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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08836/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ha valorizzato una circostanza pacificamente accertata (la lunghezza del periodo di clandestinità protrattosi dall'agosto 2011 al febbraio 2019) ed oggettivamente indicativa dell'offensività non contenuta della condotta illecita, di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

1.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico, trascura che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, al fine di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ha valorizzato una circostanza pacificamente accertata (la lunghezza del periodo di clandestinità protrattosi dall'agosto 2011 al febbraio 2019) ed oggettivamente indicativa dell'offensività non contenuta della condotta illecita, di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico, trascura che la pena è stata determinata nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembr
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