CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3528/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: 20 –3528-2022 – 2 0 /09 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 6180/13/2021 , pronunciata il 2 3 giugno 2021 e depositata il 29 giugno 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.Il contribuente, lavoratore dipendente, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avente ad oggetto il 90% dei contributi previdenziali versati in relazione al triennio 1990-1992 ed in virtù di quanto previsto dall’art. 9, co. 17, n. 289/2017 per un importo generico di euro 20.000,00. La CTP rigettava il ricorso per genericità dell’importo chiesto a rimborso e per omessa produzione delle prove di versamento, rilevando altresì come il contribuente risiedesse in un comune non compreso nel d.P.C.M. del 15 gennaio 1991. 2.Il contribuente proponeva appello, ribadendo di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) e di essere dipendente della [OSCURATO:PERSONA], rilevava di aver diritto al rimborso di euro 6.396,28 oltre interessi. Precisava come la normativa in materia facesse riferimento alle province, tra cui quella di Catania, e produceva ai fini probatorio copia delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi. La CTR accoglieva parzialmente l’appello, rigettando l’eccezione dell’Ufficio secondo cui il rimborso spettava solo ai sostituti d’imposta e non anche ai sostituiti. Riteneva poi ininfluente la residenza del contribuente in un comune non compreso nel citato d.P.C.M., essendo bastevole anche il luogo del rapporto di lavoro. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a due motivi di doglianza, mentre rimane intimato il contribuente, In prossimità dell’adunanza, l’Avvocatura generale dello Statoha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. 20 –3528-2022 – 2 0 /09 /2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il patrono erariale denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sintesi, deduce l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente pur in assenza di produzione documentale, allegata all’originaria istanza, attestante il versamento delle imposte e per aver omesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado. 2. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza allegazione, all'istanza di rimborso, delle prove dei versamenti eseguiti e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Ciò sia perch́ motivo nuovo, non risultando che la questione - non rilevabile d'ufficio - sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, cos̀ impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (cfr. Cass., 10 marzo 2021, n. 6729; n. 28829 del 2021). Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso per dimostrare l'indeterminatezza della pretesa restitutoria (Cfr. Cass., V, n. 21741/2023). In ogni caso il motivo è anche infondato. 2.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare che contribuente che dalla lettera dell’art16 - octies d.l. n. 91 del 2017, come modificato dalla legge di conversione n. 123 del 2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si deduce che «…la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'aned il quantum del rimborso, non sono considerati 20 –3528-2022 – 2 0 /09 /2023 MMF dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti…» (Cfr. Cass., V, n. 13771/2019). Il motivo va dunque disatteso. 2. Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, co. 17, legge n. 289/2002 ed 1, co. 665 della legge n. 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990 e del d.P.C.M. del 15.01.1991 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 2.1 In sintesi , deduce l’illegittimità della sente nza per aver riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sisma. 3. In materia questa Corte ha già affermato che «L’art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, rinvia all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il quale stabilisce: «Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia». Il successivo art. 5 prevede: «I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore - per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990». L’art. 1 del d.P.C.m. 15 gennaio 1991 contiene 20 –3528-2022 – 2 0 /09 /2023 MMF l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990» (Cfr. Cass., V, n. 10559/2023). 3.1 Non è contestato che il contribuente ris iedesse nel Comune di Pedara, non compreso nell’elenco di cui al citato d.P.C.m. Pertanto, alla stregua del disposto dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il contribuente non aveva diritto ad usufruire del rimborso. 4.In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo, mentre va accolto il secondo e la sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi il ricorso originario del contribuente. 5. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, mentre accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese per i gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimit