CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1987; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1972; avverso la sentenza del 16 maggio 2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che si associa alle conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 maggio 2022, la Corte d'appello di Messina confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], già pronunciata in primo grado, dal reato di falsità in testamento olografo, a lui ascritto in rubrica. Ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di censura. Il primo deduce inosservanza dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello, pur sollecitata, non avrebbe attivato lo strumento processuale dell'integrazione probatoria. Sostiene la difesa, infatti, che l'attività investigativa non aveva condotto ad un risultato attendibile e, quindi, a tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri ufficiosi e disporre nuovi accertamenti peritali sull'autenticità o meno del testamento e sulla riconducibilità di quello falso al Greco. Il secondo, intimamente collegato al primo, censura il vizio di motivazione nel quale, asseritamente, sarebbe incorsa la Corte d'appello nel rigettare la richiesta di rinnovazione della perizia. Decisione assunta sull'illogico presupposto di una sua inutilità (giustificata solo dalla capacità del Greco di dissimulare la propria scrittura) e senza valutare gli esiti peritali dei consulenti di parte e gli accertamenti tecnici svolti in sede civile. E ciò anche in applicazione del principio di cui all'art. 603, comma 3 -bis, del codice di procedura penale. Il 20 settembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato con la quale, chiedendo il rigetto del ricorso, deduce: - l'inammissibilità del primo motivo di censura, da un canto, perché, trattandosi di un procedimento deciso con rito abbreviato non condizionato, non si configurerebbe un vero e proprio diritto alla prova (tantomeno per la parte civile, che poteva anche non accettare il rito); dall'altro, perché l'esercizio del potere d'integrazione di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., è frutto di una valutazione discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità e sottoposta al limite dell'assoluta necessità di cui al comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.; - l'inammissibilità del secondo motivo di censura, diretto solo ad una rivalutazione nel merito della prospettazione offerta dalla Corte; - l'inconferenza del richiamo agli obblighi di rinnovazione istruttoria previsti dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in assenza di un differente esito processuale tra i due gradi di giudizio e, comunque, in ragione dell'inapplicabilità di tali principi alle prove non dichiarative; - la piena attendibilità degli esiti peritali del consulente del Pubblico Ministero e la loro prevalenza rispetto a quelli della difesa. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi sono inammissibili. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, in sede di giudizio abbreviato, avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma 5, nei termini in cui sarebbe stata sollecitata dalla parte, e che la motivazione offerta a sostegno del rigetto della richiesta sarebbe illogica e contraddittoria. Dimentica, tuttavia, come la decisione in ordine all'esercizio del potere d'integrazione della prova riconosciuto dall'art. 441 cod. proc. pen. per il giudizio abbreviato (peraltro, in concreto, congruamente motivato) è espressione di un potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905; Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, Rv. 282395). In ogni caso, anche a voler ritenere sindacabile tale decisione, la motivazione offerta (unico profilo valutabile in questa sede) è logica e coerente con i dati processuali. Osserva la Corte che "anche a voler considerare la possibilità di disporre una perizia - di cui, però, in ogni caso non si ritiene la necessità, avuto riguardo ai risultati delle consulenze redatte dai RIS, le cui speciali competenze e la cui imparzialità non sono discutibili - ci si scontrerebbe con il dato obiettivo della già denunciata penuria di scritture di comparazione provenienti dall'imputato, che condurrebbe, con ampia probabilità, anche attraverso una perizia, alle stesse conclusioni cui sono giunti i RIS dei Carabinieri". Peraltro, anche volendo dar credito alle consulenze di parte (relative alla scheda testamentaria), ben potrebbe prefigurarsi la possibilità che la scheda sia stata formata da un terzo soggetto e che la firma, invece, sia stata effettivamente apposta dalla defunta. In ultimo, è appena il caso di rilevare l'assoluta inconferenza del richiamo operato al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., previsto per le sole ipotesi nelle quali, all'esito dell'impugnazione, si giunga ad un ribaltamento della decisione assunta in primo grado (laddove, in concreto, si tratta di una "doppia conforme") e, comunque, limitatamente alle prove dichiarative (e non all'espletamento di una nuova perizia). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos