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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19483/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi proposti in quella sede ad eccezione di quelli riguardanti la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato che i motivi di ricorso proposti dal predetto imputato sono inammissibili: occorre infatti rilevare come «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che le doglianze formulate dalla difesa, riguardanti la qualificazione giuridica del fatto non rientrano nel numerus clausus dei motivi proponibili, avendo la parte rinunciato ai motivi riguardanti l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] nel primo e nel secondo motivo di ricorso, riguardanti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risultano reiterative di ragioni di doglianza già valutate dai giudici di merito e disattese con motivazione congrua: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito, con argomentare logico, hanno negato la ricorrenza della fattispecie invocata sulla base di una serie di elementi (pluralità di cessioni, cadenza ravvicinata degli episodi, svolgimento dell'attività illecita durante la detenzione) indicativi della professionalità dell'agire e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha congruamente argomentato, nel corpo della motivazione, sui criteri direttivi in base ai quali ha ritenuto di condividere il trattamento sanzionatorio adottato nella sentenza di primo grado; del tutto generici sono i rilievi mossi dalla difesa nel ricorso in ordine al giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva qualificata, opera nel caso di specie lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 17 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi proposti in quella sede ad eccezione di quelli riguardanti la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi di ricorso proposti dal predetto imputato sono inammissibili: occorre infatti rilevare come «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Ritenuto che le doglianze formulate dalla difesa, riguardanti la qualificazione giuridica del fatto non rientrano nel numerus clausus dei motivi proponibili, avendo la parte rinunciato ai motivi riguardanti l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai fatti contestati. Considerato che le deduzioni sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] nel primo e nel secondo motivo di ricorso, riguardanti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risultano reiterative di ragioni di doglianza già valutate dai giudici di merito e disattese con motivazione congrua: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito, con argomentare logico, hanno negato la ricorrenza della fattispecie invocata sulla base di una serie di elementi (pluralità di cessioni, cadenza ravvicinata degli episodi, svolgimento dell'attività illecita durante la detenzione) indicativi della professionalità dell'agire e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha congruamente argomentato, nel corpo della motivazione, sui criteri direttivi in base ai quali ha ritenuto di condividere il trattamento sanzionatorio adottato nella sentenza di primo grado; del tutto generici sono i rilievi mossi dalla difesa nel ricorso in ordine al giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva qualificata, opera nel caso di specie lo sbarramento previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. n Così deciso il 17 aprile 2
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