Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:55
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0028
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 30 MAGGIO 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Se tenacia e diritto fondato fossero le due facce della stessa medaglia, senza dubbio dovreste accogliere il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] vi chiede giustizia contro la [OSCURATO:PERSONA] delle CC.EE.
Per la seconda volta il ricorrente si rivolge alla Corte per ottenere il reinquadramento che egli reclama da oltre un decennio.
[OSCURATO:PERSONA], assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1958, passava in ruolo, con decorrenza dal 1
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gennaio 1962, come commesso proncipale di grado C 1, 1
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scatto. Egli esplicava la sua attività nell'ufficio approvvigionamento del Centro nucleare d'Ispra. Dal 1963, nel rapporto informativo egli veniva qualificato: «responsabile dell'esecuzione dell'inventario». Nel 1965 alla descrizione delle mansioni, veniva aggiunto: «Statistique des biens du Centre de recherches». Nei rapporti del 1967 e del 1969 si specificava che il ricorrente era incaricato della «codification, pour le bureau local des inventaires, de tout le matériel commandé pour l'établissement. Détermination du caractère d'inventoriabilité et vérification de la conformité à la commande du matériel livré à l'établissement».
Il ricorrente non si è mai ritenuto soddisfatto del suo inquadramento ed il 28 febbraio 1963 presentava un reclamo chiedendo l'inquadramento nella categoria B. La reiezione di questo primo reclamo non lo scoraggiava affatto e nel 1966, poi nel 1969, egli riproponeva reclamo al direttore del Centro d'Ispra, ma otteneva lo stesso risultato. Le sue richieste venivano respinte in quanto non esisteva alcuna discordanza tra le mansioni esercitate dal ricorrente ed il suo inquadramento. L'8 dicembre 1970 il Tonto-donati presentava un-ulteriore ricorso gerarchico al présidente della [OSCURATO:PERSONA] in cui si affermava che — in considerazione delle sue effettive mansioni — dal 1
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gennaio 1963 egli avrebbe dovuto essere inquadrato nella carriera B 2/B 3 e che quindi gli sarebbero spettati i relativi arretrati di stipendio. A questo reclamo la [OSCURATO:PERSONA] opponeva un silenzio-rifiuto,, motivo per cui egli adiva la Corte di giustizia.
Con sentenza 15 dicembre 1971 (Racc. 1971, pag. 1062), la Prima Sezione dichiarava il ricorso irriceyibile, poiché né la nomina del ricorrente come commésso principale di grado C 1, né la decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] erano state tempestivamente impugnate.
[OSCURATO:PERSONA] non si dava per vinto. Appellandosi al fatto, secondo lui nuovo, che dal gennaio 1971, egli era divenuto in effetti il sólo responsabile dell'ufficio inventari del Centro d'Ispra, con un nuovo reclamo, chiedeva al presidente della [OSCURATO:PERSONA] il passaggio in categoria B, con effetto dal 1
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febbrio 1971:
[OSCURATO:PERSONA] impugnava anche questo secondo silenzio-rifiuto.
Egli sostiene che l'ufficio inventari facente parte della divisione «approvvigionamenti e finanze» del Centro d'Ispra, era diretto dal sig., [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado B 1, coadiuvato da un collega di grado B 4, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente risulta dunque soltanto il terzo dipendente di questo ufficio.
Però, dall'inizio del 1971, la responsabilità dell'ufficio inventari è caduta sulle sue spalle, giacché il suo superiore, sig. [OSCURATO:PERSONA], doveva abbandonare ogni attività per malattia; e dopo la guarigione, nel successivo mese di agosto, veniva trasferito alla divisione del personale e dell' amministrazione del Centro. Quanto poi allo [OSCURATO:PERSONA], anch'egli per malattia dall'ottobre 1970 aveva dovuto lasciare l'ufficio inventari.
Non essendosi provveduto alla sostituzione né dell'uno né dell'altro, il [OSCURATO:PERSONA] si era trovato, egli sostiene, nella necessità di assumersi la responsabilità diretta dell'uffico in cui in precedenza aveva solo compiti esecutivi. Da oltre due anni egli funge in effetti da capo ufficio ed assolve i suoi compiti in modo soddisfacente per il direttore del Centro d'Ispra, com'è provato dal giudizio positivo espresso sul suo rendimento. Il rapporto informativo 6 marzo 1972, firmato dal capo divisione «approvvigionamenti e finanze», precisa in effetti che dall'ottobre 1970 il ricorrente aveva dovuto «eseguire il proprio lavoro ed inoltre svolgere le mansioni dello [OSCURATO:PERSONA]» e che dal febbraio 1971 aveva anche sostituito il [OSCURATO:PERSONA], come responsabile dell'inventario. Il rapporto sottolinea che, malgrado questa riduzione dell'organico e la necessità di adottare nuovi metodi di gestione, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva solamente svolto tutto il lavoro di ordinaria amministrazione, ma aveva inoltre collaborato in modo proficuo al riordinamento dell'inventario, dimonstrando un attaccamento al lavoro notevolmente superiore alla media.
Su questi elementi il ricorrente fonda la sua richiesta di reinquadramento in categoria B con effetto retroattivo.
[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità sostenendo che la posizione amministrativa del [OSCURATO:PERSONA], ed in modo peculiare il suo inquadramento erano stati definiti fin dal 1963, cioè al suo passaggio in ruolo nel personale dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non essendo stata impugnata in tempo utile, questa decisione è diventata definitiva (vedasi precedente sentenza della Corte). Il silenzio-rifiuto opposto all'ultimo reclamo, che non ha scopo diverso dai precedenti, ha quindi carattere puramente confermativo; il ricorrente non può perciò contestare ancora una volta la legittimità dell' inquadramento attribuitogli al momento del passaggio in ruolo.
La situazione sarebbe diversa soltanto qualora fosse intervenuto un fatto nuovo che modificasse sostanzialmente i presupposti del provvedimento di nomina in ruolo.
Ora, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le circostanze addotte dall'interessato non costituiscono un fatto nuovo nel senso che la legge attribuisce a questo termine; fra l'altro la circostanza che il ricorrente, durante qualche mese, abbia sostituito un dipendente di categoria superiore alla propria non può giustificare un nuovo inquadramento.
Vorrei però approfondire la questione perché mi sembra in primo luogo che il regionamento della [OSCURATO:PERSONA] non tenga conto della realtà dei fatti.
È pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a garantire temporaneamente l'interim del [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo la malattia non ha ripreso servizio presso l'ufficio inventari. È pacifico, inoltre, che lo [OSCURATO:PERSONA], suo vice, ha pure abbandonato definitivamente l'ufficio inventari.
[OSCURATO:PERSONA] si è così trovato ad essere il solo responsabile dell'ufficio. Si è avuta in effetti una riorganizzazione del servizio che si è tradotta in pratica in un' estensione dei compiti del ricorrente. Ne conseguiva, per lo meno, una modifica delle sue condizioni di lavoro, come si rileva dal rapporto informativo del 1972.
Era dunque naturale ch'egli chiedesse alla [OSCURATO:PERSONA] un riesame della sua posizione amministrativa a seguito dei mutamenti avvenuti nella struttura dell'ufficio.
Mi sembra, di conseguenza, che il [OSCURATO:PERSONA] sia legittimato ad impugnare il silenzio-rifiuto oppostogli. A norma dell' art. 90 dello statuto nella versione allora vigente, si ha decisione negativa allo scadere del termine di due mesi dal momento in cui l'autorità competente ha ricevuto il reclamo. Nel caso in esame, il termine scadeva il 31 marzo 1972. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto il 18 maggio successivo, cioè entro il termine stabilito per il ricorso giuridisdizionale.
Tuttavia, nonostante la mia conclusione circa la ricevibilità del ricorso, dovrò proporvi di respingerlo nel merito.
Gli argomenti addotti dal ricorrente si basano, a mio avviso, su un equivoco tra due nozioni radicalmente diverse:
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in primo luogo la competenza organizzativa esclusiva dell'autorità gerarchica che comprende, per esempio, la facoltà di strutturare o modificare l'organizzazione in funzione delle necessità e delle esigenze del servizio, e quindi la facoltà di adeguare, se necessario, l'organizzazione a tutti i potenziali cambiamenti nella tecnica e nella gestione amministrativa;
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in secondo luogo i diritti soggettivi che lo statuto conferisce ai dipendenti.
Benché lo statuto attribuisca al dipendente «il diritto di esigere che le mansioni affidategli siano, nel loro complesso, conformi all'impiego corrispondente al suo grado» (sentenza Labeyrie
16-67, Racc. 1968, pag. 400
) e benché il principio della corrispondenza tra le funzioni ed il grado abbia lo scopo di evitare disparità di trattamento tra i dipendenti (sentenza 17 dicembre 1964, causa
102-63, Boursin, Racc. 1964, pag. 1360
), la circostanza che un dipendente svolga mansioni che corrispondono ad un posto di categoria superiore alla propria può certamente costituire un elemento da prendere in considerazione per un'eventuale promozione, ma non è da solo sufficiente a giustificare il reinquadramento — vedasi sentenza 16 giugno 1971, causa
77-70, Prelle, Racc. 1971, pag. 567
.
Questi principi vanno applicati alla presente controversia.
Come si è visto, l'ufficio inventari d'Ispra fino al 1971 si componeva di tre dipendenti:
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il primo, appartenente alla categoria B 1, secondo la descrizione della tabella degli impieghi-tipo adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 1963, era responsabile di un reparto amministrativo; la qualifica corrispondènte a questo posto mi pare che sia quella di «capi ufficio»;
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il secondo, inquadrato nella stessa categoria, ma di grado B 4, era secondo la stessa tabella «un impiegato esecutivo che, sotto la responsabilità di un superiore, esegue lavori ordinari di ufficio»;
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il terzo, cioè il ricorrente, commesso principale di grado C 1, è un dipendente con mansioni esecutive di carattere prevalentemente amministrativo, che egli deve svolgere dando prova d'iniziativa e di diligenza. In base alla drescrizione dei suoi compiti, mi sembra si debba concludere necessariamente che la qualifica del ricorrente era quella di «capo magazziniere».
Nel 1971 l'autorità amministrativa — avvalendosi della propria discrezionalità — riorganizzava il servizio. I due dipendenti di categoria B, il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], ambedue per malattia, cessavano di esercitare la propria attività presso l'ufficio inventari e non venivano sostituiti. Il primo qualche mese dopo era trasferito alla direzione del personale, il secondo non èra assegnato ad un posto preciso, ma, mi risulta per certo, che non riprendeva più quello precedente.
L'amministrazione riteneva comunque che non era più necessaria, ai fini del buon funzionamento dell'ufficio (evidentemente in ragione dei migliorati procedimenti tecnici), l'opera di dipendenti di categoria B e che i compiti inerenti l'ufficio di cui trattasi potevano essere affidati ad un solo dipendente di categoria C.
A questo proposito, essa ha preso una decisione riguardante l'organizzazione del servizio che, a mio parere, esula dal controllo giurisdizionale, in quanto materia non espressamente contemplata dallo statuto e perciò non può essere validamente impugnata da un dipendente.
Quali sarebbero i limiti della domanda se il ricorrente invocasse esclusivamente i diritti che gli conferisce lo statuto?
Egli potrebbe soltanto pretendere che gli siano attribuite mansioni corrispondenti al suo grado. In altri termini, l'amministrazione non può pretendere che egli svolga funzioni superiori al suo grado. A questo propositio la [OSCURATO:PERSONA] ha però affermato che negli altri stabilimenti del Centro comune di ricerche che fanno capo alla [OSCURATO:PERSONA] stessa, i dipendenti incaricati dell'inventario, come il [OSCURATO:PERSONA], sono anch'essi inquadrati in una categoria inferiore alla B.
Ciò avviene quanto meno negli stabilimenti di Petten e di Geel. Quanto poi a quello di Karlsruhe, l'ufficio inventari è in effetti affidato ad un dipendente di categoria B, ma la Commisisone ha precisato che questi è inoltre incaricato della contabilità analitica del magazzino e soprattutto si occupa dei contratti di fornitura, compiti che implicano nozioni di tecnica amministrativa e di diritto superiori a quelle dei dipendenti di categoria C.
In ogni modo, benché dal 1971 le mansioni del [OSCURATO:PERSONA] si fossero accresciute in maniera tale da superare per quantità e qualità quelle eventualmente affidate ad un capo magazziniere di grado C 1, non ne consegue necessariamente il diritto dell'interessato al reinquadramento. Infatti, a norma dell'art. 45, n. 2, dello statuto, il passaggio ad una categoria superiore può avvenire solo per concorso e non mediante promozione. Questo sistema, comunque, è previsto soltanto all'interno della stessa categoria e nell'ambito della stessa carriera.
Di conseguenza, anche supponendo che le mansioni svolte dal ricorrente rientrino nella categoria B, l'amministrazione non può attribuirgli retroattivamente l'inquadramento richiesto. Tutt'al più potrebbe esonerarlo da quegli incarichi non corrispondenti al posto affidatogli nel 1963.
Propongo quindi:
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che il ricorso sia respinto;
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e che, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate.
(
1
) Traduzione dal francese.