CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35317/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 131, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].if (Alt- 4p - intimati - avverso il decreto, n. 2649/2018, della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAdepositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositarono il 30 novembre 2016, in veste di arbitri, il lodo che definì la sottopostagli procedura di arbitrato rituale promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Successivamente, avendo ricevuto il pagamento solo parziale del loro compenso come ivi autoliquidato, ne chiesero la quantificazione, ex art. 814, comma 2, cod. proc. civ., al Presidente del Tribunale di Bologna, il quale, però, rigettò la loro istanza sul presupposto della ritenuta nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 10, cod. proc. civ.. 2. La Corte di appello di Bologna, decidendo sul reclamo promosso dai suddetti arbitri contro tale decisione, l'ha accolto con "decreto" del 23 marzo/24 aprile 2018, n. cron. 2649, pronunciato nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], quali ex socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, medio tempore estintasi a seguito di sua cancellazione dal registro delle imprese. Quel provvedimento ha così disposto: «A) Condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della suddetta somma di euro 15.397,00 oltre iva e cpa: - in relazione all'intera somma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - soltanto fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. B) Dichiara la compensazione nella misura di un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna di tutte le parti reclamate in solido tra loro al rimborso in favore delle parti reclamanti della quota dei residui tre quarti, quota liquidata in euro 1.000,00, oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, per il primo grado, ed euro 3.000,00, oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, per il presente grado». 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte felsinea ha opinato che: i) essendo stato emesso il lodo, come tale, dunque, esistente, ancorché recante una statuizione di contenuto solo processuale, agli arbitri «spetta» il relativo compenso, da quantificarsi alla stregua di quanto sancito dall'art. 10 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nella specie utilizzandosi lo scaglione delle controversie di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00; il) «è senz'altro dovuto il compenso minimo ivi previsto di € 8.100,00, costituente oggetto della domanda di parte reclamante nella presente sede», precisandosi che detto importo «spetta a ciascun arbitro individualmente» (per un totale «di € 24.300,00, oltre alle spese vive indicate nelle loro conclusioni, eccezion fatta per le cd. spese forfettarie», non dovute giusta l'insegnamento di Cass. n. 1673 del 2003); iii) dalla somma così complessivamente determinata «(€ 24.997,99), deve essere detratta la somma di C 9.600,00 già pagata, e così residua la somma di € 15.397,00, oltre iva e cpa, dovuta agli odierni reclamanti»; iv) le parti reclamate devono essere condannate al pagamento della suddetta somma in solido tra loro, sebbene con le specifiche limitazioni come indicate nel già riportato dispositivo. 3. Contro la descritta statuizione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resistono, con unico controricorso, gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quali ex socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Indubbia essendo l'ammissibilità dell'odierno ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. (cfr. Cass., SU, n. 25045 del 2016), il suo primo motivo è rubricato «Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell'art. 10 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e dell'allegata tabella poiché tale applicazione presuppone che si sia effettivamente svolto il procedimento d'arbitrato e non dichiarato improcedibile ex art 816-septies c.p.c.». Esso ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente e falsamente applicato l'art. 10 del d.m. n. 55 del 2014 e l'ivi allegata tabella «poiché tale applicazione ha, quale presupposto imprescindibile, che il procedimento d'arbitrato si sia effettivamente svolto e che, seppure anche solo con una pronuncia di rito, tale procedimento abbia esaminato e deciso sulla base dei quesiti e delle domande proposte dalle parti, mentre, nel caso di specie, il lodo emesso dagli Arbitri ha riguardato esclusivamente la dichiarazione di inefficacia della convenzione d'arbitrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 816-septies c.p.c., e, dunque, non una pronuncia in rito sulla domanda delle parti. [...]. La Corte avrebbe allora dovuto esaminare l'attività realmente svolta [OSCURATO:PERSONA] e liquidare il compenso sulla base di detta attività, senza applicare la norma in questione, inapplicabile nella fattispecie concreta». 1.1. Questa doglianza è infondata, atteso che il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il solo fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (cfr. Cass. n. 21058 del 2019; Cass. n. 15420 del 2018; Cass. n. 15053 del 2012): circostanza, quest'ultima, innegabile in relazione agli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultando pacificamente l'avvenuto deposito, da parte loro, il 30 novembre 2016, in veste di arbitri, del lodo che definì la sottopostagli procedura di arbitrato rituale promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.2. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale è preclusa qualsivoglia indagine sulla validità del compromesso e del lodo (ivi comprese le censure circa le attività poste in essere dagli arbitri) e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art.829 cod. proc. civ. riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 21058 del 2019; Cass. n. 15420 del 2018). La sussistenza del credito per l'onorario, a favore dell'arbitro che abbia espletato la propria mansione, quindi, non è inficiata dai suddetti vizi, salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile nella diversa sede competente, allorquando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile (cfr. Cass. n. 14799 del 2008). 1.3. A tanto deve solo aggiungersi che, trattandosi di diritto che è collegato «all'opera prestata», deve desumersi che, in caso di collegio arbitrale, esso spetti a ciascun arbitro (cfr. Cass. n. 10676 del 2008; Cass. n. 4722 del 1987). 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la «Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 7, 13 e 25 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, anche in via analogica come previsto dall'art. 3 del medesimo d.m. 10 marzo 2014 n. 55». Si ascrive alla corte di merito di avere «violato e non applicato, direttamente e/o in via analogica, come d'altronde espressamente previsto dall'art. 3 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55», la normativa richiamata in rubrica a tenore della quale, nel caso di giudizi iniziati e non compiuti, come è pacifico nella fattispecie in esame, vengono liquidati esclusivamente i compensi maturati per l'opera svolta. I ricorrenti assumono, in particolare, che gli arbitri, «con stretto riferimento alle domande delle parti, non hanno svolto alcuna attività, salvo quelle formali». 2.1. Tale censura è infondata per le medesime ragioni già esposte disattendendosi il primo motivo, dovendosi qui solo puntualizzare che, nella specie, nemmeno è possibile parlare di "giudizio iniziato e non compiuto" perché il lodo è stato regolarmente emesso e depositato (e non impugnato) e ha definito le sorti del patto compromissorio, ancorché sancendo esclusivamente l'inefficacia della convenzione d'arbitrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 816-septies cod. proc. civ.. 3. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: III) «Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell'art. 10 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ed allegata tabella, essendosi considerato per la liquidazione del compenso uno scaglione di riferimento per valore errato e non pertinente, con ciò violando sia il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697, primo comma, c. c. (la dimostrazione del valore spettava ai reclamanti, e non è stata assolta, essendo agli atti addirittura la prova contraria), sia il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., con esplicito riferimento al valore del procedimento arbitrale, sia gli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo in alcun modo considerato a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti con il dovuto prudente apprezzamento». Si assume che sarebbe stato onere degli arbitri «dare una qualche prova del presunto valore del procedimento arbitrale, prova che non è stata in alcun modo data» e che la corte di merito, in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avrebbe «in alcun modo considerato come la produzione, non contestata, da parte degli odierni ricorrenti delle conclusioni contenute nella domanda di arbitrato notificata alle controparti, smentisse clamorosamente quelle indicate dagli Arbitri nel lodo, apparendo chiaro come la domanda (e dunque il relativo valore, allo stato) fosse, in ogni caso, indeterminabile»; IV) «Violazione o falsa applicazione, ex art 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., non avendo provveduto ad un'autonoma liquidazione dei compensi degli arbitri, limitandosi, di fatto, a confermare l'autoliquidazione compiuta dagli arbitri in sede di lodo, e ciò in assenza dell'accordo di tutte le parti su tale autoliquidazione». Si ascrive alla corte territoriale di aver considerato «l'autoliquidazione proposta dagli arbitri alla stregua di un decreto ingiuntivo da confermare, senza provvedere, in alcun modo, ad una ponderata liquidazione, come invece previsto dall'art. 814 V) «Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell'E) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., per avere completamente omesso di considerare, per la giusta liquidazione compenso al collegio arbitrale, l'eccessività dell'importo a suo tempo indicato e richiesto dagli arbitri per le "spese prevedibili" di cui all'art. 816-septies c.p.c., con la conseguente illegittimità del relativo provvedimento, e la possibilità, in ogni caso, di pronunciare l'improcedibilità del procedimento arbitrale con semplice ordinanza»; VI) «Violazione o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell'art. 10 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., per avere completamente omesso di considerare, per la giusta liquidazione del compenso del collegio arbitrale, l'esame della reale attività posta in essere dallo stesso». 3.1. Essi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, tutti investendo la quantificazione del compenso riconosciuti ai reclamanti come effettuata dalla corte bolognese, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento. 3.2. Invero, nuovamente ribadito che il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il solo fatto di avere effettivamente espletato l'incarico e che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art.814 cod. proc. civ., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, è preclusa qualsivoglia indagine sulla validità del compromesso e del lodo, ivi comprese le censure circa le attività poste in essere dagli arbitri (con riguardo, per quanto qui di specifico interesse, a pretese violazioni in relazione al disposto dell'art. 816-septies cod. proc. civ.) e sulla regolarità della nomina di questi ultimi (cfr. Cass. n. 21058 del 2019; Cass. n. 15420 del 2018), è qui sufficiente rimarcare che: i) vertendosi, nella specie, in fattispecie di collegio arbitrale formato da soli avvocati, ed in assenza di corrispondente, specifica, pattuizione preventiva intervenuta tra le parti, per la quantificazione del compenso spettante agli arbitri devono essere utilizzati esclusivamente i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, nella specie applicabile ratione temporis, senza possibilità, di fare ricorso a criteri equitativi (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. n. 22322 del 2006; Cass. n. 7764 del 2004; Cass. n. 53 del 2003); ii) ai sensi dell'art. 10, comma 1, del menzionato d.m., «per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata»; iii) come già sancito da questa Corte, in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 21220 del 2014; Cass. n. 8247 del 2009). La corte distrettuale, dopo aver richiamato espressamente detto principio, ha osservato, poi, quanto alla determinazione del valore della domanda proposta agli arbitri, che «...Brighetti, Gasparroni e Semprini chiedevano, nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale, accertarsi la responsabilità degli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannarsi i medesimi al risarcimento dei danni, quantificati in una somma compresa tra i 400.000,00 e 500.000,00 euro: tanto si evince dalla pagina n. 3 del lodo. A nulla rileva che, nelle conclusioni finali, le suddette parti avessero chiesto genericamente la condanna degli amministratori a "tutti i danni causati dai loro inadempimenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia". Tenuto conto che in atto introduttivo i danni vengono specificamente quantificati, tale generica locuzione non può essere intesa come una limitazione della domanda risarcitoria, con richiesta implicita di una somma inferiore a quella enunciata in atto introduttivo. Ne consegue che lo scaglione cui deve farsi riferimento, ai fini della liquidazione del compenso, è quello da e 260.000,01 a e 520.000,00...» (cfr. pag. 10-11 del provvedimento impugnato). Si è al cospetto, dunque, di una indagine fattuale, alla quale gli odierni ricorrenti oppongono argomentazioni, basate su asseriti atti del giudizio arbitrale, sulle scorta delle quali ritengono doversi in concreto pervenire alla determinazione del valore della controversia arbitrale (a loro dire da considerarsi indeterminabile) e, conseguentemente, degli onorari dovuti agli arbitri in misura diversa (ed evidentemente inferiore) a quella determinata nel provvedimento impugnato. Così operando, però, essi, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirano ad ottenere una rivisitazione di quell'indagine, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della pronuncia impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, gli stessi incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché si alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.24434 del 2016). A tanto deve solo aggiungersi che un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il A U\ giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie non prospettato (e comunque da rapportarsi - in thesi - al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un "decreto" decisorio reso il 24 aprile 2018); iv) la corte di appello, sebbene implicitamente, ha operato comunque una propria valutazione - insindacabile in questa sede - in ordine all'entità del compenso dovuto agli arbitri, peraltro riconosciutogli nella sola misura minima (C 8.100,00 per ciascun componente del collegio arbitrale), ottenuta apportando la riduzione del 50%, giusta l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, all'importo (C 16.200,00) previsto, per le controversie arbitrali di valore ricompreso tra C 260.000,01 ed C 560.000,00, dalla tabella n. 26 allegata al medesimo d.m. n. 55 del 2014 (come, del resto, già domandato dai reclamanti). 4. Quanto finora esposto, dunque, rende il provvedimento oggi impugnato scevro dai vizi ascrittigli da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con le censure di cui ai motivi da essi formulati, sicché il loro ricorso deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dai soli controricorrenti a carico dei primi, in via solidale, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solidoAa loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenutévLuciano Scrivano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre alle spese forfetarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore import