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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15784/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato la pena concordata in relazione al reato di furto aggravato.

2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con riguardo all'assenza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si colloca al di fuori dello spettro delle doglianze consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 0).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 21/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato la pena concordata in relazione al reato di furto aggravato. 2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con riguardo all'assenza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si colloca al di fuori dello spettro delle doglianze consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 0). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 21/
Sentenza Cassazione n. 15784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris