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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23352/2026

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empore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSANDRO FOLGARELLI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 703/2021 depositata il 15/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche (hinc: CTR), con lasentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorsoproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.183/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pesaroaveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamentorelativa all’anno d’imposta 2006.2.

La CTR – premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenziosoderivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] – ha ritenuto che laquestione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del sig.[OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.c.2.1.

Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole alcontribuente sulle seguenti ragioni:- mancata indicazione nell’avviso di accertamento di atti gestori e/o diamministrazione dell’associazione posti in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che nonè stato indicato neppure come coobbligato in solido;- mancata emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un attoimpositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art.38 c.c.;- nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli attidi accertamento e riscossione: l’amministrazione finanziaria ha eseguito leproprie contestazioni solo nei confronti dell’ADS – non rappresentata dalsig. [OSCURATO:PERSONA] né al momento della notifica, né durante il periodo d’impostacontestato – incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura diNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confrontidel quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale.3.

Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.5.

Questa Corte, con ordinanza n. 31762 pubblicata in data 04/12/2025, hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.6.

In data 02/02/2026 si è costituita con controricorso l’Agenzia delleEntrate Riscossione.7.

Il controricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente depositato nuovamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di dichiarare la cessazione dellamateria del contendere in ragione dell’ordinanza n. 4484/2026 depositatain data 27/02/2026, con la quale questa Corte ha cassato con rinvio lasentenza n. 925/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marcheche si era pronunciata sull’avviso di accertamento prodromico alla cartelladi pagamento impugnata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre disattendere l’istanza con la quale vienechiesta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.,la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione delfatto che, a seguito della ordinanza Cass. n. 4484/2026 depositata in data27/02/2026, non è venuta meno l'intera pretesa, con la conseguenza chela materia del contendere non è cessata, ma si è solo ridotta.

Tale riduzioneè, tuttavia, irrilevante nel concreto, perché il ricorso dell'Agenzia va,comunque, rigettato (v. infra, sub 2 ss.), con la conseguenza che non puòessere riscontrata positivamente neppure l’istanza di sospensione propostadal contribuente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/20261.1.

Sempre in via preliminare, occorre dichiarare inammissibile ilcontroricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Sul punto occorre rilevare che il procedimento è stato iscritto nel 2022 eche la modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 149del 2022 all’art. 370 c.p.c. – con la sostituzione delle parole «da depositareentro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» alle parole «danotificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenzadel termine stabilito per il deposito del ricorso» - e all’art. 371 c.p.c. – conla sostituzione di «con atto depositato» alle parole: «con atto notificato alricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorsoprincipale» - trovano applicazione, ai sensi dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n.149 del 2022 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal01/01/2023.

La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che: «Salvoquanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III dellibro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delledisposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, comemodificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorsonotificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.»L’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, a sua volta, non richiama gliartt. 370 e 371 c.p.c., prevedendo che: «Gli articoli 372, 375, 376, 377,378, 379, 380, 380- bis, 380-bis .1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice diprocedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, siapplicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain camera di consiglio.»Non è, quindi, sufficiente il deposito del controricorso contenente il ricorsoincidentale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, aseguito dell’integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte conNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026ordinanza n. 31762 del 2025, essendo necessaria la notificazione alle altreparti.1.2.

Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di legittimità, alla luce diquanto previsto dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, le modalitàdi presentazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentaledevono essere attuate in base alla versioni degli artt. 370 e 371 c.p.c.vigenti al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio dicassazione (non rientrando le norme appena richiamate tra le eccezionicontemplate nell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022), con laconseguenza che non assume rilievo, invece, la circostanza che quest’ultimosia notificato a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittoriodisposto dal giudice di legittimità in data successiva al 01/01/2023,nell’ambito di un giudizio già pendente a tale data, né che la fissazionedell’adunanza camerale sia successiva a quest’ultima.2.

Con il primo motivo è stata denunciata la nullità per insanabilecontraddittorietà tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132, n.2 e 4, c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.2.1.

Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura l’inversionedell’esposizione degli argomenti della motivazione per seguire l’ordinelogico delle questioni preliminari e di merito.

Con il secondo capo dellamotivazione, la CTR, deciso il ricorso nel merito, dichiara di accogliere unmotivo di appello in ordine preliminare, perché vertente sulla validità dellanotificazione.

L’iter logico è incomprensibile, in quanto la CTR, entrando nelmerito della validità della cartella emessa nei confronti del contribuentecome coobbligato, ha implicitamente respinto la doglianza preliminare chepoi finisce per accogliere.2.2.

Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che lacontraddittorietà della motivazione deve essere valutata complessivamentee non è corretta l’inferenza di parte ricorrente, secondo cui l’esame delleNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026questioni relative alla prova della responsabilità ex art. 38 c.c. delcontribuente implicava necessariamente il rigetto della questione inerentealla notificazione della cartella, sebbene l’esposizione di quest’ultima fossesuccessiva – ma comunque autonomamente distinta nella trattazione –rispetto alla prima.3.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 145c.p.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 c.p.c. e dell’art. 38c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1.

Con tale motivo di ricorso viene censurata la sovrapposizione tra lavalidità della notificazione (nella specie correttamente eseguita) con laquestione relativa ai requisiti di validità dell’atto tributario (tra i quali lamotivazione ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973).3.2.

Il motivo è infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non è meramente incentrata sulla motivazione dell’attoimpositivo, ma sulla mancanza di un atto prodromico con il quale fossecontestata la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. dell’odiernocontroricorrente, circostanza dirimente anche ai fini dell’esercizio del dirittodi difesa di quest’ultimo contro la pretesa tributaria proposta nei suoiconfronti.4.

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 c.c., 11 d.lgs. n. 472 del 1997, 62 d.P.R. n. 600del 1973, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.4.1.

La ricorrente ha rilevato che occorre fare la distinzione traobbligazioni negoziali e obbligazioni ex lege, tra le quali rientra anche quellatributaria, che grava su coloro che hanno formalmente rivestito le carichesociali nel periodo in cui l’obbligazione è sorta.

In tale ipotesi laresponsabilità solidale in capo a chi ha rivestito la carica sociale è oggettodi una mera praesumptio hominis, fondata sulla massima di esperienza cheNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026alla carica formale corrisponda l’effettivo controllo del complessodell’attività associativa.4.2.

Il motivo è infondato: il necessario coordinamento dellaresponsabilità ex art. 38 c.c. con la circostanza che l’obbligazione tributariascaturisce ex lege e che la carica associativa (i.e. di legale rappresentante)comporta l’incardinarsi di obblighi sia in termini di dichiarazione che diversamento delle imposte non solo non esclude la necessità di unacontestazione di tale responsabilità in modo formalmente autonomo edistinto rispetto alle riprese eseguite nei confronti dell’associazione, maimpone altresì di confrontarsi, nel caso di specie, con la circostanza che lacarica di legale rappresentante è cessata, seguendo la prospettazionedell’amministrazione finanziaria, dopo diciotto giorni dall’inizio del periododi imposta interessato dalla contestazione (come riconosciuto dalla stessaricorrente, che a pag. 3 del ricorso in cassazione fa riferimento alla data del18/07/2006, dovendosi rilevare come il periodo d’imposta decorresse dal01/01/2006 al 30/06/2007).

Di conseguenza, sarebbe stato oneredell’amministrazione finanziaria puntualizzare gli obblighi (es. diversamento o dichiarativi) sorti in tali periodo e rientranti nellaresponsabilità gestoria del contribuente.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna di parte ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] DomenicoBenito le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 percompenso, euro 200 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborsoforfettario delle spese generali ed accessori di legge.Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSANDRO FOLGARELLI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 703/2021 depositata il 15/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche (hinc: CTR), con lasentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorsoproposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n.183/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pesaroaveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamentorelativa all’anno d’imposta 2006.2. La CTR – premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenziosoderivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] – ha ritenuto che laquestione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del sig.[OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.c.2.1. Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole alcontribuente sulle seguenti ragioni:- mancata indicazione nell’avviso di accertamento di atti gestori e/o diamministrazione dell’associazione posti in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che nonè stato indicato neppure come coobbligato in solido;- mancata emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un attoimpositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art.38 c.c.;- nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli attidi accertamento e riscossione: l’amministrazione finanziaria ha eseguito leproprie contestazioni solo nei confronti dell’ADS – non rappresentata dalsig. [OSCURATO:PERSONA] né al momento della notifica, né durante il periodo d’impostacontestato – incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura diNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confrontidel quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale.3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con tre motivi.4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.5. Questa Corte, con ordinanza n. 31762 pubblicata in data 04/12/2025, hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.6. In data 02/02/2026 si è costituita con controricorso l’Agenzia delleEntrate Riscossione.7. Il controricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente depositato nuovamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di dichiarare la cessazione dellamateria del contendere in ragione dell’ordinanza n. 4484/2026 depositatain data 27/02/2026, con la quale questa Corte ha cassato con rinvio lasentenza n. 925/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marcheche si era pronunciata sull’avviso di accertamento prodromico alla cartelladi pagamento impugnata nel presente giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre disattendere l’istanza con la quale vienechiesta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.,la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione delfatto che, a seguito della ordinanza Cass. n. 4484/2026 depositata in data27/02/2026, non è venuta meno l'intera pretesa, con la conseguenza chela materia del contendere non è cessata, ma si è solo ridotta. Tale riduzioneè, tuttavia, irrilevante nel concreto, perché il ricorso dell'Agenzia va,comunque, rigettato (v. infra, sub 2 ss.), con la conseguenza che non puòessere riscontrata positivamente neppure l’istanza di sospensione propostadal contribuente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/20261.1. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare inammissibile ilcontroricorso depositato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.Sul punto occorre rilevare che il procedimento è stato iscritto nel 2022 eche la modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 149del 2022 all’art. 370 c.p.c. – con la sostituzione delle parole «da depositareentro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» alle parole «danotificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenzadel termine stabilito per il deposito del ricorso» - e all’art. 371 c.p.c. – conla sostituzione di «con atto depositato» alle parole: «con atto notificato alricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorsoprincipale» - trovano applicazione, ai sensi dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n.149 del 2022 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal01/01/2023. La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che: «Salvoquanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III dellibro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delledisposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, comemodificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorsonotificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.»L’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, a sua volta, non richiama gliartt. 370 e 371 c.p.c., prevedendo che: «Gli articoli 372, 375, 376, 377,378, 379, 380, 380- bis, 380-bis .1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice diprocedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, siapplicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain camera di consiglio.»Non è, quindi, sufficiente il deposito del controricorso contenente il ricorsoincidentale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, aseguito dell’integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte conNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026ordinanza n. 31762 del 2025, essendo necessaria la notificazione alle altreparti.1.2. Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di legittimità, alla luce diquanto previsto dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, le modalitàdi presentazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentaledevono essere attuate in base alla versioni degli artt. 370 e 371 c.p.c.vigenti al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio dicassazione (non rientrando le norme appena richiamate tra le eccezionicontemplate nell’art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022), con laconseguenza che non assume rilievo, invece, la circostanza che quest’ultimosia notificato a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittoriodisposto dal giudice di legittimità in data successiva al 01/01/2023,nell’ambito di un giudizio già pendente a tale data, né che la fissazionedell’adunanza camerale sia successiva a quest’ultima.2. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità per insanabilecontraddittorietà tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132, n.2 e 4, c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura l’inversionedell’esposizione degli argomenti della motivazione per seguire l’ordinelogico delle questioni preliminari e di merito. Con il secondo capo dellamotivazione, la CTR, deciso il ricorso nel merito, dichiara di accogliere unmotivo di appello in ordine preliminare, perché vertente sulla validità dellanotificazione. L’iter logico è incomprensibile, in quanto la CTR, entrando nelmerito della validità della cartella emessa nei confronti del contribuentecome coobbligato, ha implicitamente respinto la doglianza preliminare chepoi finisce per accogliere.2.2. Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che lacontraddittorietà della motivazione deve essere valutata complessivamentee non è corretta l’inferenza di parte ricorrente, secondo cui l’esame delleNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026questioni relative alla prova della responsabilità ex art. 38 c.c. delcontribuente implicava necessariamente il rigetto della questione inerentealla notificazione della cartella, sebbene l’esposizione di quest’ultima fossesuccessiva – ma comunque autonomamente distinta nella trattazione –rispetto alla prima.3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 145c.p.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 c.p.c. e dell’art. 38c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.3.1. Con tale motivo di ricorso viene censurata la sovrapposizione tra lavalidità della notificazione (nella specie correttamente eseguita) con laquestione relativa ai requisiti di validità dell’atto tributario (tra i quali lamotivazione ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973).3.2. Il motivo è infondato, in quanto la ratio decidendi della sentenzaimpugnata non è meramente incentrata sulla motivazione dell’attoimpositivo, ma sulla mancanza di un atto prodromico con il quale fossecontestata la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. dell’odiernocontroricorrente, circostanza dirimente anche ai fini dell’esercizio del dirittodi difesa di quest’ultimo contro la pretesa tributaria proposta nei suoiconfronti.4. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 c.c., 11 d.lgs. n. 472 del 1997, 62 d.P.R. n. 600del 1973, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.4.1. La ricorrente ha rilevato che occorre fare la distinzione traobbligazioni negoziali e obbligazioni ex lege, tra le quali rientra anche quellatributaria, che grava su coloro che hanno formalmente rivestito le carichesociali nel periodo in cui l’obbligazione è sorta. In tale ipotesi laresponsabilità solidale in capo a chi ha rivestito la carica sociale è oggettodi una mera praesumptio hominis, fondata sulla massima di esperienza cheNumero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026alla carica formale corrisponda l’effettivo controllo del complessodell’attività associativa.4.2. Il motivo è infondato: il necessario coordinamento dellaresponsabilità ex art. 38 c.c. con la circostanza che l’obbligazione tributariascaturisce ex lege e che la carica associativa (i.e. di legale rappresentante)comporta l’incardinarsi di obblighi sia in termini di dichiarazione che diversamento delle imposte non solo non esclude la necessità di unacontestazione di tale responsabilità in modo formalmente autonomo edistinto rispetto alle riprese eseguite nei confronti dell’associazione, maimpone altresì di confrontarsi, nel caso di specie, con la circostanza che lacarica di legale rappresentante è cessata, seguendo la prospettazionedell’amministrazione finanziaria, dopo diciotto giorni dall’inizio del periododi imposta interessato dalla contestazione (come riconosciuto dalla stessaricorrente, che a pag. 3 del ricorso in cassazione fa riferimento alla data del18/07/2006, dovendosi rilevare come il periodo d’imposta decorresse dal01/01/2006 al 30/06/2007). Di conseguenza, sarebbe stato oneredell’amministrazione finanziaria puntualizzare gli obblighi (es. diversamento o dichiarativi) sorti in tali periodo e rientranti nellaresponsabilità gestoria del contribuente.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna di parte ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] DomenicoBenito le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 percompenso, euro 200 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborsoforfettario delle spese generali ed accessori di legge.Numero registro generale 1989/2022Numero sezionale 5391/2026Numero di raccolta generale 23352/2026Data pubblicazione 16/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.La PresidenteTania Hmeljak