sAderato che: unico motivo si deduce, in relazione all'art. 1, commi 21 e 22, I. : '2015 in combinato disposto con gli artt. 4 D.M. 701/1994 e 17 IL 652/1939, per avere la CTR statuito che il calcolo di una nuova i E- ita è possibile solo ove la nuova stima presenti elementi di novità che debba essere considerato. vato che: -gussiste immediata evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. .E9 la causa alla sezione quinta. P a, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •ki [OSCURATO:PERSONA]. A a ct Eispkottek,