Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03444/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9940-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" già SECONDA UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio SANDULLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 avverso la sentenza n. 5649/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Numero sezionale 479/2022Numero di raccolta generale 3444/2022 depositata il 7.12.2018; Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.1.2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo del 4.11.2004 che le aveva imposto il pagamento in favore della LGM Impresit, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 173.257,20, a titolo di residuo credito spettante all’appaltatore sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della convenuta opposta aveva depositato la sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta nel 2010.

Il giudizio interrotto era stato riassunto con ricorso notificato al fallimento LGM Impresit il 17.7.2014.

2. Con sentenza del 15.10.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo provata la conoscenza legale del fatto interruttivo in capo all’Ateneo a partire dal 2010 a causa della comunicazione della dichiarazione di fallimento da esso ricevuta con lettera raccomandata del 15.6.2010 inviatagli da parte della Curatela.

3. Con sentenza del 7.12.2018 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Seconda Università di Napoli, a spese compensate.

4. Avverso la predetta sentenza, notificata il 25.1.2019, con atto notificato il 26.3.2019 ha proposto ricorso per cassazione l’Università degli Studi della Campania «[OSCURATO:PERSONA]», già Seconda Università degli Studi di Napoli, svolgendo due motivi.

F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ., poiché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello proposto dall’Università, con il quale era stato lamentato che il termine per la riassunzione del giudizio fosse stato fatto decorrere dalla data di ricevimento di una comunicazione irrituale indirizzata alla parte personalmente (l’Università) e non al suo procuratore costituito.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt.170 e 305 cod.proc.civ., dell’art. 43 r.d. 267 del 1942, nonché dell’art.43 del d.r. 1611 del 1933.

Al ricorso ha resistito con controricorso notificato il 6.5.2010 il [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.

5. È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] LGM ha illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ., le proprie difese.

Con ordinanza interlocutoria n.6641 del 10.3.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione, rilevante ai fini dell’esame del secondo motivo di ricorso, che era stata rimessa dall’ordinanza interlocutoria n.21961 del 12.10.2020.

In seguito al deposito della sentenza n.12154 del 7.5.2021 delle Sezioni Unite è stato rifissato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ.F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Con esso la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso dNumero sezionale 479/2022Numero di raccolta generale 3444/2022i pronunciarsi sul secondo motivo di appello proposto dall’Università, con il Data pubblicazione 03/02/2022 quale era stato lamentato che il termine per la riassunzione del giudizio fosse stato fatto decorrere dalla data di ricevimento di una comunicazione irrituale indirizzata alla parte personalmente (l’Università) e non al suo procuratore costituito.

La denunciata omessa pronuncia non sussiste perché la sentenza impugnata ha tenuto presente la circostanza che la lettera del Curatore era stata indirizzata all’Università e non al suo difensore e l’ha semplicemente e considerata irrilevante.

Secondo giurisprudenza consolidata, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito.

È quindi sufficiente la motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Sez. 5, n. 7662 del 2.4.2020, Rv. 657462 - 01).

In altri termini, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Sez. 5, n. 29191 del 6.12.2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 6 - 3, n. 21257 del 8.10.2014, Rv. 632914 – 01; Sez. 1, n. 10636 del 9.5.2007, Rv. 597520 - 01).

7. Il secondo motivo, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., è volto a denunciare violazione degli artt.170 e 305 cod.proc.civ., dell’art. 43 r.d. 267 del 1942, nonché dell’art.43 del d.r. 1611 del 1933.

Secondo la ricorrente la decisione era erronea perché, anche se il dies a quo per la riassunzione del processo decorreva dalla data in cui la parte interessata aveva avuto legale conoscenza del fatto interruttivo (nella specie: F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 dichiarazione di fallimento), la comunicazione fatta direttamente Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 all’Università con la raccomandata del 5.7.2010, non poteva essere ritenuta rilevante a tale fine, perché effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore costituito, come prescritto dall’art.170 cod.proc.civ.

Di conseguenza, osserva ancora la ricorrente, il mancato coinvolgimento della difesa tecnica, nel caso assicurata dall’Avvocatura erariale costituita in giudizio, incideva sul diritto di difesa con la conseguente irrilevanza di una comunicazione rivolta a un soggetto non in grado di conoscere e apprezzare le conseguenze processuali.

8. La questione così delineata concerne il momento di decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto in conseguenza della dichiarazione del fallimento di una delle parti, il concetto di «conoscenza legale» da parte del soggetto processuale non colpito dall’evento interruttivo e, ancor più specificamente, la rilevanza di comunicazioni dirette alla parte personalmente e non al suo difensore costituito nel giudizio interrotto.

A tal proposito la Sezione 1°, con ordinanza interlocutoria del 12.10.2020 n. 21961, ha così riepilogato il quadro dei contrasti: «all'enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l'assunto per il quale tale conoscenza non sarebbe richiesta.

Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell'evento interruttivo, rileverebbe la condizione data dall'identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento.

Infine, l'affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell'evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione questa, che evidentemente non si configura ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da un altro avvocato).».

F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 La sentenza n.12154 del 7.5.2021 delle Sezioni Unite (Rv. 661210 Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022– 01), risolvendo il contrasto delineato ha enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.».

9. L’applicazione alla concreta fattispecie di tale principio, della cui esattezza il Collegio non ha ragione di dubitare, secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e non già dalla conoscenza dell’evento interruttivo, comporta l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Nella fattispecie, infatti, il giudizio è stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione, in forza di una conoscenza legale del fatto interruttivo ravvisata in capo all’Ateneo a partire dal 2010 in forza di una comunicazione della dichiarazione di fallimento da esso ricevuta con lettera raccomandata del 15.6.2010 inviata da parte della Curatela e neppur diretta al difensore tecnico, mentre l’interruzione del giudizio era stata dichiarata solo il 13.3.2014 e il giudizio interrotto era stato tempestivamente riassunto con ricorso notificato al fallimento LGM Impresit il 17.7.2014.

10. Il ricorso deve pertanto essere accolto nel suo secondo motivo, respinto il primo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 18 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.

Scotti F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9940-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" già SECONDA UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio SANDULLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 avverso la sentenza n. 5649/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Numero sezionale 479/2022Numero di raccolta generale 3444/2022 depositata il 7.12.2018; Data pubblicazione 03/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18.1.2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] degli Studi di Napoli aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo del 4.11.2004 che le aveva imposto il pagamento in favore della LGM Impresit, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 173.257,20, a titolo di residuo credito spettante all’appaltatore sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della convenuta opposta aveva depositato la sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta nel 2010. Il giudizio interrotto era stato riassunto con ricorso notificato al fallimento LGM Impresit il 17.7.2014. 2. Con sentenza del 15.10.2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo provata la conoscenza legale del fatto interruttivo in capo all’Ateneo a partire dal 2010 a causa della comunicazione della dichiarazione di fallimento da esso ricevuta con lettera raccomandata del 15.6.2010 inviatagli da parte della Curatela. 3. Con sentenza del 7.12.2018 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Seconda Università di Napoli, a spese compensate. 4. Avverso la predetta sentenza, notificata il 25.1.2019, con atto notificato il 26.3.2019 ha proposto ricorso per cassazione l’Università degli Studi della Campania «[OSCURATO:PERSONA]», già Seconda Università degli Studi di Napoli, svolgendo due motivi. F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ., poiché la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello proposto dall’Università, con il quale era stato lamentato che il termine per la riassunzione del giudizio fosse stato fatto decorrere dalla data di ricevimento di una comunicazione irrituale indirizzata alla parte personalmente (l’Università) e non al suo procuratore costituito. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt.170 e 305 cod.proc.civ., dell’art. 43 r.d. 267 del 1942, nonché dell’art.43 del d.r. 1611 del 1933. Al ricorso ha resistito con controricorso notificato il 6.5.2010 il [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto. 5. È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] LGM ha illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ., le proprie difese. Con ordinanza interlocutoria n.6641 del 10.3.2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione, rilevante ai fini dell’esame del secondo motivo di ricorso, che era stata rimessa dall’ordinanza interlocutoria n.21961 del 12.10.2020. In seguito al deposito della sentenza n.12154 del 7.5.2021 delle Sezioni Unite è stato rifissato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ.F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Con esso la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso dNumero sezionale 479/2022Numero di raccolta generale 3444/2022i pronunciarsi sul secondo motivo di appello proposto dall’Università, con il Data pubblicazione 03/02/2022 quale era stato lamentato che il termine per la riassunzione del giudizio fosse stato fatto decorrere dalla data di ricevimento di una comunicazione irrituale indirizzata alla parte personalmente (l’Università) e non al suo procuratore costituito. La denunciata omessa pronuncia non sussiste perché la sentenza impugnata ha tenuto presente la circostanza che la lettera del Curatore era stata indirizzata all’Università e non al suo difensore e l’ha semplicemente e considerata irrilevante. Secondo giurisprudenza consolidata, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente la motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Sez. 5, n. 7662 del 2.4.2020, Rv. 657462 - 01). In altri termini, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Sez. 5, n. 29191 del 6.12.2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 6 - 3, n. 21257 del 8.10.2014, Rv. 632914 – 01; Sez. 1, n. 10636 del 9.5.2007, Rv. 597520 - 01). 7. Il secondo motivo, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., è volto a denunciare violazione degli artt.170 e 305 cod.proc.civ., dell’art. 43 r.d. 267 del 1942, nonché dell’art.43 del d.r. 1611 del 1933. Secondo la ricorrente la decisione era erronea perché, anche se il dies a quo per la riassunzione del processo decorreva dalla data in cui la parte interessata aveva avuto legale conoscenza del fatto interruttivo (nella specie: F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 dichiarazione di fallimento), la comunicazione fatta direttamente Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 all’Università con la raccomandata del 5.7.2010, non poteva essere ritenuta rilevante a tale fine, perché effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore costituito, come prescritto dall’art.170 cod.proc.civ. Di conseguenza, osserva ancora la ricorrente, il mancato coinvolgimento della difesa tecnica, nel caso assicurata dall’Avvocatura erariale costituita in giudizio, incideva sul diritto di difesa con la conseguente irrilevanza di una comunicazione rivolta a un soggetto non in grado di conoscere e apprezzare le conseguenze processuali. 8. La questione così delineata concerne il momento di decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto in conseguenza della dichiarazione del fallimento di una delle parti, il concetto di «conoscenza legale» da parte del soggetto processuale non colpito dall’evento interruttivo e, ancor più specificamente, la rilevanza di comunicazioni dirette alla parte personalmente e non al suo difensore costituito nel giudizio interrotto. A tal proposito la Sezione 1°, con ordinanza interlocutoria del 12.10.2020 n. 21961, ha così riepilogato il quadro dei contrasti: «all'enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l'assunto per il quale tale conoscenza non sarebbe richiesta. Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell'evento interruttivo, rileverebbe la condizione data dall'identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento. Infine, l'affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell'evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione questa, che evidentemente non si configura ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da un altro avvocato).». F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 La sentenza n.12154 del 7.5.2021 delle Sezioni Unite (Rv. 661210 Numero di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022– 01), risolvendo il contrasto delineato ha enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art.43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.». 9. L’applicazione alla concreta fattispecie di tale principio, della cui esattezza il Collegio non ha ragione di dubitare, secondo cui il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e non già dalla conoscenza dell’evento interruttivo, comporta l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Nella fattispecie, infatti, il giudizio è stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione, in forza di una conoscenza legale del fatto interruttivo ravvisata in capo all’Ateneo a partire dal 2010 in forza di una comunicazione della dichiarazione di fallimento da esso ricevuta con lettera raccomandata del 15.6.2010 inviata da parte della Curatela e neppur diretta al difensore tecnico, mentre l’interruzione del giudizio era stata dichiarata solo il 13.3.2014 e il giudizio interrotto era stato tempestivamente riassunto con ricorso notificato al fallimento LGM Impresit il 17.7.2014. 10. Il ricorso deve pertanto essere accolto nel suo secondo motivo, respinto il primo, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 9940/2019 Numero sezionale 479/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 3444/2022Data pubblicazione 03/02/2022 accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 18 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R
Sentenza Cassazione n. 03444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris