CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 01577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4933/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] PAOLOelettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE , n. 1 5 3 / 1 / 1 3 , depositata il 20/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre , con tre motivi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accoltol'appello del contribuenteavverso la sentenza della C.t.p. di Cuneo che ha r igettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, ai finiIrpef ed Irap,u maggior reddito per l’anno 2005. 2. Con memoria depositata il20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocopia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 3.Con ordinanza n. 14168 del 2022 questa Corte ha disposto ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta. 4. Con successiva nota il ricorrente ha depositato copia della domanda ritualmente notificata presso l’Avvocatura generale dello Stato. Considerato che: 1. Il ricorrenteha documentato di aver presentato , con riferimento all’avviso di accertamento per i quali pende il giudizio, domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Ha documentato, altresì, di aver notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato i documenti di cui all’istanza di estinzione. Entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui all’art 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso d el termine del 31 dicembre 2020. 2. Ai sensi dell’art. 6,comma 13, d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenut a alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara esti