CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 luglio 2021
Cassazione n. 29551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27199-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 10RIO GIORDANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2907/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27199 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- ! Premessa 1. Con pratica DOCFA presentata il 22.12.2016, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, evocando la 1.208/2015, chiedeva la variazione dell'accatastamento di un immobile, sede di una propria agenzia. Fino ad allora l'immobile era stato accatastato unitariamente in D/5. La pratica veniva presentata a seguito della dichiarata divisione e diversa distribuzione degli spazi interni con costituzione di quattro unità immobiliari distinte. Il DOCFA conteneva la proposta di mantenere l'accatastamento per una quattro unità in D/5 e di accatastamento per le altre tre unità, ai piani superiori dell'immobile, in A/10 (uffici). L'Agenzia, a seguito di sopralluogo, con avviso BS025993172017, ripristinava il precedente classamento unitario in D/5 sul rilievo che "nella realtà l'unità immobiliare è rimasta a tutti gli effetti nella sua interezza un'unica unità immobiliare" e che non vi erano elementi "macchinari, congegni, attrezzature né altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati")" che potessero giustificare il richiamo alla 1.208/2015. La BNL impugnava l'avviso di fronte alla CTP di Brescia. La CTP rigettava il ricorso. Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia ha accolto l'appello delle BNL. La CTR ha affermato che la BNL, operando "correttamente nell'ambito della 1.2018/2015", aveva "proceduto a separare i piani relativi agli uffici direzionali" ove non veniva svolta "attività bancaria classica" -per tale, precisava la CTR, dovendosi intendere quella implicante la presenza di "specifici impianti ... caveau, cassette di sicurezza, bussole d'ingresso, bancomat, cassa continua, etc."- ma attività di "consulenza e gestione dei clienti che esulano dalla necessità di strutture ed impianti specifici e non destinabili ad altra attività". Ha affermato poi che "la categoria D/5 che l'Agenzia pretende di estendere all'intero immobile è destinata ad abbracciare fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze legate all'attività bancaria ... e non invece le comuni agenzie bancarie ... che devono rientrare secondo il concetto dell'ordinarietà prevalente, in una delle categorie dei gruppi A (tipicamente A/10) o C ... in base alle caratteristiche costruttive o all'udo appropriato". Ha affermato ancora che l'ufficio si era limitato a "evidenziare che sussisteva una certa contiguità tra le attività di sportello e quelle svolte negli uffici, agevolata da un collegamento interno tra gli immobili caratterizzati come autonome particelle" e che ciò non era sufficiente "per considerare prevalente nella formazione del reddito l'attività bancaria classica rispetto a quella svolta nelle particelle scorporate che pare invece pacificamente riconducibile ad altro tipo di attività professionale coerente per dotazione di impianti e finiture con la categoria A/10". 2. Avverso tale sentenza ricorrente l'Agenzia delle entrate in forza di tre motivi. 3. la BNL resiste con controricorso. CONSIDERAZIONI. 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 5 e 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652. L'Agenzia deduce che la CTR ha errato nel considerare scorretto l'accatastamento in rettifica dato che l'immobile aveva unicità reddituale e funzionale e che le "unità proposte ex adverso con DOCFA sono state divise fittiziamente". 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 7 della 1.212/2000 e 3 della 1.241/90 per avere la CTR erroneamente affermato che sussisteva una "carenza di motivazione che pervade l'interra attività accertativa"; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione della legge 208/2015 per avere la CTR affermato che la contribuente si era correttamente avvalsa della legge 208 creando nuove unità immobiliari, laddove non risultava che vi fosse alcun impianto per cui fosse giustificato invocare la legge suddetta. 4. in ordine alle questioni sollevate in ricorso, questo Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.; 5. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla S