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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 09146/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19679/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA - SEZ.

DIST.

MESSINAn.9051/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della p arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.468,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28/03/2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19679/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA - SEZ. DIST. MESSINAn.9051/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della p arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.468,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/03/2024 Il consi
Decreto Cassazione n. 09146/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris