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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02498/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da'.

"[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 27/13;1972 avverso sentenza del 25/C1/2122 della CORTE APPELLO di L'AQUII.A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal CI nsig igre [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 25 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Chieti il 5 marzo 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida a quattro motivi: con i "primi due deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, stante la presenza di numerose telecamere all'interno dell'esercizio commerciale; con il terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in misura prevalente rispetto all'aggravante della recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, .Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che' hanno indotto al rigetto del gravame (pp. 3-4 della sentenza): quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., si evidenzia che la vigilanza sulla merce era praticata dagli addetti in maniera saltuaria ed eventuale; in ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva l'assenza di elerrienti favorevoli da valutare ed i numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da'. "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 27/13;1972 avverso sentenza del 25/C1/2122 della CORTE APPELLO di L'AQUII.A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal CI nsig igre [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 25 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Chieti il 5 marzo 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida a quattro motivi: con i "primi due deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, stante la presenza di numerose telecamere all'interno dell'esercizio commerciale; con il terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche in misura prevalente rispetto all'aggravante della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, .Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che' hanno indotto al rigetto del gravame (pp. 3-4 della sentenza): quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., si evidenzia che la vigilanza sulla merce era praticata dagli addetti in maniera saltuaria ed eventuale; in ordine al trattamento sanzionatorio, si rileva l'assenza di elerrienti favorevoli da valutare ed i numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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