CassazionesentenzaSezione FDecisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 30632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4/7/2022 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con l'impugnata sentenza, disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria austriaca, in accoglimento del mandato di arresto europeo emesso il 10 giugno 2022, in relazione al procedimento per il reato di truffa. 2. Avverso l'indicata sentenza, sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'art. 6, comma 4, lett.a), I. 22 aprile 2005, n. 69, sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, limitandosi ad indicare il reato asseritamente commesso, senza esaminare le fonti di prova. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 18, lett. e) I. 22 aprile 2005, n. 69, in quanto nel mandato di arresto mancherebbe l'indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è irunftestarnento infondato. 2. Il primo motivo di ricorso non tiene conto dell'evoluzione normativa, volta a valorizzare ìl principio di reciproco affidamento tra gli Stati e, conseguentemente, a limitare l'estensione della verifica circa la sussistenza del reato posta a base del mandato di arresto europeo. Questa Corte, con recente pronuncia cui si ritiene di dare continuità, ha avuto modo di precisare che l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dai testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno dì carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Proprio in ragione del venir meno della valutazione sui "gravi indizi", è stato abrogato anche l'art. 6, comma 4, letta), in base al quale si richiedeva che il mandato di arresto contenesse una relazione sui fatti addebitati, con l'indicazione delle fonti di prova, il che esclude in radice la configurabilità della violazione di legge denunciata dal ricorrente. 3. Considerazioni analoghe valgono anche con riguardo alla dedotta sussistenza del motivo obbligatorio di rifiuto concernente la mancata indicazione del termine di durata della custodia cautelare. La previsione originariamente contenuta alla lett.e) dell'art. 18, I. 22 aprile 2005, n. 69, è stata abrogata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, sicchè la mancata indicazione della sussistenza di limiti di durata alla custodia cautelare non è più un motivo ostativo alla consegna. Anche tale scelta si inserisce nel riconoscimento dell'omogeneità degli ordinamenti processuali degli Stati ai quali si applica la disciplina del mandato di arresto europeo per i quali, pertanto, non è più richiesta la verifica della suddetta garanzia di un limite alla carcerazione preventiva.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 2 agosto 2022 [OSCURATO:PERSONA]