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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00480/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20432-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] ( CT ), alla v ia [OSCURATO:PERSONA] s. n. c. , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegataal ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allaPiazza Cavour n. 17, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] n fora . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -2- Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza, n. cronol. 1486/2021, dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA],pubblicata in data 06 / 07 /202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquida zione in concordato preventivo ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28 giugno/6 luglio 2021, n. 1486, reiettiva del gravame dalla stessa promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Quest’ultima non svolge difese in questa sede, mentre il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato recante tre motivi.

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, ritenuta la possibilità di dichiarare il fallimento di una società già ammessa al concordato preventivo senza prima dichiarare la risoluzione di quest’ultimo, ha considerato sussistente lo stato di insolvenza della fallenda assumendo Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -3- che, trattandosi di società in liquidazione, il suo attivo patrimoniale era insufficiente a coprire i crediti nella misura falcidiata dal concordato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 186 l.fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la ritenuta impossibilità di dichiarare il fallimento di una società già ammessa al concordato preventivo, senza la preventiva omologazione del concordato omologato».

Dandosi atto che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile procedere alla dichiarazione di fallimento di una società, già ammessa al concordato preventivo, senza la preventiva risoluzione del concordato omologato, alla stregua di quanto sancito da Cass. n. 29632 del 2017, la doglianza poggia essenzialmente sulla contraria opinione di parte della dottrina ad una tale soluzione interpretativa, altresì rimarcando l’avvenuta rimessione della medesima questione alla Sezioni Unite della Suprema Corte.

1.1. Questa censura è infondata, atteso che - pure volendosi sottacere che la corte etnea aveva osservato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che la reclamante non aveva «in alcun modo criticato la sentenza impugnatanella parte in cui la stessa ha ritenuto, aderendo all’orientamento invalso nella giurisprudenza della S.C. e richiamato dal giudice, di dichiarare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione senza previamente risolvere il concordato preventivo.

Piuttosto, richiamandosi anch’essa alle medesime sentenze della Cassazione citate dal Tribunale, ha ritenuto che difetterebbero, nel merito, i presupposti per procedere alla dichiarazione di fallimento e questo perché il concordato “era in ragionevole corso di attuazione” e la sua prosecuzione avrebbe ragionevolmente consentito di pagare per intero i privilegiati ed in misura non irrisoria i chirografari, di talché non sussisterebbe inadempimento e nemmeno insolvenza» - le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo l’appena descritta questione loro rimessa con ordinanza Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -4- interlocutoria del 31 marzo 2021, n. 8919, hanno sancito che, « nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lvo n. 5/2006 e dal d.lvo n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordatoex art. 186 l.fall.» (cfr. Cass., SU., 14 febbraio 2022, n. 4696).

1.2. Trattasi di principio pienamente condiviso da questo Collegio, che, pertanto, intende ribadirlo, potendosi ritenere richiamate, in questa sede, exart. 118 disp. att. cod. proc. civ., le ampie ed esaustive motivazioni che lo sorreggono, assolutamente idonee a smentire le argomentazioni poste a fondamento della censura in esame.

Né, in contrario, può giovare il richiamo all’art. 119 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), attesa la inutilizzabilità, ratione temporis, di quanto ivi sancito.

Pertanto, del tutto irrilevanti risultano le considerazioni rinvenibili, in proposito, nella memoria exart. 380-bis cod. proc. civ. della ricorrente principale.

2. Il secondo motivo del suddetto ricorso principale prospetta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di appello di Catania verificato se il presunto inadempimento relativamente ai crediti anteriori, legati ai tempi ed alle percentuali stimate, era tale da potersi definire come insolvenza».

Si assume che, contrariamente a quanto rappresentato dalla corte territoriale, «il concordato conteneva previsioni e stime che si sarebbero realizzate in coerenza e compatibilmente con la liquidazione delle varie e diverse poste dell’attivo e con i tempi della stessa sui quali non è possibile prospettare un riferimento temporale certo.

L’imprenditore non assumeva alcun obbligo di pagare i creditori in una determinata percentuale con il limite del rispetto della cd. causa concreta del concordato.

Conseguenze logico giuridiche di quanto fino ad ora affermato sono che, nel caso di Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -5- realizzazionedi percentuali diverse rispetto a quelle stimate (con il limite, come già detto, della causa concreta): a) non vi è inadempimento e, pertanto, non si può procedere alla dichiarazione di fallimento; b) non vi è stato di insolvenza».

2.1. Questa censura è complessivamente inammissibile.

2.1.1. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che: i) una volta ammessa -giusta la riportata Cass., SU, n. 4696 del 2022 - la possibilità di pronunciare il fallimento cd. omisso medio, ciò che doveva accertarsi, nella specie, era, oltre alla qualifica di imprenditore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (pacificamente esistente, se non altro per essere la stessa già stata preventivamente ammessa alla procedura concordataria), esclusivamente il suo stato di insolvenza, per il cui riscontro, come è noto, è sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità edi credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); ii) in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014); iii) in termini di approssimazione generale, va condiviso l'assunto (d'altronde prevalente in dottrina) secondo cui l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni; è certo, peraltro, che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -6- dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l’inadempimento di un solo debito).

Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturaledel debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); iv) questa Corte ha da tempo chiarito che quando la società è in liquidazione (come, nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA].), la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr.,ex multis, Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 28193 del 2020); v) il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto -come nella specie - da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Né, rilevano, a tal riguardo, le cause dell'insolvenza, quand’anche non imputabili all'imprenditore

2.1.2. Alla stregua, dunque, dei riportati principi, qui integralmente condivisi, le argomentazioni esposte nel motivo in esame, oltre a non cogliere integralmente la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -7- ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022).

3. Il ricorso incidentale del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento di quello principale, può considerarsi assorbito, divenendone superflua, pertanto, la descrizione dei suoi tre motivi.

4. Il ricorso principale , du nque, va respinto, restando assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese di questo giudizio di legittimità, da liquidarsitra le sole parti costituite, restano regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del Ric. 2021n. 20432 sez.

M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -8- contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20432-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] ( CT ), alla v ia [OSCURATO:PERSONA] s. n. c. , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegataal ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allaPiazza Cavour n. 17, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] n fora . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -2- Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - avverso la sentenza, n. cronol. 1486/2021, dellaCORTE [OSCURATO:PERSONA],pubblicata in data 06 / 07 /202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in liquida zione in concordato preventivo ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28 giugno/6 luglio 2021, n. 1486, reiettiva del gravame dalla stessa promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Quest’ultima non svolge difese in questa sede, mentre il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione resiste con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato recante tre motivi. 1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, ritenuta la possibilità di dichiarare il fallimento di una società già ammessa al concordato preventivo senza prima dichiarare la risoluzione di quest’ultimo, ha considerato sussistente lo stato di insolvenza della fallenda assumendo Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -3- che, trattandosi di società in liquidazione, il suo attivo patrimoniale era insufficiente a coprire i crediti nella misura falcidiata dal concordato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 186 l.fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la ritenuta impossibilità di dichiarare il fallimento di una società già ammessa al concordato preventivo, senza la preventiva omologazione del concordato omologato». Dandosi atto che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile procedere alla dichiarazione di fallimento di una società, già ammessa al concordato preventivo, senza la preventiva risoluzione del concordato omologato, alla stregua di quanto sancito da Cass. n. 29632 del 2017, la doglianza poggia essenzialmente sulla contraria opinione di parte della dottrina ad una tale soluzione interpretativa, altresì rimarcando l’avvenuta rimessione della medesima questione alla Sezioni Unite della Suprema Corte. 1.1. Questa censura è infondata, atteso che - pure volendosi sottacere che la corte etnea aveva osservato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che la reclamante non aveva «in alcun modo criticato la sentenza impugnatanella parte in cui la stessa ha ritenuto, aderendo all’orientamento invalso nella giurisprudenza della S.C. e richiamato dal giudice, di dichiarare il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione senza previamente risolvere il concordato preventivo. Piuttosto, richiamandosi anch’essa alle medesime sentenze della Cassazione citate dal Tribunale, ha ritenuto che difetterebbero, nel merito, i presupposti per procedere alla dichiarazione di fallimento e questo perché il concordato “era in ragionevole corso di attuazione” e la sua prosecuzione avrebbe ragionevolmente consentito di pagare per intero i privilegiati ed in misura non irrisoria i chirografari, di talché non sussisterebbe inadempimento e nemmeno insolvenza» - le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo l’appena descritta questione loro rimessa con ordinanza Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -4- interlocutoria del 31 marzo 2021, n. 8919, hanno sancito che, « nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal d.lvo n. 5/2006 e dal d.lvo n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordatoex art. 186 l.fall.» (cfr. Cass., SU., 14 febbraio 2022, n. 4696). 1.2. Trattasi di principio pienamente condiviso da questo Collegio, che, pertanto, intende ribadirlo, potendosi ritenere richiamate, in questa sede, exart. 118 disp. att. cod. proc. civ., le ampie ed esaustive motivazioni che lo sorreggono, assolutamente idonee a smentire le argomentazioni poste a fondamento della censura in esame. Né, in contrario, può giovare il richiamo all’art. 119 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), attesa la inutilizzabilità, ratione temporis, di quanto ivi sancito. Pertanto, del tutto irrilevanti risultano le considerazioni rinvenibili, in proposito, nella memoria exart. 380-bis cod. proc. civ. della ricorrente principale. 2. Il secondo motivo del suddetto ricorso principale prospetta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di appello di Catania verificato se il presunto inadempimento relativamente ai crediti anteriori, legati ai tempi ed alle percentuali stimate, era tale da potersi definire come insolvenza». Si assume che, contrariamente a quanto rappresentato dalla corte territoriale, «il concordato conteneva previsioni e stime che si sarebbero realizzate in coerenza e compatibilmente con la liquidazione delle varie e diverse poste dell’attivo e con i tempi della stessa sui quali non è possibile prospettare un riferimento temporale certo. L’imprenditore non assumeva alcun obbligo di pagare i creditori in una determinata percentuale con il limite del rispetto della cd. causa concreta del concordato. Conseguenze logico giuridiche di quanto fino ad ora affermato sono che, nel caso di Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -5- realizzazionedi percentuali diverse rispetto a quelle stimate (con il limite, come già detto, della causa concreta): a) non vi è inadempimento e, pertanto, non si può procedere alla dichiarazione di fallimento; b) non vi è stato di insolvenza». 2.1. Questa censura è complessivamente inammissibile. 2.1.1. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che: i) una volta ammessa -giusta la riportata Cass., SU, n. 4696 del 2022 - la possibilità di pronunciare il fallimento cd. omisso medio, ciò che doveva accertarsi, nella specie, era, oltre alla qualifica di imprenditore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (pacificamente esistente, se non altro per essere la stessa già stata preventivamente ammessa alla procedura concordataria), esclusivamente il suo stato di insolvenza, per il cui riscontro, come è noto, è sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità edi credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); ii) in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014); iii) in termini di approssimazione generale, va condiviso l'assunto (d'altronde prevalente in dottrina) secondo cui l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni; è certo, peraltro, che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -6- dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l’inadempimento di un solo debito). Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturaledel debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008); iv) questa Corte ha da tempo chiarito che quando la società è in liquidazione (come, nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA].), la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr.,ex multis, Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 28193 del 2020); v) il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto -come nella specie - da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Né, rilevano, a tal riguardo, le cause dell'insolvenza, quand’anche non imputabili all'imprenditore 2.1.2. Alla stregua, dunque, dei riportati principi, qui integralmente condivisi, le argomentazioni esposte nel motivo in esame, oltre a non cogliere integralmente la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -7- ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022). 3. Il ricorso incidentale del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento di quello principale, può considerarsi assorbito, divenendone superflua, pertanto, la descrizione dei suoi tre motivi. 4. Il ricorso principale , du nque, va respinto, restando assorbito quello incidentale condizionato. Le spese di questo giudizio di legittimità, da liquidarsitra le sole parti costituite, restano regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del Ric. 2021n. 20432 sez. M1 - A d. 1 4 - 1 2 - 202 2 -8- contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in concordato preventivo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
Sentenza Cassazione n. 00480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris