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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15431/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4067/2020depositata il 27/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae originedal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore della societàITALFONDIARIO s.p.a. e nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri,per il pagamento di € 2.306.964,41, in virtù della garanzia personale daquesti ultimi prestata per il debito della società [OSCURATO:SOCIETA].,derivante dal contratto di finanziamento del 23 aprile 2003 stipulato perCon sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione.2.

Con sentenza n. 4067/2020 del 27.11.2020, la Corte d’Appello diNapoli, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha revocato neiconfronti del Tovecci il decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro1.989.755,10, con interessi di mora.

Ha altresì condannato i sigg.

AntonioMartusciello e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Tovecci, nei limiti di unsesto ciascuno, di quanto condannato a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Tovecci proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3.1.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3).Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc.

Motivazione insufficiente edillogica.

Pronuncia ultra petita circa l’errato governo (e modifica) dellespese del primo grado”.

Si duole che la corte di merito abbia esaminatosolo la domanda del Tovecci, non considerando che in difetto di specificaimpugnazione da parte degli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, questiultimi 3 di 5 restano vincolati al giudicato delle statuizioni di primo gradosia in ordine al debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succedutaNumero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla [OSCURATO:SOCIETA].) sia in ordine alle spese di lite del giudizio di primogrado, compreso il disposto rimborso delle spese di CTU.Lamenta che la statuizione della corte di appello determina un ‘paradossogiuridico’, se non addirittura una duplicazione di titoli, venendo nellaspecie in rilievo, da un lato, la sentenza di primo grado -opponibile ai co-fideiussori Martusciello-Casolaro e Frascione-Sosaro essendo nei loroconfronti passata in giudicato-consente ad alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diripetere dagli stessi le spese di tale processo (e della fase monitoria)nonché quelle della CTU; per altro verso, la sentenza di secondo gradoche, all’esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo con riliquidazione(pur non richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) delle spese anche delgiudizio di primo grado (compresa la fase monitoria nonostante la revocadel decreto ingiuntivo) contempla la sua condanna a pagare le stessespese ed a rimborsare la medesima CTU.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazionee falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1e 3).

Violazione degli artt. 91, 92, 112 cpc.

Violazione dei parametriMinisteriali per la determinazione dei compensi dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] ed illogica.

Omessa pronuncia circa l’errato governo (emodifica) delle spese del secondo grado anche in relazione al rigettodell’appello incidentale ed all’accoglimento della domanda per l’azione diregresso”.Lamenta che le spese legali del secondo grado sono state liquidate al difuori dei parametri ministeriali vigenti senza alcuna valida indicazione deicriteri di determinazione.5.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza della Corted’appello, i cofideiussori che hanno partecipato ai giudizi di meritorivestono la qualità di litisconsorti necessari, poiché la decisioneimpugnata ha inciso su un rapporto unitario e sostanzialmente inscindibile,Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/2026con effetti idonei a determinare giudicati potenzialmente contrastanti euna duplicazione di titoli esecutivi.La sentenza d’appello, infatti, ha riformato la statuizione di primo gradolimitando la condanna alle spese al solo Tovecci, lasciando tuttaviaintangibile il giudicato formatosi nei confronti degli altri cofideiussori,rimasti contumaci in appello, con la conseguenza che il creditore risultamunito di due titoli distinti, entrambi relativi alle medesime voci di spesa.In tale situazione, la controversia non attiene a posizioni scindibili, macoinvolge un unico rapporto processuale unitario, nel quale la regolazionedelle spese e degli effetti della soccombenza non può essere utilmentedecisa senza la partecipazione di tutti i soggetti già parti del giudizio dimerito, imponendosi pertanto, ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c.,l’integrità del contraddittorio.Accertata la natura inscindibile (o dipendente) della controversia, devefarsi applicazione del principio consolidato secondo cui la mancataintegrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dalgiudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 29 maggio 2025, n. 14412; Cortedi Cassazione, II civile, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26562).Il termine assegnato ha natura perentoria (Cass. civ., Sez.

II, 24 gennaio1995, n. 791; Cass. Sez.

II n. 31316 del 04/12/2018 ) e grava sulla parteonerata un dovere di diligenza qualificata, sicché l’esito negativo dellanotificazione imputabile a negligenza o inerzia non consente laconcessione di un nuovo termine (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile,ordinanza 8 novembre 2021, n. 32444; Corte di Cassazione, I civile,ordinanza 27 giugno 2017, n. 15948).La rinnovazione è ammissibile esclusivamente nell’ipotesi di notificatempestivamente tentata ma nulla, restando invece preclusa ognisanatoria in caso di notificazione omessa, configurandosi un’ipotesi diinesistenza (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 28 maggio 2009, n.Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/202612539; Corte di Cassazione, II civile, sentenza 18 gennaio 2007, n. 1069;Cass. civ., Sez.

III, 6 febbraio 2004, n. 2292).Nel caso di specie il ricorrente, pur a fronte dell’ordinanza interlocutoria diquesta Corte n. 2438 del 2024, (correttamente notificata alla parte viaPEC al difensore, quale domicilio digitale ex lege, ai sensi degli artt. 136 e170 c.p.c., dell’art. 16‑sexies d.l. n. 179 del 2012 e dell’art. 149‑bis c.p.c.,come novellati dal correttivo Cartabia), con la quale era stata dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrigidaVa pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ( v.

Cass., 30/9/2009,n. 20947; Cass., 26/11/2008, n. 28224; Cass., 5/7/2000, n. 8952 ).6.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4067/2020depositata il 27/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/20261. La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae originedal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore della societàITALFONDIARIO s.p.a. e nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri,per il pagamento di € 2.306.964,41, in virtù della garanzia personale daquesti ultimi prestata per il debito della società [OSCURATO:SOCIETA].,derivante dal contratto di finanziamento del 23 aprile 2003 stipulato perCon sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione.2. Con sentenza n. 4067/2020 del 27.11.2020, la Corte d’Appello diNapoli, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha revocato neiconfronti del Tovecci il decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento infavore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro1.989.755,10, con interessi di mora. Ha altresì condannato i sigg. AntonioMartusciello e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Tovecci, nei limiti di unsesto ciascuno, di quanto condannato a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Tovecci proponeora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.3.1. L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3).Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc. Motivazione insufficiente edillogica. Pronuncia ultra petita circa l’errato governo (e modifica) dellespese del primo grado”. Si duole che la corte di merito abbia esaminatosolo la domanda del Tovecci, non considerando che in difetto di specificaimpugnazione da parte degli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, questiultimi 3 di 5 restano vincolati al giudicato delle statuizioni di primo gradosia in ordine al debito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succedutaNumero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/2026alla [OSCURATO:SOCIETA].) sia in ordine alle spese di lite del giudizio di primogrado, compreso il disposto rimborso delle spese di CTU.Lamenta che la statuizione della corte di appello determina un ‘paradossogiuridico’, se non addirittura una duplicazione di titoli, venendo nellaspecie in rilievo, da un lato, la sentenza di primo grado -opponibile ai co-fideiussori Martusciello-Casolaro e Frascione-Sosaro essendo nei loroconfronti passata in giudicato-consente ad alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diripetere dagli stessi le spese di tale processo (e della fase monitoria)nonché quelle della CTU; per altro verso, la sentenza di secondo gradoche, all’esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo con riliquidazione(pur non richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) delle spese anche delgiudizio di primo grado (compresa la fase monitoria nonostante la revocadel decreto ingiuntivo) contempla la sua condanna a pagare le stessespese ed a rimborsare la medesima CTU.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazionee falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1e 3). Violazione degli artt. 91, 92, 112 cpc. Violazione dei parametriMinisteriali per la determinazione dei compensi dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] ed illogica. Omessa pronuncia circa l’errato governo (emodifica) delle spese del secondo grado anche in relazione al rigettodell’appello incidentale ed all’accoglimento della domanda per l’azione diregresso”.Lamenta che le spese legali del secondo grado sono state liquidate al difuori dei parametri ministeriali vigenti senza alcuna valida indicazione deicriteri di determinazione.5. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza della Corted’appello, i cofideiussori che hanno partecipato ai giudizi di meritorivestono la qualità di litisconsorti necessari, poiché la decisioneimpugnata ha inciso su un rapporto unitario e sostanzialmente inscindibile,Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/2026con effetti idonei a determinare giudicati potenzialmente contrastanti euna duplicazione di titoli esecutivi.La sentenza d’appello, infatti, ha riformato la statuizione di primo gradolimitando la condanna alle spese al solo Tovecci, lasciando tuttaviaintangibile il giudicato formatosi nei confronti degli altri cofideiussori,rimasti contumaci in appello, con la conseguenza che il creditore risultamunito di due titoli distinti, entrambi relativi alle medesime voci di spesa.In tale situazione, la controversia non attiene a posizioni scindibili, macoinvolge un unico rapporto processuale unitario, nel quale la regolazionedelle spese e degli effetti della soccombenza non può essere utilmentedecisa senza la partecipazione di tutti i soggetti già parti del giudizio dimerito, imponendosi pertanto, ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c.,l’integrità del contraddittorio.Accertata la natura inscindibile (o dipendente) della controversia, devefarsi applicazione del principio consolidato secondo cui la mancataintegrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dalgiudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso(Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 29 maggio 2025, n. 14412; Cortedi Cassazione, II civile, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26562).Il termine assegnato ha natura perentoria (Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio1995, n. 791; Cass. Sez. II n. 31316 del 04/12/2018 ) e grava sulla parteonerata un dovere di diligenza qualificata, sicché l’esito negativo dellanotificazione imputabile a negligenza o inerzia non consente laconcessione di un nuovo termine (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile,ordinanza 8 novembre 2021, n. 32444; Corte di Cassazione, I civile,ordinanza 27 giugno 2017, n. 15948).La rinnovazione è ammissibile esclusivamente nell’ipotesi di notificatempestivamente tentata ma nulla, restando invece preclusa ognisanatoria in caso di notificazione omessa, configurandosi un’ipotesi diinesistenza (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 28 maggio 2009, n.Numero registro generale 15691/2021Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 15431/2026Data pubblicazione 20/05/202612539; Corte di Cassazione, II civile, sentenza 18 gennaio 2007, n. 1069;Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2292).Nel caso di specie il ricorrente, pur a fronte dell’ordinanza interlocutoria diquesta Corte n. 2438 del 2024, (correttamente notificata alla parte viaPEC al difensore, quale domicilio digitale ex lege, ai sensi degli artt. 136 e170 c.p.c., dell’art. 16‑sexies d.l. n. 179 del 2012 e dell’art. 149‑bis c.p.c.,come novellati dal correttivo Cartabia), con la quale era stata dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrigidaVa pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ( v. Cass., 30/9/2009,n. 20947; Cass., 26/11/2008, n. 28224; Cass., 5/7/2000, n. 8952 ).6. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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