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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 18172/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13642/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza del Tribunale di Sassari n. 1097/2020 depositata il 10.11.2020 udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi n.2, n.3e n.4; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Sassari con sentenza n.2 del 2019 ha accolto parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle sue richieste di accertamento della non debenza da parte sua della somma di € 205,83 per partite pregresse e della somma di € 1.435,35 a titolo di consumi effettuati, disattendendola quanto ad ulteriore domanda relativa al deposito cauzionale.

2. Ha proposto appello Abbanoa, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento della sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti della prescrizione.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sassari con sentenza del 10.11.2020 ha respinto l’appello con aggravio di spese. 3.Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da pare sua delle somme pretese da Abbanoa a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità della tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi.

Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto che il potere di AEEGSI di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» della tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie.

Quanto alla fattura per consumi pregresso, al cui riguardo il Giudice di pace aveva stralciato in quanto prescritti gli importi maturati in data anteriore al 19.4.2012, poiché l’intimazione di pagamento più risalente era del 20.4.2017, il Tribunale, dato atto dell’emissionedi nota di credito da parte di Abbanoa per la somma di € 676,26, non l’ha ritenuta sufficiente perché non teneva conto della prescrizione anche dei corrispettivi del periodo 1.1.2012-19.4.2012 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 7.5.2021 ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa, svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm.

Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (AEEGSI, poi ARERA, e EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire pregresse.

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art.1339 cod.civ., alla delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’Ente di ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato.

La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (AEEGSI, poi ARERA ed EGAS, Ente d’ambito per la Sardegna) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura.

7. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della AEEGSI, della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato.

8. Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., ed assume che poiché la fattura per l’importo di € 1.453,35 per consumi era stata emessa il 30.3.2016 la prescrizione quinquennale non era maturata per l’anno 2012. 9.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13642/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza del Tribunale di Sassari n. 1097/2020 depositata il 10.11.2020 udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi n.2, n.3e n.4; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Sassari con sentenza n.2 del 2019 ha accolto parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle sue richieste di accertamento della non debenza da parte sua della somma di € 205,83 per partite pregresse e della somma di € 1.435,35 a titolo di consumi effettuati, disattendendola quanto ad ulteriore domanda relativa al deposito cauzionale. 2. Ha proposto appello Abbanoa, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento della sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti della prescrizione. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sassari con sentenza del 10.11.2020 ha respinto l’appello con aggravio di spese. 3.Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da pare sua delle somme pretese da Abbanoa a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità della tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi. Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto che il potere di AEEGSI di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto. Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» della tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie. Quanto alla fattura per consumi pregresso, al cui riguardo il Giudice di pace aveva stralciato in quanto prescritti gli importi maturati in data anteriore al 19.4.2012, poiché l’intimazione di pagamento più risalente era del 20.4.2017, il Tribunale, dato atto dell’emissionedi nota di credito da parte di Abbanoa per la somma di € 676,26, non l’ha ritenuta sufficiente perché non teneva conto della prescrizione anche dei corrispettivi del periodo 1.1.2012-19.4.2012 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 7.5.2021 ha proposto ricorso per cassazione Abbanoa, svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm. Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (AEEGSI, poi ARERA, e EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire pregresse. 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art.1339 cod.civ., alla delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’Ente di ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato. La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (AEEGSI, poi ARERA ed EGAS, Ente d’ambito per la Sardegna) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura. 7. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della AEEGSI, della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato. 8. Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., ed assume che poiché la fattura per l’importo di € 1.453,35 per consumi era stata emessa il 30.3.2016 la prescrizione quinquennale non era maturata per l’anno 2012. 9.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo
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