CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, relativamente alla valutazione probatoria e.al riscontro della configurabilità del reato di cui all'art 341 bis cp nei suoi tratti costituitivi, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp, a fronte della mancata sollecitazione in tal senso con l'appello, sono generici nella relativa deduzione dei supporti in fatto che in tesi potrebbero sostenere l'applicazione in questa sede della causa di non punibilità in questione vieppiù considerando le indicazioni ostative in punto di serialità criminali omogenee e di intensità del dolo rassegnate dalla motivazione della decisione gravata; con riguardo alla pena sostitutiva, a prescindere dalla ritualità della richiesta, sono privi di criticità rispetto alle assorbenti e negative valutazioni prognostiche ex art 58 legge n. 689 del 1981 rese dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025