Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15729/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/1/2022 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Litigliatti, il provvedimentaimpilwato e i ricor !udita la relazione svolta dal Consigliere O Rei • Ore IL/ udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazione dolose, così come rispettivamente contestati, commessi nella gestione di ELCI s.r.I., fallita nel corso del 2014.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p. proposto dal [OSCURATO:PERSONA], dall'Addezio e dal Rossi, la Corte territoriale ha rimodulato le pene irrogate ai suddetti imputati, nonché, previa esclusione della contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata revisione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante. 2.2 II ricorso proposto con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse del Rossi e dell'Addezio deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma della misura delle pene accessorie fallimentari determinata nel primo grado di giudizio. 2.3 II ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] articola invece due motivi.

Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla conferma della condanna dell'imputato.

Con riguardo alla contestata distrazione dei beni strumentali della fallita il ricorrente lamenta che l'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata esclusivamente sul fatto che egli aveva organizzato il loro trasferimento nel magazzino di Ovada, senza considerare che il loro mancato rinvenimento sia stato di molti mesi successivo e che nel frattempo numerosi altri soggetti si sarebbero ingeriti nella gestione della società.

Né la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli giustificherebbe l'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., il quale postula l'assunzione della carica formale, non avendo il gestore di fatto alcun potere di intervento per impedire ad altri il depauperamento del patrimonio societario.Considerazione che il ricorrente ribadisce anche con riguardo alla contestazione relativa a pagamenti indebiti ed alla cessione di un veicolo, tenuto conto che per la loro entità si tratterebbe di condotte che non sarebbero addebitabili nemmeno all'amministratore di diritto a titolo di distrazione dolosa.

Quanto agli emolumenti percepiti dall'imputato, osserva il ricorrente come questi siano stati tutti effettuati in maniera tracciabile, circostanza di per sé in grado di rivelare l'assenza di qualsiasi intento fraudolento.

Inconferente sarebbe poi il riferimento operato dalla Corte territoriale alle norme civilistiche che disciplinano la deliberazione dei compensi dell'amministratore, posto che per definizione queste riguardano la posizione di colui che ricopre formalmente la carica e non sarebbero dunque applicabile al gestore di fatto della società in difetto di un esplicito rinvio alle stesse da parte dell'art. 2639 c.c.

In realtà le somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero il congruo compenso per l'attività svolta e per le spese sostenute dal medesimo.

In relazione al reato di operazioni dolose il ricorrente lamenta che oggetto di addebito sarebbe una condotta - la vendita di alcuni box - in realtà estranea rispetto all'oggetto della contestazione, che riguarda le operazioni di scissione, una delle quali addirittura effettuata quando ancora l'imputato non aveva assunto la gestione della società.

Quanto all'altra, il [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe coinvolto, non avendo avuto cariche formali in ELCI, né le competenze professionali per congegnarla e ciò a tacere del fatto che la stessa sarebbe stata svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2504-bis c.c..

Con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze di segno opposto ha espressamente costituito oggetto del concordato concluso ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nel giudizio d'appello dall'imputato, non potendo pertanto egli dolersi in questa sede del suo integrale recepimento da parte della Corte territoriale.

Va infatti ribadito che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2. Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse del Rossi e dell'Addezio, i quali parimenti hanno acceduto al concordato nel giudizio d'appello.

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (ex multis Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie nel giudizio di primo grado la durata delle pene accessorie fallimentari era stata fissata in quattro anni e dunque facendo corretta applicazione dei principi affermati da Corte cost. n. 222 del 2018.

Con la richiesta di concordato gli imputati hanno rinunziato a far valere le censure eventualmente proposte sul punto, posto che la commisurazione delle suddette pene accessorie non ha costituito oggetto del patto, né come detto tale commisurazione risulta illegale nell'entità della sanzione applicata.

3. Inammissibile è infine anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che l'imputato non ha proposto specifiche censure in riferimento alla conferma della sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, generiche o versate in fatto, quando non manifestamente infondate, risultano quelle articolate dal ricorrente.

La Corte territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato per la distrazione dei beni strumentali della fallita sulla non contestata qualifica di amministratore di fatto, una volta accertato, sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a disporne il trasferimento dalla loro sede in un magazzino sito in altra località, dove poi non vennero rinvenuti.

In tal senso l'obiezione per cui anche altri soggetti abbiano partecipato alla gestione della ELCI e che il mancato rinvenimento dei beni sarebbe di alcuni mesi posteriore rispetto all'ordine impartito dall'imputato, oltre che genericamente articolata, risulta priva di qualsivoglia consistenza, posto che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, c.p. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269).

Ed in tal senso, dunque, vale il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore - sia egli di fatto o di diritto - della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Quanto invece agli emolumenti indebitamente percepiti dall'imputato, ciò che rileva è invece proprio il fatto che, non rivestendo egli alcun ruolo formale all'interno della fallita, nulla gli era dovuto in assenza di delibere societarie che gli attribuissero a qualunque titolo il diritto a ricevere un qualche compenso per l'attività eventualmente svolta nell'interesse di ELCI.

Con riguardo al reato di operazioni dolose, la sentenza impugnata non ha in alcun modo deviato dall'oggetto della contestazione, ma ha semplicemente dedotto, in maniera logica sulla base delle evidenze esposte e rimaste incontestate, la prova del concorso dell'imputato nella sua consumazione e la reale finalità dell'operazione di scissione dalle dichiarazioni del teste Rossi, nemmeno considerate dal ricorrente.

Irrilevante è poi il fatto che quella di scissione sia operazione astrattamente lecita e che in concreto sia stata effettuata rispettando formalmente gli adempimenti di legge.

Questa Corte ha infatti ripetutamente sottolineato come ciò non sia di per sé decisivo e costituisca un dato agevolmente superabile laddove venga dimostrata la strumentalità della scissione (Sez. 5, Sentenza n. 29187 del 27/05/2021, Mei, Rv. 281818; Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636; Sez. 5, Sentenza n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078), come ampiamente dimostrato dalla sentenza impugnata con motivazione sostanzialmente ignorata dal ricorso.

Mere censure di fatto risultano infine quelle proposte con il secondo motivo, che peraltro omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento del denegato riconoscimento delle attenuanti generiche

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/1/2022 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Litigliatti, il provvedimentaimpilwato e i ricor !udita la relazione svolta dal Consigliere O Rei • Ore IL/ udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e bancarotta impropria da operazione dolose, così come rispettivamente contestati, commessi nella gestione di ELCI s.r.I., fallita nel corso del 2014. In parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p. proposto dal [OSCURATO:PERSONA], dall'Addezio e dal Rossi, la Corte territoriale ha rimodulato le pene irrogate ai suddetti imputati, nonché, previa esclusione della contestata recidiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata revisione del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante. 2.2 II ricorso proposto con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse del Rossi e dell'Addezio deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma della misura delle pene accessorie fallimentari determinata nel primo grado di giudizio. 2.3 II ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] articola invece due motivi. Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla conferma della condanna dell'imputato. Con riguardo alla contestata distrazione dei beni strumentali della fallita il ricorrente lamenta che l'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata esclusivamente sul fatto che egli aveva organizzato il loro trasferimento nel magazzino di Ovada, senza considerare che il loro mancato rinvenimento sia stato di molti mesi successivo e che nel frattempo numerosi altri soggetti si sarebbero ingeriti nella gestione della società. Né la qualifica di amministratore di fatto attribuitagli giustificherebbe l'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., il quale postula l'assunzione della carica formale, non avendo il gestore di fatto alcun potere di intervento per impedire ad altri il depauperamento del patrimonio societario.Considerazione che il ricorrente ribadisce anche con riguardo alla contestazione relativa a pagamenti indebiti ed alla cessione di un veicolo, tenuto conto che per la loro entità si tratterebbe di condotte che non sarebbero addebitabili nemmeno all'amministratore di diritto a titolo di distrazione dolosa. Quanto agli emolumenti percepiti dall'imputato, osserva il ricorrente come questi siano stati tutti effettuati in maniera tracciabile, circostanza di per sé in grado di rivelare l'assenza di qualsiasi intento fraudolento. Inconferente sarebbe poi il riferimento operato dalla Corte territoriale alle norme civilistiche che disciplinano la deliberazione dei compensi dell'amministratore, posto che per definizione queste riguardano la posizione di colui che ricopre formalmente la carica e non sarebbero dunque applicabile al gestore di fatto della società in difetto di un esplicito rinvio alle stesse da parte dell'art. 2639 c.c. In realtà le somme percepite dal [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbero il congruo compenso per l'attività svolta e per le spese sostenute dal medesimo. In relazione al reato di operazioni dolose il ricorrente lamenta che oggetto di addebito sarebbe una condotta - la vendita di alcuni box - in realtà estranea rispetto all'oggetto della contestazione, che riguarda le operazioni di scissione, una delle quali addirittura effettuata quando ancora l'imputato non aveva assunto la gestione della società. Quanto all'altra, il [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe coinvolto, non avendo avuto cariche formali in ELCI, né le competenze professionali per congegnarla e ciò a tacere del fatto che la stessa sarebbe stata svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2504-bis c.c.. Con il secondo motivo, infine, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze di segno opposto ha espressamente costituito oggetto del concordato concluso ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nel giudizio d'appello dall'imputato, non potendo pertanto egli dolersi in questa sede del suo integrale recepimento da parte della Corte territoriale. Va infatti ribadito che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 2. Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse del Rossi e dell'Addezio, i quali parimenti hanno acceduto al concordato nel giudizio d'appello. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (ex multis Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie nel giudizio di primo grado la durata delle pene accessorie fallimentari era stata fissata in quattro anni e dunque facendo corretta applicazione dei principi affermati da Corte cost. n. 222 del 2018. Con la richiesta di concordato gli imputati hanno rinunziato a far valere le censure eventualmente proposte sul punto, posto che la commisurazione delle suddette pene accessorie non ha costituito oggetto del patto, né come detto tale commisurazione risulta illegale nell'entità della sanzione applicata. 3. Inammissibile è infine anche il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che l'imputato non ha proposto specifiche censure in riferimento alla conferma della sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, generiche o versate in fatto, quando non manifestamente infondate, risultano quelle articolate dal ricorrente. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato per la distrazione dei beni strumentali della fallita sulla non contestata qualifica di amministratore di fatto, una volta accertato, sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti, che fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a disporne il trasferimento dalla loro sede in un magazzino sito in altra località, dove poi non vennero rinvenuti. In tal senso l'obiezione per cui anche altri soggetti abbiano partecipato alla gestione della ELCI e che il mancato rinvenimento dei beni sarebbe di alcuni mesi posteriore rispetto all'ordine impartito dall'imputato, oltre che genericamente articolata, risulta priva di qualsivoglia consistenza, posto che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, c.p. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269). Ed in tal senso, dunque, vale il consolidato insegnamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore - sia egli di fatto o di diritto - della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Quanto invece agli emolumenti indebitamente percepiti dall'imputato, ciò che rileva è invece proprio il fatto che, non rivestendo egli alcun ruolo formale all'interno della fallita, nulla gli era dovuto in assenza di delibere societarie che gli attribuissero a qualunque titolo il diritto a ricevere un qualche compenso per l'attività eventualmente svolta nell'interesse di ELCI. Con riguardo al reato di operazioni dolose, la sentenza impugnata non ha in alcun modo deviato dall'oggetto della contestazione, ma ha semplicemente dedotto, in maniera logica sulla base delle evidenze esposte e rimaste incontestate, la prova del concorso dell'imputato nella sua consumazione e la reale finalità dell'operazione di scissione dalle dichiarazioni del teste Rossi, nemmeno considerate dal ricorrente. Irrilevante è poi il fatto che quella di scissione sia operazione astrattamente lecita e che in concreto sia stata effettuata rispettando formalmente gli adempimenti di legge. Questa Corte ha infatti ripetutamente sottolineato come ciò non sia di per sé decisivo e costituisca un dato agevolmente superabile laddove venga dimostrata la strumentalità della scissione (Sez. 5, Sentenza n. 29187 del 27/05/2021, Mei, Rv. 281818; Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636; Sez. 5, Sentenza n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078), come ampiamente dimostrato dalla sentenza impugnata con motivazione sostanzialmente ignorata dal ricorso. Mere censure di fatto risultano infine quelle proposte con il secondo motivo, che peraltro omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento del denegato riconoscimento delle attenuanti generiche 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
Sentenza Cassazione n. 15729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris