CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 38176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO Ci LABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] uratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2023 la Corte di appello di R ggio Calabria ha confermato quella del Tribunale di Locri emessa il 25 febbraio 015, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichia ato colpevole del delitto di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011 c ammesso 1'11 gennaio 2014, con la recidiva reiterata infraquinquennale. La decisione di condanna si è fondata, essenzialmente, sulla cir costanza che, nella predetta data, Spanò, sottoposto, in base a verbale del 10 marzo 2012, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligc di soggiorno nel comune di residenza, con la prescrizione, fra l'altro, «di non usc ire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore dicia nnove, senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale autori à di [OSCURATO:PERSONA]», si trovava alle ore 5.50 nei pressi di un bar. La sentenza ha motivato ampiamente in punto di elemento oggettivo del reato e di sussistenza dell'aggravante della recidiva contestata. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato per il quale si procede. Ha segnalato come dalle spiegazioni che l'imputato stesso aveva fornito al momento del controllo di polizia, potessero desumersi elementi dl dubbio circa l'effettiva intenzionalità della condotta insuscettibili di essere colmati attraverso la mera constatazione della trasgressione della prescrizione imposta Peraltro, la specificità delle circostanze in cui era stato eseguito il controllo e accertata la presenza dell'imputato fuori dalla sua abitazione, avrebbe consentito l'affermazione della sussistenza di un dubbio ragionevole sul dolo del delitto in questione. 2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi di cui alla censu •a precedente sono stati sollevati in relazione all'affermata sussistenza della reo diva reiterata infraq ui nq uen na le. I giudici di merito hanno motivato, sul punto, richiamando se riplicemente i precedenti penali dell'imputato, le modalità dell'azione e la gravità c el l'offesa . In occasione delle precedenti condanne, mai è stata applicata a recidiva con la conseguenza che la stessa non avrebbe potuto considerarsi reite ata. Inoltre, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione i n ordine alla maggiore rinnproverabilità del reo a causa della ricaduta nella comr issione di un comportamento deviante. Secondo il ricorrente, inoltre, l'intera modalità dell'azione e la sua concreta portata offensiva non erano tali da giustificare l'inasprimento I trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della tenuità della condotta posta in essere. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo riguarda l'elemento soggettivo del delitto ser il quale si procede e sembra assumere a presupposto un inquadramento della fattispecie in termini difformi da quelli fatti propri dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Secondo arresti consolidati, infatti, «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010). Nel caso in esame, secondo la ricostruzione delle convergenti sentenze di merito, l'imputato, nella consapevolezza di essere sottoposto Ella misura di prevenzione, ha violato le relative prescrizioni recandosi a bere un caffè al bar in orario non consentito. Ha, pertanto, consapevolmente violato l'obbligo sullo stesso gravante senza allegare l'esistenza di una plausibile causa di giustificazione che avrebbe potuto scriminare la condotta. Sul punto il ricorrente lamenta il mancato accertamento della «reale intenzionalità della condotta» affermando la configurabilità, almeno, di un dubbio ragionevole sull'elemento soggettivo senza, tuttavia, indicare da quali elementi dovrebbe evincersi tale situazione di incertezza probatoria. A tal fine non possono assumere rilievo le circostanze fattua i dedotte dal ricorrente (l'essere stato trovato a poca distanza dalla propria abitazione o il non essere stati presenti, insieme a lui, altri soggetti pregiudicati). Né, alla luce di quanto sopra precisato in punto di elemento soggettivo, può assumere rilievo alcuno la mancata verifica della «preord nazione alla commissione di condotte illecite che la misura mira a prevenire».Incensurabile, in quanto priva di manifesta illogicità o contr7ddittorietà, la motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] circa la ,giustificazione fornita dall'imputato in ordine al presunto errore in cui sarebb , incorso circa l'orario di uscita dalla propria abitazione. Sul punto la Corte ha ritenuto la versione una «giustificazione postuma» in quanto Spanò non è stato visto uscire dall'abitazione, ma è stato incontrato dieci minuti prima dell'orario consentito. 3. Il secondo motivo di ricorso riferito alla recidiva è parimenti infondato. E' stato di recente affermato dal massimo organo nomofilattico che «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati preCedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa ffitiarazione di recidiva semplice» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). Non rileva, pertanto, che, in occasione dei precedenti procedimenti, l'aggravante non sia stata concretamente applicata. Nel resto, il motivo è meramente rivalutativo in quanto, il profilo della rilevanza della condotta posta in essere dall'imputato ai fini della sussistenza della recidiva è stato preso in considerazione dalla Corte reggina. I giudici hanno valorizzato il numero dei precedenti penali, la natura (uno riguarda il delitto di evasione), le modalità della condotta e il suo grado di offensività. Sul punto, va segnalato come nel fondamentale arresto costituito dalla sentenza n. 192 del 2007 siano state dichiarate inammissibili lt questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto., cod. pen. Le questioni erano state sollevate sulla premessa che la norma avrebbe introdotto «una indebita limitazione del potere-dovere del giudice di adeguamento della pena al caso concreto - adeguamento f nzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - introducendo un «automatismo sanzionatorio», correlato ad una presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo reiterato».Nel dichiarare inammissibili le questioni, la Corte costituzional ha segnalato la plausibilità di una lettura alternativa e costituzionalmente conforme della norma censurata avendo i rimettenti dato per presupposta la tesi della obbligatorietà della recidiva reiterata. In sostanza, non può escludersi la possibilità di una interpretazione della disciplina della recidiva reiterata nel senso che l'obbligatorietà riguarda la misura dell'aumento della pena da applicare nel caso in cui la stessa venga ritenuta sussistente e non anche la sua automatica configurabilità nel caso della ricaduta nel delitto da parte di chi ne abbia commessi altri in precedenza. Una prima applicazione significativa di tale prospettiva interpretativa si è avuta con l'affermazione del principio di diritto per cui «la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'a . 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se da reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di deviahza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compo amenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e clel grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali)». (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La necessità di una valutazione idonea a formulare un accertamento specifico della relazione qualificata tra condizione e fatto è stata ribadita a Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664, nell'ottica del «ripudio di qualsiasi automatismo, ossia dell'instaurazione presuntiva di una relazione qualificata tra status della persona e reato commesso e il recupero della valutazione discrezionale cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale». Si tratta di percorso interpretativo che ha trovato ulteriore conferma in altra decisione della Corte costituzionale che, con sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 99, comma quinto, cod. pen. che, per l'ipotesi di reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. o), cod. proc. pen. prevedeva l'obbligatorietà della recidiva, avendo ravviato in tale disposizione, per l'automatismo sanzionatorio in essa definito alla uce del titolo del nuovo reato, un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Parimenti è stata esclusa la possibilità di giustificare la prevision in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e maggio •e pericolosità del reo che non può trovare fondamento in un dato di esperienza g neralizzato. Altra violazione è stata ravvisata in ordine all'art. 27, comma te l zo, Cost., per la violazione del principio di proporzione tra offesa e sanzione. Si tratta di profilo ribadito, più di recente, da a Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 ove, ancora una vol i a e nell'ottica dell'abbandono di ogni teoria e orientamento tesi a ritenere la recidiva uno status soggettivo suscettibile di verifica meramente documen tale, è stato precisato che la recidiva produce i propri effetti solo se il giudic ne accerta i requisiti costitutivi e la dichiara verificando la presenza del! a precedente condanna «ma anche il presupposto sostanziale, costituito dc Ila maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo da accertarsi discrezionalmente, con obbligo specifico di motivazione sia nel ca so che venga riconosciuta sia nell'ipotesi che venga esclusa». La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel motivare la r correnza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, si è quindi attenu a ai principi costantemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte dalla Corte costituzionale in tema di recidiva obbligatoria prendendo sostanz almente atto dell'impossibilità di ritenerla esclusivamente sulla base dei prec edenti penali dell'imputato, essendo preclusa l'applicazione automatica della circ Dstanza la cui sussistenza deve essere oggetto (come lo è stato nel caso di speci e) di specifica motivazione. 4. Alla luce di quanto illustrato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processua