CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1995 avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2020 dalla Corte d'appello di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 settembre 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Teramo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 76 D.Lvo n. 159/2011. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la sussistenza del delitto di ricettazione di un computer, pur non essendovi prova della mala fede dell'imputato, oltre che della provenienza furtiva del bene, e non potendosi valorizzare in negativo il diritto dell'imputato a non partecipare al processo e a restare in silenzio; 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 76 D.Ivo n. 159/2011, nonostante l'illegittimità del foglio di via obbligatorio, stante la mancata motivazione da parte del Questore sulla concreta pericolosità del soggetto e l'omesso ordine di fare ritorno nel luogo di residenza; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., pur essendo il fatto tenue; 4) violazione di legge e vizi della motivazione, per la mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sul presupposto erroneo della mancanza di prova sul poco valore del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo ed inammissibile nel resto. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dal Collegio territoriale, che, nell'avere rimarcato che l'imputato non aveva dato alcuna spiegazione delle modalità di acquisto del computer, di provenienza furtiva, si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (ex multis: Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto, ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che, invece, connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515). In linea con quanto già osservato (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713), va ribadito che siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto del fatto che, al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione del bene, la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive. Nel caso in esame, la Corte territoriale - con argomentazioni immuni da vizi - ha ritenuto che l'imputato non avesse fornito spiegazione sulla provenienza del computer e da tale elemento, ossia dalla mancanza di indicazioni su un'origine lecita della disponibilità del bene, ha desunto la prova del dolo. 1.2 E' fondato il motivo relativo al reato di cui all'art. 76 D.Lvo n. 159/2011. La Corte d'appello ha correttamente affermato che il foglio di via obbligatorio conteneva il giudizio concreto di pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti penali per reati contro il patrimonio, commessi prima del provvedimento del Questore. Giova ricordare che si è affermato (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Rv. 274649) che il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità, espresso dal provvedimento stesso, ma deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. La menzionata Corte, tuttavia, nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 76 D.Lvo n. 159/2011, ha tuttavia trascurato che il foglio di via obbligatorio non conteneva l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza. Ciò ne determinava l'illegittimità. Come già rimarcato da questa Corte (Sez. 1, n. 13975 del 5/3/2020, Rv. 278821), l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune, oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nel caso in esame, la Corte territoriale, preso atto dell'assenza dei presupposti di legittimità del provvedimento del Questore, avrebbe dovuto disapplicare l'atto amministrativo illegittimo e assolvere l'imputato per insussistenza del fatto. Insussistenza del fatto che deve essere rilevata in questa sede. 1.3 La doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. è manifestamente infondata, tenuto conto dei limiti edittali di pena, previsti da siffatta norma e insussistenti nel caso in esame, in cui non è stato applicato l'art.648 cpv c.p. 1.4 Privo di specificita e il motivo relativo alle attenuanti generiche. La Corte territoriale, nel denegare le menzionate circostanze, avendo ritenuto che non erano emerse particolari ragioni idonee a giustificarne la concessione, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 1.5 Del pari priva di specificità è la doglianza in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.. La Corte d'appello ha affermato che non vi erano elementi per far ritenere il bene "di così poco valore da rientrare in quest'ambito di applicazione". Tali argomentazioni sono corrette. Questa Corte (Sez. 5, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296) ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali. Il che implica che, pur se con qualsiasi mezzo, la prova sul valore irrisorio del bene deve essere comunque fornita e, in difetto di essa, l'attenuante non può essere applicata. 1.6 Alla luce di tutto quanto precede deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di arresto. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi due di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così decis