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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34500/2023

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a seguente ORDINANZA, 4.9~) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA IVCidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 dicembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascritti loro di cui ai capi a) e b), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena irrogata in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 767 di multa, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di cui al capo c), estinto per prescrizione.

Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di ragioni di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato, sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia.

Considerato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) ha affermato il principio condivisibile secondo il quale in tema di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso al vaglio.

Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, 4.9~) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA IVCidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 dicembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascritti loro di cui ai capi a) e b), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminando la pena irrogata in quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 767 di multa, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di cui al capo c), estinto per prescrizione. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di ragioni di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato, sicché l'accordo sulla pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Considerato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) ha affermato il principio condivisibile secondo il quale in tema di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso al vaglio. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 , [OSCURATO:PERSONA]
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