CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 18824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TOSCANI Sent. n.sez. 191/2025 UP - 13/03/2025 R.G.N. 11768/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte d'appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18824/2025 Roma, lì, 20/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 04 marzo 2024 la Corte di appello di L'Aquila, confermando la sentenza emessa in data 07 novembre 2022 dal Tribunale di Pescara, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove e giorni quindici di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-610 cod. pen., 337 e 341-bis cod. pen., 4 legge n. 110/1975 commessi in data 24/06/2018. La Corte di appello, in particolare, ha respinto la richiesta di ridurre la pena per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 o di qualificare il fatto come di lieve entità, ritenendo la condotta grave in quanto tenuta al fine di commettere il delitto di tentata violenza privata, e ritenendo l'imputato pericoloso alla luce delle condanne riportate, anche per fatti commessi in epoca successiva. Inoltre ha ritenuto che tale contravvenzione non fosse prescritta, stante la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce la erronea applicazione della legge penale in merito alla omessa declaratoria di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. La Corte di appello ha applicato la norma introdotta dalla legge n. 103/2017, ma essa è stata abrogata dalla legge n. 134/2021, in vigore dal 01/05/2022. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha inviato conclusioni, che ripetono il motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente, sostenendo che la norma dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, sia inapplicabile perché abrogata dalla legge n. 134/2021, ha aderito al principio stabilito dalla sentenza Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Rv. 286436, secondo cui «ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente». La sentenza applicativa di tale principio, peraltro, è rimasta sostanzialmente isolata, risultando prevalente l'interpretazione di una non intervenuta abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. come introdotti dalla legge n. 103/2017, ovvero della loro applicazione ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, in virtù del loro contenuto maggiormente favorevole rispetto alla normativa introdotta dalla legge n. 134/2021. [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 28474 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 286811, infatti, «ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134». [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 2629 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Rv. 285724, «il secondo comma dell’art. 159 cod.pen., nella versione della legge “Orlando” n. 103/2017, ha avuto … vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019» (così in motivazione), mentre le modifiche successive hanno vigenza solo dal 01/01/2020. 2.1. La c.d. riforma Orlando aveva introdotto, con l'art. 1, comma 11, lett. b), della legge n. 103 del 23 giugno 2017 , un secondo comma all'art. 159 cod. pen., che stabiliva la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi; l'art. 1, comma 15, della legge n. 103/2017 stabiliva che detta norma si applicava solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa, e quindi commessi dopo il 03/08/2017. Tale regime di sospensione del corso della prescrizione venne modificato dalla c.d. riforma Bonafede, che con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 3 del 09 gennaio 2019 stabilì che la sospensione del corso della prescrizione si protraesse dalla pronuncia della sentenza di primo grado sino alla data di esecutività della sentenza, limitando però l'applicazione della nuova normativa ai fatti commessi dopo il 01/01/2020. La legge n. 134 del 27 settembre 2021, c.d. riforma Cartabia, con l'art. 2, comma 1, lett. a), ha abrogato, per quanto qui interessa, il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., ma nel testo introdotto dalla legge n. 3/2019, introducendo l'art. 161-bis cod. pen. secondo cui la pronuncia della sentenza di primo grado determina la definitiva cessazione del decorso della prescrizione, e l'art. 344-bis cod. proc. pen. che prevede l'improcedibilità dell'azione penale nel caso di superamento, nei giudizi di impugnazione, dei termini stabiliti dalla norma stessa, stabilendo altresì che l'istituto della improcedibilità si applichi solo ai reati commessi dopo il 01/01/2020, cioè entro il limite temporale introdotto dalla legge n. 03/2019, che deve ritenersi esteso anche all'operatività dell'art. 161-bis cod. pen. (vedi Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Rv. 285724). 2.2. Secondo l'interpretazione maggioritaria, pertanto, stante la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, affermata dalla sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale e più volte ribadita, sino alla sentenza n. 278 del 2020 della medesima Corte, le varie modifiche al regime del decorso della prescrizione sono applicabili ai reati commessi anteriormente alla loro entrata in vigore solo se più favorevoli all'imputato, nel loro complesso, ed è evidente che la norma introdotta dalla legge n. 103/2017 è più favorevole rispetto ai regimi introdotti successivamente, che hanno eliminato del tutto il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o hanno sostituito l’istituto con quello della improcedibilità. Ne consegue che per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 deve applicarsi il regime dell'art. 159, comma 2, cod. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, vigente in quell'arco temporale, perché le modifiche successive, oltre ad essere stata la loro operatività limitata esplicitamente ai reati commessi dopo il 01/01/2020, non possono essere applicate retroattivamente, in quanto meno favorevoli. 3. Il contrasto tra le due interpretazioni è stato sottoposto all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in data 12 dicembre 2024, ha statuito, come comunicato con l'informazione provvisoria n. 19 (non risultando ancora depositata la relativa motivazione), che «per i reati commessi dal dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall'1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021», accogliendo, quindi, il principio dettato dalla giurisprudenza maggioritaria. Il ricorrente non si è confrontato con tale decisione, nelle conclusioni inviate in data 04/02/2025. Non vi sono ragioni, peraltro, per discostarsi da tale statuizione, risultando tale principio preferibile perché tiene conto dell'assenza di una esplicita abrogazione dell'art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, dal momento che la c.d. riforma Bonafede non ha abrogato tale normativa ma l'ha sostituita solo per i reati commessi dopo il 01/01/2020, e tiene conto della necessità di valutare quale sia la disciplina più favorevole in tema di prescrizione esaminando nel suo complesso la normativa che regola l'istituto, e non sue singole parti (vedi Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2024, n.m.). L'affermazione del ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata ha violato la legge penale avendo applicato una normativa ormai abrogata, è pertanto errata, dal momento che la sospensione del decorso della prescrizione introdotta all'art. 159 cod. pen. dalla legge n. 103/2017 deve tuttora essere applicata ai reati commessi tra il 03 /08/2017 e il 31/12/2019. Tale sospensione, pertanto, è stata correttamente applicata dalla Corte di appello di L'Aquila, essendo stato il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, contestato al ricorrente, commesso in data 24/06/2018. Detta sospensione comporta la persistente procedibilità per detto reato, che non si è prescritto essendo il corso della prescrizione rimasto sospeso nel periodo tra l'emissione della sentenza di primo grado e quella di appello, protrattosi per un tempo inferiore ad un anno e sei mesi, ed essendo il corso della prescrizione ancora sospeso, per analogo periodo, dopo l'emissione della sentenza di appello. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi