Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15300/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, perché fondato su motivi non specifici, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 25.10.2011, aveva condannato il suddetto imputato alla pena della multa di euro 2000,00 e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, c.p., previa esclusione della contestata circostanza aggravante, di cui all'art. 583, n. 1), c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Soldano, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 581, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto la corte territoriale ha erroneamente valutato la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

3. Con requisitoria scritta del 30.0.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55,

I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]"), che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità.

Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19.11.2019, Rv. 277811).

Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p.

Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto.

Al riguardo si è ulteriormente specificato che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12727 del 21.2.2019, Rv. 275841).

Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolato dal Soldano, ne ha puntualmente evidenziato la genericità, rilevando, da un lato, come le doglianze difensive volte a riproporre la tesi della sussistenza della esimente della legittima difesa, non si confrontassero con "la specifica motivazione della sentenza di primo grado, che ha escluso qualsivoglia legittima difesa, perché dalle dichiarazioni dei testimoni oculari (completamente ignorati nel gravame) Ballarini e Vincenzi, la versione della persona offesa di essere stata più volte colpita al volto dall'imputato durante una discussione meramente verbale con qualche spinta, è stata pienamente confermata"; dall'altro, che i rilievi dell'appellante in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché di eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e della entità del risarcimento del danno, non si confrontassero realmente con la valutazione operata dal tribunale, " che ha quantificato la pena e il modestissimo risarcimento del danno tenendo conto della effettiva entità delle lesioni cagionate alla vittima", presentandosi, inoltre, alla stregua "di formule di stile assolutamente generiche utili in qualsivoglia processo".

Orbene il ricorrente non si confronta realmente con tale percorso argomentativo, risultando il ricorso - sotto questo profilo inficiato dello stesso vizio riscontrato nell'atto di appello - del tutto generico, sia nella parte in cui si contesta la dosimetria della pena, sia in quella in cui si denuncia il mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, nonché, sotto diverso profilo, anche manifestamente infondato Ciò appare evidente, ove si tenga presente che il ricorrente: 1) ha impropriamente denunciato la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, nel ritenere manifestamente infondati i motivi di appello, vizio che, come è noto, può essere dedotto solo con il ricorso per cassazione, laddove, invece, il giudice di secondo grado, come si è detto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del Soldano per aspecificità dei motivi di appello e non per la manifesta infondatezza degli stessi; 2) ha operato un generico riferimento ai motivi di appello per contestare la decisione della corte territoriale sul punto relativo al mancato riconoscimento della legittima difesa, per cui non può non trovare applicazione anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, in rapporto al percorso motivazionale seguito nella sentenza appellata (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879); 3) ha del pari genericamente fatto riferimento alle censure oggetto del terzo motivo di appello, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

Del resto proprio l'esame congiunto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello del Soldano consente di cogliere la correttezza della decisione oggetto di ricorso.

Ed invero, il primo motivo di appello proponeva una ricostruzione dei fatti che non tiene conto del contributo conoscitivo fornito dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di lesioni o di traumi patiti dal Soldano, specifici elementi di fatto su cui fa leva il 4 ( giudice di primo grado per escludere la configurabilità dell'invocata esimente ex art. 52, c.p.; il secondo motivo di appello non poteva essere preso in considerazione, in quanto nessun elemento positivo veniva posto a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se non un richiamo assolutamente generico "alla dinamica del fatto di reato contestato"; il terzo motivo di ricorso si sostanziava in un richiamo altrettanto generico ai criteri fissati dall'art. 133, c.p., alle caratteristiche del fatto-reato, alla personalità dell'imputato e al finalismo rieducativo della pena, a fronte di una motivazione del tribunale che nel determinare l'entità della pena aveva fatto riferimento in maniera specifica alle modalità di esecuzione del delitto e alla entità della lesione patita dalla persona offesa, accertata all'esito dell'incarico peritale all'uopo conferito dal giudice procedente.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, perché fondato su motivi non specifici, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 25.10.2011, aveva condannato il suddetto imputato alla pena della multa di euro 2000,00 e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, c.p., previa esclusione della contestata circostanza aggravante, di cui all'art. 583, n. 1), c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], ordinando l'esecuzione della predetta sentenza. 2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Soldano, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 581, lett. c) e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto la corte territoriale ha erroneamente valutato la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. 3. Con requisitoria scritta del 30.0.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "[OSCURATO:PERSONA]"), che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità. Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19.11.2019, Rv. 277811). Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p. Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto. Al riguardo si è ulteriormente specificato che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12727 del 21.2.2019, Rv. 275841). Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolato dal Soldano, ne ha puntualmente evidenziato la genericità, rilevando, da un lato, come le doglianze difensive volte a riproporre la tesi della sussistenza della esimente della legittima difesa, non si confrontassero con "la specifica motivazione della sentenza di primo grado, che ha escluso qualsivoglia legittima difesa, perché dalle dichiarazioni dei testimoni oculari (completamente ignorati nel gravame) Ballarini e Vincenzi, la versione della persona offesa di essere stata più volte colpita al volto dall'imputato durante una discussione meramente verbale con qualche spinta, è stata pienamente confermata"; dall'altro, che i rilievi dell'appellante in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché di eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e della entità del risarcimento del danno, non si confrontassero realmente con la valutazione operata dal tribunale, " che ha quantificato la pena e il modestissimo risarcimento del danno tenendo conto della effettiva entità delle lesioni cagionate alla vittima", presentandosi, inoltre, alla stregua "di formule di stile assolutamente generiche utili in qualsivoglia processo". Orbene il ricorrente non si confronta realmente con tale percorso argomentativo, risultando il ricorso - sotto questo profilo inficiato dello stesso vizio riscontrato nell'atto di appello - del tutto generico, sia nella parte in cui si contesta la dosimetria della pena, sia in quella in cui si denuncia il mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, nonché, sotto diverso profilo, anche manifestamente infondato Ciò appare evidente, ove si tenga presente che il ricorrente: 1) ha impropriamente denunciato la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, nel ritenere manifestamente infondati i motivi di appello, vizio che, come è noto, può essere dedotto solo con il ricorso per cassazione, laddove, invece, il giudice di secondo grado, come si è detto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del Soldano per aspecificità dei motivi di appello e non per la manifesta infondatezza degli stessi; 2) ha operato un generico riferimento ai motivi di appello per contestare la decisione della corte territoriale sul punto relativo al mancato riconoscimento della legittima difesa, per cui non può non trovare applicazione anche il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, in rapporto al percorso motivazionale seguito nella sentenza appellata (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879); 3) ha del pari genericamente fatto riferimento alle censure oggetto del terzo motivo di appello, in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. Del resto proprio l'esame congiunto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello del Soldano consente di cogliere la correttezza della decisione oggetto di ricorso. Ed invero, il primo motivo di appello proponeva una ricostruzione dei fatti che non tiene conto del contributo conoscitivo fornito dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di lesioni o di traumi patiti dal Soldano, specifici elementi di fatto su cui fa leva il 4 ( giudice di primo grado per escludere la configurabilità dell'invocata esimente ex art. 52, c.p.; il secondo motivo di appello non poteva essere preso in considerazione, in quanto nessun elemento positivo veniva posto a fondamento della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se non un richiamo assolutamente generico "alla dinamica del fatto di reato contestato"; il terzo motivo di ricorso si sostanziava in un richiamo altrettanto generico ai criteri fissati dall'art. 133, c.p., alle caratteristiche del fatto-reato, alla personalità dell'imputato e al finalismo rieducativo della pena, a fronte di una motivazione del tribunale che nel determinare l'entità della pena aveva fatto riferimento in maniera specifica alle modalità di esecuzione del delitto e alla entità della lesione patita dalla persona offesa, accertata all'esito dell'incarico peritale all'uopo conferito dal giudice procedente. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
Sentenza Cassazione n. 15300/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris