CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 07/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, di cui ai capi A) e B), come a loro rispettivamente ascritti, in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 24/08/2011, nelle rispettive qualità di: amministratore di fatto, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; amministratore di diritto dal 04/06/2009 sino al fallimento, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; amministratore della [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria dell'attività distrattiva, quanto a [OSCURATO:PERSONA]; nonché, i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla condotta di fittizia intestazione, di cui all'art. 12-quinquies d.l. 306/1992, di cui al capo D) - riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. In data 09/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di motivare in relazione al ruolo meramente formale rivestito dal Manto, del tutto estraneo alle vicende aziendali - come dimostrato dalle dichiarazioni del rag. Infantino e del rag. Miraglia, oltre che degli ex dipendenti, che ignoravano il ruolo svolto dall'imputato - , in quanto lo stesso giudice di prime cure aveva riconosciuto all'imputato il ruolo di mero prestanome; peraltro, anche alla luce delle consulenze tecniche agli atti e delle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si comprende su quali emergenze si basi la prova della consapevolezza del ricorrente in ordine alle condotte a lui ascritte, tale non potendo certamente ritenersi la sua scarsa collaborazione, derivante proprio dal suo ruolo meramente formale e privo di qualsiasi coinvolgimento nelle scelte aziendali; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 2, 223 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., alla luce dell'orientamento di legittimità che esclude come la mera titolarità della carica possa comportare un automatico giudizio di colpevolezza in relazione alla fattispecie ascritte al Manto; 2.3 violazione di legge, in relazione all'art. 69 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al giudizio, di bilanciamento tra le circostanze, posto che il ruolo marginale del ricorrente avrebbe meritato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 12/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 219 legge fallimentare, 12- quinquies d.l. 306/1992, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di motivare in relazione alla prova fornita dalla difesa arca la provenienza dei mobili e degli arredi e della fattura di euro 42.210,00, oltre che dell'autovettura acquistata per 5.000,00 euro; frutto di errore da parte del curatore e del consulente tecnico del pubblico ministero è, poi, l'affermata distrazione di merce per un valore di oltre 292.000,00 euro, inoltre, priva di motivazione appare l'affermazione di penale responsabilità in merito alla bancarotta documentale, alla luce delle dichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; infine, del tutto immotivata risulta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, alla luce delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, funzionali al rinvenimento di merce e somme di denaro. 4. In data 15/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione al concorso del Bonanno nella condotta distrattiva di cui al capo B), alla luce del contenuto complessivo della relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, che individua la condotta distrattiva come commessa negli anni 2008 e 2009, a fronte di fallimento dichiarato nel 2011, dopo che la società aveva proseguito nella sua attività; non appare, infatti, in alcun modo ipotizzabile il necessario nesso di causalità tra condotte distrattive e fallimento, avendo lo stesso ricorrente dichiarato di aver corrisposto in contanti il controvalore della merce acquistata; detta circostanza, inoltre, risulta confermata dallo stesso consulente tecnico e dalla documentazione della società fallita, quanto meno per l'anno 2008, mentre, per l'anno 2009, l'inattendibilità delle scritture nel loro complesso non può certo diventare una prova a carico del terzo acquirente, essendo risultato [OSCURATO:PERSONA] del tutto estraneo alle vicende della società fallita. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi degli imputati sono inammissibili.1.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso e la vicenda in esame ripropongono la questione della rilevanza penale del ruolo dell'amministratore "apparente", che appare non sempre di immediata soluzione, qualora tale soggetto, in particolare, risulti totalmente estraneo alle vicende sociali e, inoltre, dichiaratamente incapace, sotto un profilo tecnico, di svolgere l'incarico assunto, il che, assai spesso, conduce effettivamente alla impossibilità di figurarsi le eventuali attività illecite da parte dell'amministratore "di fatto". Trattasi, ovviamente, di situazioni del tutto difformi dai casi in cui l'amministratore di diritto offra un proprio concreto e palese contributo alla condotta illecita dell'amministratore di fatto„ situazioni, queste ultime, in cui non si evidenziano particolari problemi ad individuare la responsabilità concorrente nel reato. Non vi è dubbio che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice abbia individuato, con orientamento consolidato, nell'art. 40, comma secondo, cod. pen., la norma di riferimento per la responsabilità concorsuale dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, affermando che per integrare il dolo del primo sia sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nell'art. 216 comma 1 n. 1 legge fallimentare, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti ed altri, Rv. 222389). Tale pronuncia, in particolare, evocando precedenti arresti giurisprudenziali, afferma che per integrare il dolo dell'amministratore di diritto, nel caso di concorso negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., sia sufficiente la generica consapevolezza delle condotte penalmente rilevanti poste in essere da quest'ultimo (in tal senso: Sez. 5, n. 11654 del 20/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199876; Tuttavia, altrettanto pacificamente, è stato ritenuto che la consapevolezza sufficiente ad integrare il concorso dell'amministratore di diritto non possa essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore (Sez. 5, n. 853 del 12/12/2005, dep. 12/01/2006, Procacci ed altro, Rv. 233758; in tal senso, anche: Sez. 5, n. 14745 del 26/11/1999, Dragomir, Rv. 215199 e, successivamente: Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713). Né la mera inosservanza dei doveri di vigilanza imposti all'amministratore di diritto su comportamenti altrui, derivanti dalla posizione di garanzia fondata sulla disposizione di cui all'art. 2392 cod. civ., appare sufficiente a fondare la responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta; ciò in quanto - a meno che non risulti la prova che tale inosservanza sia stata volontariamente preordinata a rendere possibile la commissione di reati - la mera omissione di controlli non può, di per sé, essere assunta ad elemento fondante della penale responsabilità in ordine a reati che non sono punibili anche a titolo di colpa (Sez. 5, n. 3610 del 26/10/2006, dep. 31/01/2007, Zeni, Rv. 236042; in tale ottica anche Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, P.G. in proc. Bonvino ed altri, Rv. 253765 che, pur in tema della diversa fattispecie dell'amministratore privo di delega, ha affermato che "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega è necessaria la prova della concreta conoscenza - e non della mera conoscibilità - da parte di quest'ultimo dei dati da cui poteva desumersi quantomeno il rischio del verificarsi di un evento pregiudizievole per la società, nonché della volontaria omissione da parte dello stesso di attivarsi per scongiurarlo"). D'altro canto va considerato che l'amministratore di diritto, in ogni caso, concorre con l'amministratore di fatto, quale soggetto intraneus alle vicende aziendali, il che rappresenta il fondamento dell'approdo in base al quale "In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale." (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti ed altro, Rv. 263225). Ne consegue, quindi, che, fermo restando l'ancoraggio del profilo oggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto all'art. 40, comma secondo, cod. pen., il profilo soggettivo della responsabilità va accertato caso per caso, valutando il significato probatorio dell'intero contesto della sua azione. Nell'ambito di detto inquadramento, quindi, appare evidente come la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implichi la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Ciò su cui appare necessario intendersi, quindi, è il concetto di "generica consapevolezza" a cui si riferiscono numerose pronunce sul tema. Sicuramente significativa, in tal senso, può apparire la circostanza che il soggetto abbia accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome; tuttavia, anche in tal caso, non si può concordare tout court con il principio secondo il quale la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sia sufficiente per l'affermazione della responsabilità penale, risultando integrato l'elemento soggettivo nella forma, rispettivamente, del dolo generico o del dolo specifico (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). L'accettazione del ruolo di prestanome, pur se accompagnata ad una condotta omissiva, infatti, potrebbe indurre l'interprete, più o meno consapevolmente, a scivolare verso una forma di responsabilità "di posizione" se non, addirittura, verso una responsabilità a titolo di colpa. Appare, quindi, preferibile valutare altri profili, caso per caso rilevanti: anzitutto, ad esempio, la circostanza dell'essere o meno il prestanome restato del tutto estraneo all'amministrazione della società, valutando quindi, nella seconda ipotesi, la significatività probatoria in riferimento al contesto complessivo della sua condotta. Ciò in quanto il mero richiamo alle disposizioni di natura civilistica che fondano la responsabilità contrattuale dell'amministratore non può affatto essere ritenuto risolutivo, posto che il testo delle dette disposizioni va comunque ricondotto nell'alveo dei principi di tassatività e di determinatezza, che devono connotare necessariamente la condotta penalmente rilevante; il che rende necessario dimostrare la sussistenza, in capo all'amministratore di diritto, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Proprio per le anzidette considerazioni, quindi, deve affermarsi come vada fornita, in maniera adeguata e coerente con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Costituzione, la prova dell'elemento soggettivo in riferimento all'amministratore che è rimasto del tutto inerte, non potendosi adottare scorciatoie motivazionali o surrettizi riferimenti ad obblighi di garanzia avulsi dall'analisi specifica del caso concreto e delle sue connotazioni. Nel caso in esame, quindi, la condotta del Manto va complessivamente valutata alla luce del predetto inquadramento, tenuto conto della ricostruzione della vicenda come descritta dalla sentenza impugnata. La Corte di merito, in particolare, richiamando per relationem l'accurata ricostruzione del primo giudice, ha evidenziato come il Manto si fosse prestato a svolgere il ruolo di amministratore in quanto [OSCURATO:PERSONA] risultava inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale in seguito a precedente condanna per fatti di bancarotta; il Manto, inoltre, non si era presentato al curatore a rendere interrogatorio in sede fallimentare e, tuttavia, egli aveva la disponibilità delle chiavi di un container, poi consegnate, all'interno delle quali erano state rinvenute le scritture contabili aziendali. Tali scritture, in ogni caso, erano risultate del tutto inattendibili. La sola circostanza, quindi, che il Manto fosse un soggetto sconosciuto ai dipendenti, evidenziata dalla difesa, non appare conferente, in quanto dimostra solo ciò che risulta incontestato, ossia il ruolo di amministratore "testa di legno" del Manto, che, pacificamente, non si era ingerito nella gestione dei dipendenti.Al contrario, le ulteriori circostanze emerse rendono del tutto chiara, da parte del ricorrente, la specifica consapevolezza degli illeciti commessi dall'amministratore di fatto e la volontaria omissione di ogni forma di controllo, oltre che l'omissione di ogni azione volta ad impedire le condotte distrattive. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, aveva accettato la carica proprio in ragione della impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di poter gestire la società anche formalmente; in secondo luogo la sua condotta è stata descritta come volta quanto meno a ritardare la consegna delle scritture contabili, di cui egli aveva la indiscussa disponibilità, come dimostrato dall'avere, in un secondo momento, consegnato le chiavi del container dove le stesse erano custodite. Proprio detto elemento, evidenziato dalla sentenza impugnata, costituisce la chiave di volta su cui la Corte di merito fonda - alla luce della complessiva descrizione della vicenda - la prova logica della piena consapevolezza, da parte del Manto, delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di diritto: la consegna tempestiva delle scritture contabili da parte del Manto, infatti, avrebbe consentito agevolmente di verificare le intervenute distrazioni, per cui l'imputato aveva contribuito ad occultare dette scritture proprio in funzione di evitarne l'accertamento. Ciò dimostra, quindi, la piena consapevolezza, da parte del ricorrente, degli illeciti che egli aveva, altresì, contribuito ad occultare, non essendo altrimenti spiegabili, da un lato, la mancata consegna delle scritture contabili, da cui sarebbero state agevolmente desumibili le condotte distrattive e, dall'altro, la sua scelta di non presentarsi all'interrogatorio del curatore fallimentare. In altri termini, la mancata attivazione di ogni forma di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto era stata funzionale, da parte del Manto, ad agevolarne le condotte distrattive, avendo egli, non a caso, operato volontariamente allo scopo di ritardarne, quanto meno, l'accertamento. Ne discende che, alla luce della valorizzazione e del collegamento logico di tali aspetti, la motivazione della sentenza impugnata risulti immune da censure rilevabili in sede d legittimità. Con riguardo alla bancarotta documentale delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C. Rv. 274166; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713). Anche in riferimento a tale fattispecie, quindi, la sentenza impugnata appare del tutto coerente con i principi elaborati da questa Corte di legittimità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile, in quanto del tutto versato in fatto e tendente ad una ricostruzione alternativa delle vicende oggetto del processo, peraltro analiticamente ed accuratamente ripercorse già dalla sentenza di primo grado, rispetto alla quale la sentenza impugnata ha evidenziato i tratti salienti, allo scopo di confutare le argomentazioni dell'impugnazione che, ciò nonostante, vengono pedissequamente riproposte in sede di legittimità, senza alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. 3. Analoghe considerazioni vanno fatte in riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato quale amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA], per aver concorso nella bancarotta per distrazione di cui al capo B), quale cessionario gratuito di parte della merce della società fallita, nonché della condotta di interposizione fittizia cui al capo D), su cui non sono stati articolati motivi di ricorso. In relazione alla fattispecie di cui al capo B), il ricorrente tenta di confutare le argomentazioni della sentenza impugnata attraverso il richiamo ad atti processuali neanche prodotti, in violazione, tra l'altro, anche del principio di autosufficienza del ricorso; il ricorso, peraltro, si fonda su citazioni giurisprudenziali obsolete, nella misura in cui argomenta in riferimento ad una pronuncia rimasta del tutto isolata nell'evoluzione ermeneutica di questa Corte (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta ed altri, Rv. 253493). 4. Quanto, infine, alle doglianze circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolata da [OSCURATO:PERSONA], ed alla mancata applicazione del giudizio di equivalenza di cui all'art. 69 cod. pen., da parte di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie già la sentenza di primo grado aveva sottolineato la spiccata indole criminale del Bonanno, peraltro gravato da recidiva, sicché il ricorso anche sotto tale aspetto sembra non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che si riportano a quelle del primo giudice. Quanto alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, infine, queste, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo