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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 34837/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17747/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..,in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Termoli, via Belvedere n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 754/ 01/ 2018 , depositata il 4 dicembre 2018 ; [OSCURATO:PERSONA] N. 388/2000 R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Termoli notificava , in data 10 dicembre 2003,alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di recupero n.

RD1CRO100019/2003, con il quale revocava le agevolazioni concesse ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli investimenti nelle aree svantaggiate e recuperavacontestualmente il credito d’imposta di € 526,20.

Con successivo avviso di recupero n.

RD1CRO300017/2004, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]in data 7 maggio 2004, l’Ufficio annullava e sostituiva il precedente provvedimento, revocando le predette agevolazioni e recuperando il credito d’imposta, indebitamente percepito nell’anno di imposta 2003, pari a € 526,20, al netto di interessi per € 11,17 e sanzioni per €157,86.

Proposto dalla contribuente ricorso avverso tale ultimo avviso di recupero, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 25/03/2006, depositata il 9 febbraio 2006, lo accoglieva, annullando l’atto e dichiarando spettante alla società il diritto alla fruizione del credito d’imposta di cui alla legge n. 388/200 0 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,per l’intero importo di € 589.702,00.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 41/04/2009, depositata in segreteria in data 1° giugno 2009, rigettaval’appello.

2. Proposto ricorso per cassazione dall’Ufficio, questa Corte, con sentenza n. 14219/2015, depositata in data 8 luglio R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2015, lo accoglieva, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l’Ufficio legittimato ad emettere un secondo avviso di accertamento, sostitutivo del primo, senza necessità di rinotifica del processo verbale di constatazione.

3. A seguito della riassunzione ad opera della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 754/ 01/ 2018 , pronunciata l’8 novembre 2018, e depositata in segreteria il 4 dicembre 2018, riformava integralmente la decisione, accogliendo l’appello e dichiarando la legittimità del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che il giudice di seconde cure avrebbe omesso di analizzare la documentazione complessiva allegata in giudizio, dalla quale avrebbe potuto constatare con R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] certezza l’esistenza del diritto della società ad accedere al credito d’imposta, dato che da essa emergerebbe che l’avvio degli investimenti previsti ex lege n. 388/2000 sarebbe avvenuto entro il termine decadenzialedell’8 luglio 2002.

1.2. Con il secondo motivi di ricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]deduce erronea e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Ritiene, nello specifico, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato l’art. 8 cit.,il quale non richiederebbe una stabile struttura produttiva sulla terraferma in senso tradizionale - non ritenuta sussistere nel caso di specie - essendo invece sufficiente, sul territorio avvantaggiato, la presenza di elementi logistici funzionali all’investimento.

2. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso , osserva la Corte quanto segue.

2.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

I motivi sono infondati.

Preliminarmente occorre precisare che il giudice del rinvio, dopo aver dichiarato la legittimità del provvedimento impugnato, riformando così la decisione del giudice di secondo grado cassata con rinvio da questa Corte, correttamente ha statuito anche sul merito della controversia, vale a dire sull’esistenza o meno dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, non essendoci più un atto illegittimo alla base della revoca.

Il secondo comma dell’art. 8 della l. n. 388/2000 dispone che «per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] beni strumentali nuovi di cui agliarticoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva».

Per comprendere la portata della disposizione è necessario preliminarmente individuarne la ratio , che consiste nell’incentivare, nei territori agevolati , le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico.

Su questa base, l’assenza di una definizione normativa di “struttura produttiva” ha portato la giurisprudenza di legittimità a valorizzare la presenza di uno specifico requisito: la struttura produttiva deve avere una propria autonomia funzionale ed organizzativa.

Di recente, infatti, questa Corte ha statuito il seguente principio di diritto: « ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dallal. n. 388 del 2000,art. 8, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite.

In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta»(Cass. 22 marzo 2022, n. 9207).

Ora, questa Corte ha mantenuto un orientamento aderente alla lettera del dato normativo, ritenendo necessaria, all'interno dell'area svantaggiata di riferimento,una presenza di struttura produttiva comunque riconoscibile e perdurante, pur nella varietà delle tipologie imprenditoriali (cfr.Cass. 24 agosto 2018, n. 21085; Cass. 30 giugno 2016, n. 13422; Cass. 29 luglio 2015, n. 16004;Cass. 26 settembre 2014, n. 20411).

Ciò posto, il giudice a quo, mediante un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto «con sicura evidenza» che la società [OSCURATO:SOCIETA].

« non aveva proceduto ad avviare gli investimenti entro il termine previsto dalla legge, né aveva fornito alcuna prova in modo rigoroso, attraverso documentazione munita di data certa, ovvero predisposizione di una stabile struttura produttiva sulla terraferma».

Non è, pertanto, ammissibile che, in sede di ricorso per cassazione, si ripropongano indirettamente valutazioni in punto di fatto che sono preclusi in questa sede.

Al riguardo, infatti, «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (cfr. Cass. 26 giugno 2018, 16812; Cass. 14 marzo 2023, n. 7424).

Nel caso di specie, peraltro, le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza del credito d’imposta oggetto di recupero.

In particolare, per quel che riguarda gli assegni relativi ai pagamenti per la costruzione dei due motopescherecci, la richiesta di trasferimento di iscrizione della Costruzione n. 1/99 del [OSCURATO:PERSONA] in costruzione e la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Termoli del 14 aprile 2005 (attestante che il varo è avvenuto il 14 giugno 2002), tali circostanze, in ogni caso non dimostrano l’esistenza e la predisposizione di una stabile struttura produttiva sulla terraferma, cui collegare l’attività dei natanti, circostanza che è stata esclusa dalla C.T.R., anche in tal caso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede.

3. Consegueil rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M. R.G.

N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17747/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..,in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Termoli, via Belvedere n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molisen. 754/ 01/ 2018 , depositata il 4 dicembre 2018 ; [OSCURATO:PERSONA] N. 388/2000 R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 20 settembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Termoli notificava , in data 10 dicembre 2003,alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di recupero n. RD1CRO100019/2003, con il quale revocava le agevolazioni concesse ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli investimenti nelle aree svantaggiate e recuperavacontestualmente il credito d’imposta di € 526,20. Con successivo avviso di recupero n. RD1CRO300017/2004, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]in data 7 maggio 2004, l’Ufficio annullava e sostituiva il precedente provvedimento, revocando le predette agevolazioni e recuperando il credito d’imposta, indebitamente percepito nell’anno di imposta 2003, pari a € 526,20, al netto di interessi per € 11,17 e sanzioni per €157,86. Proposto dalla contribuente ricorso avverso tale ultimo avviso di recupero, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 25/03/2006, depositata il 9 febbraio 2006, lo accoglieva, annullando l’atto e dichiarando spettante alla società il diritto alla fruizione del credito d’imposta di cui alla legge n. 388/200 0 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,per l’intero importo di € 589.702,00. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 41/04/2009, depositata in segreteria in data 1° giugno 2009, rigettaval’appello. 2. Proposto ricorso per cassazione dall’Ufficio, questa Corte, con sentenza n. 14219/2015, depositata in data 8 luglio R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2015, lo accoglieva, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo l’Ufficio legittimato ad emettere un secondo avviso di accertamento, sostitutivo del primo, senza necessità di rinotifica del processo verbale di constatazione. 3. A seguito della riassunzione ad opera della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 754/ 01/ 2018 , pronunciata l’8 novembre 2018, e depositata in segreteria il 4 dicembre 2018, riformava integralmente la decisione, accogliendo l’appello e dichiarando la legittimità del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente eccepisce vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice di seconde cure avrebbe omesso di analizzare la documentazione complessiva allegata in giudizio, dalla quale avrebbe potuto constatare con R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] certezza l’esistenza del diritto della società ad accedere al credito d’imposta, dato che da essa emergerebbe che l’avvio degli investimenti previsti ex lege n. 388/2000 sarebbe avvenuto entro il termine decadenzialedell’8 luglio 2002. 1.2. Con il secondo motivi di ricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA]deduce erronea e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Ritiene, nello specifico, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato l’art. 8 cit.,il quale non richiederebbe una stabile struttura produttiva sulla terraferma in senso tradizionale - non ritenuta sussistere nel caso di specie - essendo invece sufficiente, sul territorio avvantaggiato, la presenza di elementi logistici funzionali all’investimento. 2. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso , osserva la Corte quanto segue. 2.1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. I motivi sono infondati. Preliminarmente occorre precisare che il giudice del rinvio, dopo aver dichiarato la legittimità del provvedimento impugnato, riformando così la decisione del giudice di secondo grado cassata con rinvio da questa Corte, correttamente ha statuito anche sul merito della controversia, vale a dire sull’esistenza o meno dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, non essendoci più un atto illegittimo alla base della revoca. Il secondo comma dell’art. 8 della l. n. 388/2000 dispone che «per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] beni strumentali nuovi di cui agliarticoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva». Per comprendere la portata della disposizione è necessario preliminarmente individuarne la ratio , che consiste nell’incentivare, nei territori agevolati , le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico. Su questa base, l’assenza di una definizione normativa di “struttura produttiva” ha portato la giurisprudenza di legittimità a valorizzare la presenza di uno specifico requisito: la struttura produttiva deve avere una propria autonomia funzionale ed organizzativa. Di recente, infatti, questa Corte ha statuito il seguente principio di diritto: « ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dallal. n. 388 del 2000,art. 8, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta»(Cass. 22 marzo 2022, n. 9207). Ora, questa Corte ha mantenuto un orientamento aderente alla lettera del dato normativo, ritenendo necessaria, all'interno dell'area svantaggiata di riferimento,una presenza di struttura produttiva comunque riconoscibile e perdurante, pur nella varietà delle tipologie imprenditoriali (cfr.Cass. 24 agosto 2018, n. 21085; Cass. 30 giugno 2016, n. 13422; Cass. 29 luglio 2015, n. 16004;Cass. 26 settembre 2014, n. 20411). Ciò posto, il giudice a quo, mediante un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto «con sicura evidenza» che la società [OSCURATO:SOCIETA]. « non aveva proceduto ad avviare gli investimenti entro il termine previsto dalla legge, né aveva fornito alcuna prova in modo rigoroso, attraverso documentazione munita di data certa, ovvero predisposizione di una stabile struttura produttiva sulla terraferma». Non è, pertanto, ammissibile che, in sede di ricorso per cassazione, si ripropongano indirettamente valutazioni in punto di fatto che sono preclusi in questa sede. Al riguardo, infatti, «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (cfr. Cass. 26 giugno 2018, 16812; Cass. 14 marzo 2023, n. 7424). Nel caso di specie, peraltro, le circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza del credito d’imposta oggetto di recupero. In particolare, per quel che riguarda gli assegni relativi ai pagamenti per la costruzione dei due motopescherecci, la richiesta di trasferimento di iscrizione della Costruzione n. 1/99 del [OSCURATO:PERSONA] in costruzione e la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Capitaneria di Porto di Termoli del 14 aprile 2005 (attestante che il varo è avvenuto il 14 giugno 2002), tali circostanze, in ogni caso non dimostrano l’esistenza e la predisposizione di una stabile struttura produttiva sulla terraferma, cui collegare l’attività dei natanti, circostanza che è stata esclusa dalla C.T.R., anche in tal caso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede. 3. Consegueil rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. R.G. N.17747/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte