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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1605/2010

ECLI:EU:T:2010:292
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / AEE (causa T‑331/06) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto dell’AEE – Prestazione di servizi di consulenza informatica – Rigetto dell’offerta – Ricorso di annullamento – Competenza del Tribunale – Criteri d’attribuzione stabiliti nel capitolato d’oneri – Sottocriteri – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti adottati dall’Agenzia europea per l’ambiente (Art. 230 CE) (v. punti 31‑32, 34‑35, 38‑39)

2. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi (v. punti 33, 37)

3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Obbligo di previa definizione – Obbligo di rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, n. 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138, n. 3) (v. punti 59‑61)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione con riguardo a elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 120‑123) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione dell’AEA 14 settembre 2006, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto della procedura di gara d’appalto EEA/IDS/06/002, per la fornitura di servizi di consulenza informatica (GU S 118‑125101), e che attribuisce l’appalto pubblico ad altri concorrenti.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / AEE (causa T‑331/06) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto dell’AEE – Prestazione di servizi di consulenza informatica – Rigetto dell’offerta – Ricorso di annullamento – Competenza del Tribunale – Criteri d’attribuzione stabiliti nel capitolato d’oneri – Sottocriteri – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti adottati dall’Agenzia europea per l’ambiente (Art. 230 CE) (v. punti 31‑32, 34‑35, 38‑39) 2. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi (v. punti 33, 37) 3. Appalti pubblici delle Comunità europee – Gara d’appalto – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Obbligo di previa definizione – Obbligo di rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97, n. 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138, n. 3) (v. punti 59‑61) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione con riguardo a elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 120‑123) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione dell’AEA 14 settembre 2006, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nel contesto della procedura di gara d’appalto EEA/IDS/06/002, per la fornitura di servizi di consulenza informatica (GU S 118‑125101), e che attribuisce l’appalto pubblico ad altri concorrenti. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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