CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15488/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia – Romagna n. 1415/09/2020 depositata in data 10/12/2020, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], notaio, riceveva e impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale l’Ufficio per l’anno 2009 disconosceva la deduzione di costi – che riteneva indeducibili – per complessivi euro 150.000 ai fini IRPEF, IVA e IRAP; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; -con la sentenza qui gravata la CTR ha confermato in maggior parte la statuizione di primo grado accogliendo l’appello solo riguardo ad alcuni costi relativi al soggiorno in corrispondenza della partecipazione a un convegno di studio; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a sei motivi; -resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: -il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale per avere la CTR escluso anche quanto all’IVA la necessità del previo contraddittorio con il contribuente; - va innanzitutto rilevato che la questione, diversamente da quanto eccepito in controricorso, è stata in realtà debitamente posta (come si evince dagli atti riprodotti a questa Corte in osservanza del principio di specificità e localizzazione) di fronte ai giudici di merito e pertanto il motivo è ammissibile; - il profilo di illegittimità dell’avviso di accertamento qui dedotto, peraltro, è stato oggetto della recente ordinanza interlocutoria di questa Corte, sezione tributaria, n. 7829 del 22 marzo 2024 con la quale si è proposta alla Prima Presidente di investire le Sezioni Unite della stessa, dovendosi meglio precisare, secondo tale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento, il contenuto della c.d. “prova di resistenza” in argomento; - pertanto, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rin