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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06324/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 32449 /20 19 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:cartella di paga- mento –notificazione –di- sconoscimento relata contro [OSCURATO:PERSONA]iziano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 540/9 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledella Toscana , depositata il 23/3/ 2019 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Pisa, limitatamente ai crediti portati da undici cartelle di pagamento, l’intimazione di pagamento n. 08720159008050390000 notificataglidall’agente della riscossione in data 21 novembre 2015 per ilrecupero di tributi erariali e contributi camerali . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso .

3. L a Commissione tributaria regionale della Toscana , investita dell’appello del contribuente , accolse il gravame , rilevando che la documentazione prodotta in copia fotostatica dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non era idonea a provare la notificazione delle cartelledi pagamento controverse . 4.Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate - R iscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motiv i , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380 - bis 1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 22 e 50 del d.lgs . 546/92, 2712 e 2719 c.c., 116, 214e 215 c.p.c.».

Secondo la ricorrente il Giudice d’appello, nel ritenere la produzione delle copie fotostatiche delle relate di notifica di per sé insufficiente a provare la contestata notificazione delle cartelle di pagamento,si è posto in contrasto sia con i principi giurisprudenziali in baseai quali il disconoscimento della conformità della copia all’originale deveessere specifico e non preclude comunque al giudice di accertare tale conformitàattraverso qualsiasi mezzo di prova, sia con la previsione di cui all’art.22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice, in casodi contestazioni, di ordinare la produzione in giudizio degli originali deidocumenti contestati. 2.Con il secondo motivo di ricorso si ripropongono le medesime censure formulatecon il primo motivo, invocando però il paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. 3.I due motivi, che sottendendo doglianze sostanzialmente sovrapponibili possonoessere esaminati congiuntamente, sono fondat i . 3.1.La CTR, dopo aver premesso che le copie fotostatiche di documenti hanno valenza probatoria solo se autenticate o riconosciute dalla parte contro cui vengono prodotte, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo che nella specie le copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, non essendo state riconosciutedalla controparte, fossero prive di efficacia probatoria e perciò inidonee a fornire prova della notificazio ne delle cartelle presupposte all’intimazionedi pagamento impugnata. 3.2.Così facendo, però, la Corte regionale ha obliterato il principio più volteaffermato da questa Corte, secondo cui « il disconoscimento della conformitàdi una copia fotostatica all ’ originale di una scrittura non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall ’ art. 215, comma 2, c.p.c., perchémentre quest ’ ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esitopositivo di questa, preclude l ’ utilizzazione della scrittura, il primo non impedisceche il giudice possa accertare la conformità all ’ originale anche attraversoaltri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue che l’avvenutaproduzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, seimpegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizionesulla conformità della copia all ’ originale, tuttavia non vincola il giudice all ’ avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel’efficacia rappresentativa» (Cass. n. 12737 / 2018 ; v. anche Cass.n. 25292/20 18 ; Cass. n. 6090/2000 nonché Cass. n. 4395/2004 ).

Trattasi di un principio che è stato ribadito da questa Corte anche con specifico riferimento alla documentazione comprovante la notificazione dellacartella di pagamento, essendo stato infatti affermato che laddove l’agentedella r iscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotificao dell ’ avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l ’ obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali,ai sensi dell ’ art. 2719 c.c., il giudice che escluda l ’ esistenza di unarituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi q uelli di natura presuntiva (così Cass. n. 23426/2020).

Orbene, l a CTR ha ritenuto, in palese contrasto con gli insegnamenti giurisprudenzialiappena richiamati , che il disconoscimento delle copie dei documentiattinenti alla notificazione delle cartelle di p agamento fosse di persé sufficiente a privarli della loro attitudine probatoria, impedendo al giudicante,in mancanza della produzione dei corrispondenti originali, di effettuarequalsiasi valutazione circa la contestata conformità all’originale.

Talevalutazione, invece ben possibile anche in assenza del deposito degli originali,andrà compiuta in sede di rinvio.

Nella medesima sede il giudice di merito , nel decidere in merito al disconoscimento di cui trattasi, dovrà inoltre attenersi all’ulteriore principio, anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondocui i n tema di notifica della cartella di pagamento, se è prodotta in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell ’ avviso di ricevimento, il contribuente che intende contestarne laconformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l ’ onere dispecificare le ragioni dell ’ asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (così, da ultimo, Cass. n. 8604/2025). 3.3.Secondo il controricorrente, il disconoscimento da lui operato non avrebbe avuto ad oggetto la conformità delle copie agli originali, ma sarebbeconsistito in un disconoscimento ex art. 214 c.p.c., avendo egli contestato l’autenticità delle sottoscrizioni, a lui apparentemente riconducibili,apposte sulle copie delle relate e degli avvisi di ricevimento (v.pag. 6 del controricorso nonché pag. 2 delle memorie illustrative).

L’osservazionedel contribuente – che peraltro non trova alcun riscontro, nonessendo state riprodotte né indicate le parti dei propri atti in cui egli hadisconosciuto i documenti prodotti dall’Agenzia – non è tuttavia tale da condurre ad una diversa deci sione del ricorso, posto che l a sentenza impugnata, pur discorre ndo genericamente di disconoscimento, è tutta incentratasulla valenza probatoria delle copie di documenti, ciò che porta aritenere che il disconoscimento in esame sia stato ricond otto dal giudice dimerito alla fattispecie di cui all’art. 2719 c.c. 4.In conclusione dev ono accogliersi entrambi i motivi di ricorso, e deve esserecassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del la Toscana, in diversa composizione, che provvederàanche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M LaCorte accoglie i due motiv i di ricorso ; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 32449 /20 19 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:cartella di paga- mento –notificazione –di- sconoscimento relata contro [OSCURATO:PERSONA]iziano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 540/9 / 20 19 della Commissione tributaria regionaledella Toscana , depositata il 23/3/ 2019 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Pisa, limitatamente ai crediti portati da undici cartelle di pagamento, l’intimazione di pagamento n. 08720159008050390000 notificataglidall’agente della riscossione in data 21 novembre 2015 per ilrecupero di tributi erariali e contributi camerali . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso . 3. L a Commissione tributaria regionale della Toscana , investita dell’appello del contribuente , accolse il gravame , rilevando che la documentazione prodotta in copia fotostatica dall’Agenzia delle entrate-Riscossione non era idonea a provare la notificazione delle cartelledi pagamento controverse . 4.Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate - R iscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motiv i , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoriaex art. 380 - bis 1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la « nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedegli artt. 22 e 50 del d.lgs . 546/92, 2712 e 2719 c.c., 116, 214e 215 c.p.c.». Secondo la ricorrente il Giudice d’appello, nel ritenere la produzione delle copie fotostatiche delle relate di notifica di per sé insufficiente a provare la contestata notificazione delle cartelle di pagamento,si è posto in contrasto sia con i principi giurisprudenziali in baseai quali il disconoscimento della conformità della copia all’originale deveessere specifico e non preclude comunque al giudice di accertare tale conformitàattraverso qualsiasi mezzo di prova, sia con la previsione di cui all’art.22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, che impone al giudice, in casodi contestazioni, di ordinare la produzione in giudizio degli originali deidocumenti contestati. 2.Con il secondo motivo di ricorso si ripropongono le medesime censure formulatecon il primo motivo, invocando però il paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. 3.I due motivi, che sottendendo doglianze sostanzialmente sovrapponibili possonoessere esaminati congiuntamente, sono fondat i . 3.1.La CTR, dopo aver premesso che le copie fotostatiche di documenti hanno valenza probatoria solo se autenticate o riconosciute dalla parte contro cui vengono prodotte, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo che nella specie le copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte in giudizio dall’agente della riscossione, non essendo state riconosciutedalla controparte, fossero prive di efficacia probatoria e perciò inidonee a fornire prova della notificazio ne delle cartelle presupposte all’intimazionedi pagamento impugnata. 3.2.Così facendo, però, la Corte regionale ha obliterato il principio più volteaffermato da questa Corte, secondo cui « il disconoscimento della conformitàdi una copia fotostatica all ’ originale di una scrittura non ha gli stessieffetti del disconoscimento previsto dall ’ art. 215, comma 2, c.p.c., perchémentre quest ’ ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esitopositivo di questa, preclude l ’ utilizzazione della scrittura, il primo non impedisceche il giudice possa accertare la conformità all ’ originale anche attraversoaltri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenutaproduzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, seimpegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizionesulla conformità della copia all ’ originale, tuttavia non vincola il giudice all ’ avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel’efficacia rappresentativa» (Cass. n. 12737 / 2018 ; v. anche Cass.n. 25292/20 18 ; Cass. n. 6090/2000 nonché Cass. n. 4395/2004 ). Trattasi di un principio che è stato ribadito da questa Corte anche con specifico riferimento alla documentazione comprovante la notificazione dellacartella di pagamento, essendo stato infatti affermato che laddove l’agentedella r iscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotificao dell ’ avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l ’ obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali,ai sensi dell ’ art. 2719 c.c., il giudice che escluda l ’ esistenza di unarituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi q uelli di natura presuntiva (così Cass. n. 23426/2020). Orbene, l a CTR ha ritenuto, in palese contrasto con gli insegnamenti giurisprudenzialiappena richiamati , che il disconoscimento delle copie dei documentiattinenti alla notificazione delle cartelle di p agamento fosse di persé sufficiente a privarli della loro attitudine probatoria, impedendo al giudicante,in mancanza della produzione dei corrispondenti originali, di effettuarequalsiasi valutazione circa la contestata conformità all’originale. Talevalutazione, invece ben possibile anche in assenza del deposito degli originali,andrà compiuta in sede di rinvio. Nella medesima sede il giudice di merito , nel decidere in merito al disconoscimento di cui trattasi, dovrà inoltre attenersi all’ulteriore principio, anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondocui i n tema di notifica della cartella di pagamento, se è prodotta in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell ’ avviso di ricevimento, il contribuente che intende contestarne laconformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l ’ onere dispecificare le ragioni dell ’ asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (così, da ultimo, Cass. n. 8604/2025). 3.3.Secondo il controricorrente, il disconoscimento da lui operato non avrebbe avuto ad oggetto la conformità delle copie agli originali, ma sarebbeconsistito in un disconoscimento ex art. 214 c.p.c., avendo egli contestato l’autenticità delle sottoscrizioni, a lui apparentemente riconducibili,apposte sulle copie delle relate e degli avvisi di ricevimento (v.pag. 6 del controricorso nonché pag. 2 delle memorie illustrative). L’osservazionedel contribuente – che peraltro non trova alcun riscontro, nonessendo state riprodotte né indicate le parti dei propri atti in cui egli hadisconosciuto i documenti prodotti dall’Agenzia – non è tuttavia tale da condurre ad una diversa deci sione del ricorso, posto che l a sentenza impugnata, pur discorre ndo genericamente di disconoscimento, è tutta incentratasulla valenza probatoria delle copie di documenti, ciò che porta aritenere che il disconoscimento in esame sia stato ricond otto dal giudice dimerito alla fattispecie di cui all’art. 2719 c.c. 4.In conclusione dev ono accogliersi entrambi i motivi di ricorso, e deve esserecassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del la Toscana, in diversa composizione, che provvederàanche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M LaCorte accoglie i due motiv i di ricorso ; cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per
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