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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00881/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Potenza, con l’impugnata ordinanza, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamentava violazione dei principi di minorata difesa a sfavore del condannato essendosi celebrato il processo di primo grado senza che il ricorrente sapesse dell’intervenuta rinuncia al mandato difensivo e della contestuale nomina di un difensore d’ufficio.

2. Il ricorso nel suo interesse è affidato ad un unico, articolato motivo, che deduce violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 28 disp. att. cod. proc. pen. e 107 cod. proc. pen. in relazione all’art. 97, comma 1, cod. proc. pen..

Sebbene infatti il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico pendente presso il Tribunale di Matera, egli non sarebbe stato messo a parte dell’avvenuta rinuncia al mandato difensivo e contestuale nomina di un difensore d’ufficio.

La cancelleria non avrebbe infatti mai notificato al [OSCURATO:PERSONA] né il verbale di udienza,né l’ordinanza di nomina del difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ignaro sia della nomina di un difensore d’ufficio in luogo di quello fiduciario, sia dell’emissione di una sentenza di condanna, nonché in assenza di qualsivoglia comunicazione anche da parte del difensore d’ufficio, non sarebbe stato posto nelle condizioni di impugnare la sentenza di primo grado, né di difendersi adeguatamente.

La rinuncia al mandato difensivo, che il Tribunale riterrebbe conosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un telegramma spedito al domicilio eletto recante l’attestazione di un numero di accettazione, non sarebbe in realtà mai pervenuta al suo domicilio, mancando anche un’attestazione di avvenuta consegna tale da provare la ricezione del documento da parte del destinatario.

Inoltre, l’intervenuta nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. sarebbeda equipararsi, nella specie, all’assenza di una difesa tecnica effettiva, poiché il ricorrente non ha nemmeno potutoscegliere la strategia difensiva adottabile.

Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Deve essere premesso che, nel caso in scrutinio, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente a decorrere dal 29.12.2022, secondo cui il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Ed invero, nel caso di specie non può operare la norma transitoria della c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, perché alla data di entrata in vigore di tale disciplina il processo penale non era più pendente; la sentenza di condanna è stata pronunciata il 14 aprile 2021 ed è divenuta irrevocabile in data 28 settembre 2021. 1.2.Vale allora il principio di diritto secondo il quale, in tema direscissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile,anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629- bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata ingiudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (sez.4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701; sez.5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528; sez.5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891).

Risulta, invero, che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notificazionedell’ordine di esecuzione della sentenza in data 14 marzo 2025, nel pieno vigore della regolamentazione attuale. 2.Il ricorrente non contesta la ritualità della dichiarazione di assenza a norma dell’art. 420 bis cod. proc. pen., né di non essere stato a conoscenza del processo penale a suo carico, ma lamenta di non essere stato correttamente notiziato, nel corso del dibattimento di primo grado, dell’intervenuta rinuncia al mandato difensivoda parte del patrocinatore fiduciario ed ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.“della contestuale nomina di un difensore di ufficio”, al fine di instaurare con quest’ultimo un contatto, eventi procedimentali che non costituiscono il presupposto della facoltà di accesso al rimedio straordinario impugnatorio della rescissione del giudicato. 2.1.Si è, invero, recentemente affermato che in tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva (sez.5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018).In proposito, si è osservato, in particolare, che alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo"),si è così sostituito un dettato più complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420 bis cod.proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere della prova a carico del richiedente, e si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa, avendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e", non la disgiuntiva "o") anche la mancata impugnazione della sentenza (ché altrimenti sarebbe stata quella la sede in cui sollevare l'eccezione), ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima,ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto) .

Spetta, dunque, al richiedente dimostrare di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis, co. 1 e 2, c.p.p., e di non avere potuto impugnare, senza sua colpa, la sentenza resa nel giudizio in cui è stato dichiarato assente, dovendosi comunque escludere tout court la fondatezza dell'istanza di rescissione laddove, come si è detto, sia dimostrato che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza passata in giudicato, come pacificamente avvenuto nella fattispecie in scrutinio.

2.2. Pertanto, anche a prescindere dalle pur condivisibili considerazioni dell’ordinanza impugnata, vuoi con riferimento all’insussistenza di un’ipotesi di nullità conseguente alla mancata, tempestiva comunicazione del nominativo del legale di ufficio ai sensi del combinato degli artt. 97 comma 1 cod. proc. pen. e 28 disp. att. cod. proc. pen., obbligo che riguarda, peraltro,le nomine avvenute fuori udienza, e non anche quelle effettuate in udienza, dove l'imputato è presente o deve ritenersi presente, come nel caso in scrutinio(sez.5, n. 37920 del 28/04/2017, Ruggiero, Rv. 270722), vuoi con riferimento alle ragioni ispiratrici della rinuncia al mandato difensionale del difensore fiduciario, il ricorrente non ha provato – e neppure efficacemente allegato(sez.5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645, citata dalla Corte d’appello)- di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen. e di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza da lui non impugnata e divenuta irrevocabile. 2.3.Né sarebbe possibile disporre una “conversione” ex officiodella richiesta di rescissione del giudicato in istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, in presenza di radicato principio contrario espresso dal diritto vivente, che ha escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione (sez.

U n. 36848 del 17/07/2014, Burba, in motivazione, § 9; sez.

U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione, § 10.3)e perché il principio di conservazione delle impugnazioni è applicabile ai soli rimedi così qualificati dal codice di rito, tra i quali non rientra larestituzione nel termine (da ultimo, sez.5, n. 26679 del 22/05/2025, D., Rv. 288359, con il richiamo di precedenti conformi). 2.4.Come puntualmente rimarcato da recente arresto di questa sezione, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da lui delegatae in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità)(sez.5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764).

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso , conseguono la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Potenza, con l’impugnata ordinanza, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamentava violazione dei principi di minorata difesa a sfavore del condannato essendosi celebrato il processo di primo grado senza che il ricorrente sapesse dell’intervenuta rinuncia al mandato difensivo e della contestuale nomina di un difensore d’ufficio. 2. Il ricorso nel suo interesse è affidato ad un unico, articolato motivo, che deduce violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 28 disp. att. cod. proc. pen. e 107 cod. proc. pen. in relazione all’art. 97, comma 1, cod. proc. pen.. Sebbene infatti il ricorrente avesse avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico pendente presso il Tribunale di Matera, egli non sarebbe stato messo a parte dell’avvenuta rinuncia al mandato difensivo e contestuale nomina di un difensore d’ufficio. La cancelleria non avrebbe infatti mai notificato al [OSCURATO:PERSONA] né il verbale di udienza,né l’ordinanza di nomina del difensore ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ignaro sia della nomina di un difensore d’ufficio in luogo di quello fiduciario, sia dell’emissione di una sentenza di condanna, nonché in assenza di qualsivoglia comunicazione anche da parte del difensore d’ufficio, non sarebbe stato posto nelle condizioni di impugnare la sentenza di primo grado, né di difendersi adeguatamente. La rinuncia al mandato difensivo, che il Tribunale riterrebbe conosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un telegramma spedito al domicilio eletto recante l’attestazione di un numero di accettazione, non sarebbe in realtà mai pervenuta al suo domicilio, mancando anche un’attestazione di avvenuta consegna tale da provare la ricezione del documento da parte del destinatario. Inoltre, l’intervenuta nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. sarebbeda equipararsi, nella specie, all’assenza di una difesa tecnica effettiva, poiché il ricorrente non ha nemmeno potutoscegliere la strategia difensiva adottabile. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Deve essere premesso che, nel caso in scrutinio, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. vigente a decorrere dal 29.12.2022, secondo cui il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Ed invero, nel caso di specie non può operare la norma transitoria della c.d. [OSCURATO:PERSONA], di cui all’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, perché alla data di entrata in vigore di tale disciplina il processo penale non era più pendente; la sentenza di condanna è stata pronunciata il 14 aprile 2021 ed è divenuta irrevocabile in data 28 settembre 2021. 1.2.Vale allora il principio di diritto secondo il quale, in tema direscissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile,anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629- bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata ingiudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (sez.4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701; sez.5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528; sez.5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891). Risulta, invero, che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notificazionedell’ordine di esecuzione della sentenza in data 14 marzo 2025, nel pieno vigore della regolamentazione attuale. 2.Il ricorrente non contesta la ritualità della dichiarazione di assenza a norma dell’art. 420 bis cod. proc. pen., né di non essere stato a conoscenza del processo penale a suo carico, ma lamenta di non essere stato correttamente notiziato, nel corso del dibattimento di primo grado, dell’intervenuta rinuncia al mandato difensivoda parte del patrocinatore fiduciario ed ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen.“della contestuale nomina di un difensore di ufficio”, al fine di instaurare con quest’ultimo un contatto, eventi procedimentali che non costituiscono il presupposto della facoltà di accesso al rimedio straordinario impugnatorio della rescissione del giudicato. 2.1.Si è, invero, recentemente affermato che in tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dall'art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l'esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l'incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell'effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva (sez.5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018).In proposito, si è osservato, in particolare, che alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo"),si è così sostituito un dettato più complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall'art. 420 bis cod.proc. pen.), restando tuttavia fermo l'onere della prova a carico del richiedente, e si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa, avendo il legislatore utilizzato la congiunzione "e", non la disgiuntiva "o") anche la mancata impugnazione della sentenza (ché altrimenti sarebbe stata quella la sede in cui sollevare l'eccezione), ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima,ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto) . Spetta, dunque, al richiedente dimostrare di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis, co. 1 e 2, c.p.p., e di non avere potuto impugnare, senza sua colpa, la sentenza resa nel giudizio in cui è stato dichiarato assente, dovendosi comunque escludere tout court la fondatezza dell'istanza di rescissione laddove, come si è detto, sia dimostrato che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza passata in giudicato, come pacificamente avvenuto nella fattispecie in scrutinio. 2.2. Pertanto, anche a prescindere dalle pur condivisibili considerazioni dell’ordinanza impugnata, vuoi con riferimento all’insussistenza di un’ipotesi di nullità conseguente alla mancata, tempestiva comunicazione del nominativo del legale di ufficio ai sensi del combinato degli artt. 97 comma 1 cod. proc. pen. e 28 disp. att. cod. proc. pen., obbligo che riguarda, peraltro,le nomine avvenute fuori udienza, e non anche quelle effettuate in udienza, dove l'imputato è presente o deve ritenersi presente, come nel caso in scrutinio(sez.5, n. 37920 del 28/04/2017, Ruggiero, Rv. 270722), vuoi con riferimento alle ragioni ispiratrici della rinuncia al mandato difensionale del difensore fiduciario, il ricorrente non ha provato – e neppure efficacemente allegato(sez.5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv. 287645, citata dalla Corte d’appello)- di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen. e di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza da lui non impugnata e divenuta irrevocabile. 2.3.Né sarebbe possibile disporre una “conversione” ex officiodella richiesta di rescissione del giudicato in istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, in presenza di radicato principio contrario espresso dal diritto vivente, che ha escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione (sez. U n. 36848 del 17/07/2014, Burba, in motivazione, § 9; sez. U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione, § 10.3)e perché il principio di conservazione delle impugnazioni è applicabile ai soli rimedi così qualificati dal codice di rito, tra i quali non rientra larestituzione nel termine (da ultimo, sez.5, n. 26679 del 22/05/2025, D., Rv. 288359, con il richiamo di precedenti conformi). 2.4.Come puntualmente rimarcato da recente arresto di questa sezione, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da lui delegatae in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità)(sez.5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso , conseguono la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro 30