CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Troisi-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoMichele Troisi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1938/2024 depositatail 3/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha intrapreso un'azione revocatoriaordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dei signori Gennaro eGiuseppe Miranda.L'azione mirava a ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto didonazione del 19 giugno 2013, con cui il Gennaro ha donato diversi beniimmobili al figlio Giuseppe.L'azione revocatoria è stata avviata con un atto di citazione consegnatoall'ufficiale giudiziario il 19 giugno 2018 e notificato a mezzo posta il 25giugno 2018. Alla prima udienza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Napoli,constatata la mancata costituzione dei convenuti e, rilevata l'invalidità dellanotifica, ha ordinato all'Agenzia di rinnovarla.A seguito della rinnovazione, si sono costituiti in giudizio i convenuti edhanno proposto querela di falso: in particolare, hanno eccepito in viapregiudiziale l'inesistenza della prima notificazione ed hanno proposto, invia incidentale, una querela di falso avverso l'avviso di ricevimento dellanotifica del 25 giugno 2018. Hanno inoltre sollevato l'eccezione diprescrizione dell'azione revocatoria, sostenendo che la prima notifica,inesistente o nulla, non fosse idonea a interrompere il terminequinquennale. Nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presuppostidell'azione revocatoria.2. Il giudice di primo grado ha ammesso la querela di falso, avviando ilrelativo procedimento incidentale, che si è concluso con la sentenza n.1824/2020 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato. Con questapronuncia, il collegio ha dichiarato inammissibile la querela per difetto diNumero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/2026interesse ad agire dei querelanti. La motivazione si fondava su dueargomenti principali.Innanzitutto, è stato osservato che l'illeggibilità delle firme apposte sugliavvisi di ricevimento impediva di riferirle ai destinatari o a persone da loroabilitate; inoltre, anche se la notifica fosse stata dichiarata nulla oinesistente, i querelanti non ne avrebbero tratto alcun vantaggio concreto,poiché l'azione revocatoria era comunque da considerarsi prescritta. IlTribunale ha specificato che, essendo l'atto di donazione stato trascritto il21 giugno 2013, la notifica dell’atto introduttivo effettuata il 25 giugno2018, è giunta oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2903 c.c.4.- Conclusa la fase incidentale, il giudizio di merito è proseguito. IlTribunale di Napoli, con la sentenza n. 2012/2021, ha però accolto ladomanda dell'Agenzia, dichiarando l'inefficacia dell'atto di donazione neisuoi confronti.5.- I convenuti hanno impugnato la decisione di primo grado, riproponendole loro eccezioni e, in particolare, lamentando la violazione del giudicatoformatosi sulla sentenza n. 1824/2020 in merito all'intervenutaprescrizione.La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1938/2024, ha rigettatol'appello.La Corte ha ritenuto che la sentenza n. 1824/2020, essendo una pronunciain rito (declaratoria di inammissibilità), non potesse spiegare efficacia digiudicato sul merito dell'eccezione di prescrizione. Ha qualificatol'argomentazione sulla prescrizione contenuta in quella sentenza come unmero obiter dictum, non vincolante per il giudice del merito.6.- Avverso la suindicata decisione della corte di merito i Mirandapropongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/20261.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c. e 9 c.p.c., nonché la nullità dellasentenza e del procedimento di secondo grado per violazione del giudicatointerno formatosi sulla sentenza n. 1824/2020 del Tribunale di Napoli.Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente qualificato comeobiter l'accertamento sull'intervenuta prescrizione contenuto nella sentenzan. 1824/2020, giacché tale accertamento costituiva il presupposto logico-giuridico ineludibile della declaratoria di carenza di interesse ad agire, inquanto se l'azione revocatoria non fosse stata ritenuta prescritta, iquerelanti avrebbero avuto pieno interesse a ottenere una pronuncia sullafalsità della notifica, e la querela sarebbe stata decisa nel merito.Lamentano lo stretto legame di pregiudizialità tra il giudizio di falso e lacausa di merito, l’oggetto della querela essendo finalizzato a far dichiararela prescrizione dell'azione revocatoria, dimostrando l'intrinsecocollegamento tra le due questioni.Si dolgono non essersi considerato che l'accertamento della prescrizione,essendo contenuto in una sentenza emessa all'interno dello stesso processoe divenuta definitiva, ha acquisito l'autorità di giudicato interno, sicché lacorte d'appello non avrebbe potuto riesaminare la questione e giungere auna conclusione diversa, ma avrebbe dovuto attenersi a quanto giàdefinitivamente accertato.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 132c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello è affetta da nullità per carenzaassoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, ovverol'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1824/2020Lamentano che la corte d'appello ha definito la sentenza n. 1824/2020 una"pronuncia in rito" inidonea a spiegare efficacia di giudicato, senza tuttaviafornire una spiegazione logica e giuridica del perché l'accertamento sullaprescrizione, che ne costituisce una delle rationes decidendi, debba essereconsiderato un mero argomento ad abundantiam.Numero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/2026La sentenza n. 1824/2020 fondava l'inammissibilità su due ragionialternative, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione.La Corte d'Appello, nel "degradare" la seconda ragione (relativa allaprescrizione) a un argomento non vincolante, non ha chiarito le ragioni ditale illogica "graduazione", rendendo la sua motivazione apparente eincomprensibile su questo punto cruciale.I ricorrenti sottolineano che la sentenza n. 1824/2020, pur essendo unapronuncia in rito, non si è limitata a una valutazione astratta, ma haesaminato il merito della pretesa (l'eccezione di prescrizione) per giungerealla conclusione sulla carenza di interesse. Tale accertamento di fatto, unavolta divenuto definitivo, non può essere ignorato o contraddetto nelprosieguo del giudizio.1.1.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi essendovolti a a far valere l'efficacia vincolante dell'accertamento sull'intervenutaprescrizione dell'azione revocatori, contenuto nella sentenza che ha definitoil procedimento incidentale di falso, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che iricorrenti non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.In particolare là dove si è esclusa l’efficacia di giudicato in ordine allaprescrizione sul presupposto che si sia trattato di un mero obiter e non diun accertamento suscettibile di giudicato.E’ pacifico che è l’accertamento a passare in giudicato (2909 c.c.) e non giàil mero obiter, ossia una affermazione di contorno, fatta in aggiunta allavera ratio decidendi, e non rientrante in quest’ultima.Secondo la decisione impugnata (p. 9), la ratio decidendi della pronunciasulla querela di falso è di inammissibilità di tale querela per via dellailleggibilità delle sottoscrizioni. Solo in aggiunta, e dunque come obiter,quella pronuncia ha ipotizzato che il diritto sia prescritto.Numero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/2026Dunque, la decisione qui impugnata ha escluso che quella affermazione sulla prescrizione potesse passare in giudicato non giàperché era resa in un giudizio non avente l’attitudine ad accertare laprescrizione (il procedimento per querela di falso), ma perché era un meroobiter, di suo insuscettibile, in quanto non costituente accertamento, di ungiudicato.I ricorrenti non contestano che, al contrario di quanto affermatonell’impugnata decisione, l’affermazione sulla intervenuta prescrizioneaveva natura di accertamento e dunque non di obiter, con la conseguenzache aveva altresì l’attitudine a passare in giudicato.Dunque, censurano una ratio diversa da quella effettiva.Con il secondo motivo sembrerebbero invece porre la questione delladistinzione tra ratio decidendi ed obiter dictum e sembrerebbero assumereche tale distinzione è obliterata dalla decisione impugnata.In realtà, però, la censura è volta piuttosto a sostenere un difetto dimotivazione su tale distinzione, ossia a censurare la decisione impugnataper non avere adeguatamente motivato perché la pronuncia sullaprescrizione era da intendersi come mero obiter anziché come una ratiodecidendi ulteriore.Inteso in tal senso, il motivo è infondato.La motivazione (p.8-9) risulta chiaramente, ed è nel fatto che oggetto delgiudizio non erano i presupposti della revocatoria, bensì la querela di falso.E tale asserzione trova il conforto dei principi di diritto espressi da questaCorte secondo cui L'autorità del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., è oggettivamente circoscritta, in relazione alla funzione della pronunziagiudiziale diretta a dirimere la lite, dai limiti delle domande reciprocamenteproposte dalle parti. Essa non si estende pertanto alle affermazioni cheeccedono le necessità logico - giuridiche della decisione e che costituisconopertanto espressione di un "obiter dictum" (Cass. 4686/ 1997; Cass.13834/ 2004).Numero registro generale 26147/2024Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 22347/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tal senso l’affermazione sulla prescrizione eccedeva le necessità logico-giuridiche della pronuncia sulla querela di falso.Non era un presupposto necessario di quella pronuncia.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]